📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto del lavoro — Licenziamento individuale — Malattia del lavoratore
- Oggetto: Licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato prima del superamento del periodo di comporto, motivato con il rilevante numero di assenze per malattia e i conseguenti disservizi organizzativi ed economici per il datore di lavoro
- Normativa: Art. 2110, comma 2, c.c.; art. 2104 c.c.; artt. 3 e 7 L. n. 604/1966; art. 18 L. n. 300/1970; art. 1, commi 47 ss., L. n. 92/2012
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- Parole chiave: licenziamento giustificato motivo oggettivo, periodo di comporto, malattia lavoratore, scarso rendimento, nullità licenziamento
In tema di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, le regole dettate dall’art. 2110, comma 2, c.c. per le ipotesi di assenza per malattia del lavoratore prevalgono, in quanto speciali — secondo il principio lex specialis derogat generali — sulla disciplina generale dei licenziamenti individuali di cui alla L. n. 604/1966, e si sostanziano nell’impedire al datore di lavoro di recedere unilateralmente dal rapporto sino al superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, con la conseguenza che il licenziamento intimato prima di tale superamento è nullo per violazione di norma imperativa, restando giuridicamente irrilevanti, quali conseguenze fisiologiche dello stato di malattia che l’ordinamento pone a carico del datore di lavoro entro il limite temporale stabilito per la conservazione del rapporto, sia i disservizi organizzativi ed economici derivanti dalle assenze, sia la dedotta scarsa utilità o non proficuità della prestazione, sia l’impossibilità di programmarne utilmente l’impiego, non potendo tali circostanze — in assenza di qualsiasi profilo di volontarietà o colpevole negligenza imputabile al lavoratore — integrare né un giustificato motivo oggettivo né uno soggettivo.
Il lavoratore, operatore portuale inquadrato con mansioni polivalenti, viene licenziato per giustificato motivo oggettivo prima del superamento del periodo di comporto contrattuale, con motivazione fondata sul rilevante numero di assenze registrate nei turni notturni e sui conseguenti disagi organizzativi ed economici per la società datrice di lavoro. Il Tribunale di primo grado annulla il licenziamento e ordina la reintegrazione. Il datore di lavoro impugna la decisione sostenendo che il recesso non sia fondato sulle mere assenze bensì sullo scarso rendimento concretamente determinatosi. La Corte d’Appello rigetta il reclamo confermando integralmente la nullità del licenziamento.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Scarso rendimento come fattispecie di giustificato motivo soggettivo: necessità del requisito della colpevole negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali; incompatibilità strutturale con assenze per malattia certificata prive di qualsiasi profilo di volontarietà
- Impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa: esclusione della riconducibilità delle assenze per malattia a causa oggettiva di risoluzione del rapporto per impossibilità sopravvenuta
- Tutela applicabile in caso di nullità del licenziamento intimato prima del superamento del comporto: reintegrazione ex art. 18, commi 4 e 7, L. n. 300/1970 e indennità risarcitoria non superiore a dodici mensilità
- Irrilevanza delle prove sui disagi organizzativi articolate dal datore di lavoro: inammissibilità della prova di circostanze giuridicamente irrilevanti perché fisiologicamente connesse allo stato di malattia tollerato dall’ordinamento entro il periodo di comporto
