📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto del lavoro – Procedimento disciplinare – Sanzioni conservative
- Oggetto: Impugnazione di sanzione disciplinare di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione – Tempestività della contestazione – Dies a quo del termine di cui all’art. 66 CCNL – Commissione di indagine interna – Pluralità di condotte
- Normativa: Art. 7 l. n. 300/1970; art. 66 CCNL Attività Ferroviarie; artt. 2697, 2729 c.c.; art. 112 c.p.c.
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- Parole chiave: tempestività contestazione disciplinare, dies a quo, indagine interna, principio di immediatezza, sanzione disciplinare
In tema di procedimento disciplinare, la tempestività della contestazione, quale espressione degli obblighi di correttezza e buona fede nell’esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro, va intesa in senso relativo, dovendo il termine di cui all’art. 7 l. n. 300/1970 essere modulato sul tempo necessario per il compiuto accertamento dei fatti in relazione al grado di complessità e all’onere di specificità degli addebiti e alla concreta articolazione della struttura organizzativa dell’impresa, con la conseguenza che il dies a quo decorre legittimamente dalla data di conclusione dei lavori della commissione di indagine interna, e non dalla data dell’ultimo episodio contestato, quando la molteplicità delle condotte, la loro natura e la necessità di esaminarle nel loro complesso giustifichino la durata dell’accertamento.
La Corte d’Appello di Genova, Sezione Lavoro, con la sentenza in commento, ribadisce il consolidato orientamento di legittimità in tema di principio di immediatezza della contestazione disciplinare, applicandolo a una fattispecie caratterizzata da addebiti plurimi e disomogenei posti in essere nell’arco di diversi mesi da un dipendente con mansioni di Capo Treno. Il collegio genovese conferma che la conoscenza dei fatti da parte del datore di lavoro, ai fini del computo del termine per la contestazione, deve intendersi come acquisizione piena e compiuta di tutti i profili di rilevanza disciplinare delle diverse condotte, non come mera percezione dell’episodio singolo. Ne consegue che l’incarico conferito a una commissione interna e la necessità di valutare trasversalmente le anomalie nell’ammontare dei premi percepiti rendono oggettivamente giustificata la durata dell’istruttoria, escludendo qualsiasi violazione del principio di immediatezza.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Obbligo del Capo Treno di contattare il reperibile Contrasto Frodi in ogni caso di abuso o irregolarità del Pass Interrail/Eurail ai sensi del punto 9 dei Regolamenti del 2018: portata dell’obbligo, compatibilità con la discrezionalità operativa ex art. 26 CCNL e prova dell’inadempimento
- Calcolo della penalità per abuso del Pass Interrail/Eurail: interpretazione della locuzione “triplo del prezzo del titolo di viaggio” come riferita alla tratta in percorrenza e non al costo complessivo del Pass internazionale, con conseguente illegittimità delle sanzioni applicate e indebito vantaggio provvigionale
- Prova presuntiva del comportamento intimidatorio e minaccioso ex art. 2729 c.c.: insufficienza dei reclami dei viaggiatori stranieri e delle deposizioni dei testi in assenza di conferma diretta delle asserite vittime, con specifico esame dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi
- Proporzionalità della misura della sospensione conservativa massima di dieci giorni: irrilevanza della mancata prova delle condotte intimidatorie e della mancata restituzione delle somme indebitamente incassate ai fini del giudizio di proporzionalità, in presenza di violazioni reiterate con indebito vantaggio provvigionale di rilevante entità
- Violazione del principio di tipicità dell’addebito disciplinare: esclusione in presenza di condotte autonomamente sufficienti a sorreggere la sanzione irrogata, indipendentemente dalla mancata prova delle ulteriori condotte contestate
