Cumulabilità indennità sostitutiva del preavviso e tutela indennitaria ex art. 9 d.lgs. 23/2015 – Corte d’Appello Milano 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Diritto del lavoro – Licenziamento illegittimo
  • Oggetto: Cumulabilità indennità sostitutiva del preavviso con indennità risarcitoria
  • Normativa: art. 2118 c.c., art. 9 d.lgs. 23/2015, artt. 247-248 CCNL Terziario
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: indennità preavviso, licenziamento illegittimo, tutela indennitaria, cumulabilità preavviso, recesso in tronco

In tema di licenziamento illegittimo, l’indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2118 c.c. è cumulabile con l’indennità risarcitoria prevista dall’art. 9 d.lgs. 23/2015 perché perseguono finalità del tutto autonome: la prima attenua le conseguenze economiche dell’improvvisa interruzione del rapporto lavorativo, consentendo al lavoratore di prepararsi alla cessazione; la seconda risarcisce esclusivamente l’assenza di giusta causa o giustificato motivo.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza depositata nel 2026, ha accolto il motivo di appello del ricorrente riformando parzialmente la decisione di primo grado che aveva negato tale diritto. Il principio ribadisce l’orientamento consolidato della Cassazione secondo cui il preavviso costituisce regola generale per ogni recesso dal rapporto a tempo indeterminato, salva giusta causa. Nel caso di licenziamento intimato in tronco e dichiarato illegittimo, il lavoratore matura entrambi gli istituti. La pronuncia richiama espressamente Cass. 2024 e precedenti conformi, confermando che l’indennità sostitutiva del preavviso non ha natura risarcitoria ma compensativa di un danno economico derivante dalla mancata osservanza del termine.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Funzione del preavviso ex art. 2118 c.c. di preavvertire tempestivamente il lavoratore dell’estinzione del rapporto
  • Distinzione tra danno giuridico e danno economico nell’indennità sostitutiva del preavviso
  • Compatibilità tra indennità sostitutiva del preavviso e indennità risarcitoria da licenziamento senza giusta causa
  • Obbligo generale di rispetto del termine di preavviso salvo ipotesi tassativa di giusta causa
  • Effetti del recesso ingiustificato intimato in tronco sul diritto al preavviso


“Come questa Corte afferma nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il licenziamento deve essere – a meno che non ricorra una giusta causa – comunicato dal recedente rispettando il termine di preavviso fissato dalla legge, dai contratti collettivi o in difetto, dagli usi o secondo equità (art. 2118 c.c.). Scopo del preavviso è quello di preavvertire tempestivamente il lavoratore dell’estinzione prossima del rapporto, onde consentirgli di adoperarsi nella ricerca di una nuova occupazione (vedi ex plurimis, Cass. 29/3/2010 n.7531). Come bene evidenziato in dottrina, l’esigenza che soddisfa l’istituto del preavviso è che la parte che subisce il recesso non si trovi all’improvviso di fronte alla risoluzione del contratto, e, quindi, in caso di dimissioni, il datore di lavoro abbia il tempo di reperire un nuovo lavoratore e, in caso di licenziamento, il lavoratore non sia privato improvvisamente dei beni della vita che dal posto di lavoro derivano ed abbia tempo di reinserirsi in un rinnovato contesto lavorativo. In tal senso la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rimarcare come nella disciplina posta dall’art. 2118 c.c. il preavviso abbia la funzione economica di attenuare le conseguenze della interruzione del rapporto per chi subisce il recesso. Alla medesima funzione va ricondotta l’indennità sostitutiva prevista dalla stessa norma per il caso di violazione del preavviso, in cui tale erogazione appare riferibile non al risarcimento di un danno in senso giuridico (che presuppone un illecito), ma ad un danno in senso economico (vedi in motivazione, Cass. 28/3/2011 n.7033). In ulteriori arresti della Suprema Corte è stato ribadito – in relazione a fattispecie di licenziamento illegittimo per carenza di giusta causa e con applicazione della mera tutela indennitaria secondo regime anteriore alla disciplina introdotta dalla L. n. 92 del 2012 – che il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso va a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, è stato intimato in tronco, di guisa che, stante la diversità di funzioni, esso non è incompatibile con la prestazione che risarcisce i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa o giustificato motivo (vedi, ex plurimis, Cass., 21-9-2016, n. 18508).”


GIURISPRUDENZA CONFORME: Sul medesimo orientamento si segnalano: Cass. ord. n. 3247/2024, Cass. n. 18508/2016, Cass. n. 7531/2010, Cass. n. 7033/2011, Corte d’Appello Milano n. 1933/2018.


Scarica la sentenza

Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n. 396/2026 depositata il 2 aprile 2026.