LA VICENDA
- Materia: Diritto delle locazioni – Locazione transitoria
- Oggetto: Sfratto per finita locazione – ValiditΓ clausola transitoria – Allegazione documentazione
- Normativa: art. 2 co. 2 D.M. 22.3.1999, art. 2 co. 4 D.M. 30.12.2002, art. 2 co. 4 D.M. 16.1.2017, art. 115 c.p.c., art. 116 co. 2 c.p.c., art. 1362 co. 2 c.c., art. 1366 c.c., art. 13 co. 3 e 4 L. 431/1998
- Giurisprudenza conforme: Cass. n. 34713/2023 (liquidazione spese per mutamento del rito da speciale a ordinario)
- Parole chiave: locazione transitoria, allegazione documentazione, esigenza transitoria co-conduttori, presunzione semplice, sfratto per finita locazione
Nel contratto di locazione transitorio opera presunzione semplice di allegazione della documentazione quando il testo contrattuale vi fa esplicito riferimento, e nei contratti con pluralitΓ di conduttori Γ¨ sufficiente che l’esigenza transitoria riguardi uno solo di essi. Locatrice intima sfratto per finita locazione transitoria stipulata con due co-conduttori per esigenze lavorative documentate con contratto di lavoro. La conduttrice oppone nullitΓ della clausola transitoria per mancata allegazione del contratto di lavoro e per l’assenza di propria esigenza transitoria personale. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 2026, riforma la sentenza di primo grado accogliendo l’appello: quando il contratto di locazione menziona espressamente la documentazione allegata, opera presunzione della sua allegazione che richiede specifica contestazione ex art. 115 c.p.c. Inoltre, costituendo i due conduttori un’unica parte contrattuale, Γ¨ sufficiente l’esigenza transitoria di uno solo di essi. Il co-conduttore che sottoscrive la clausola transitoria riferita all’altro non puΓ² successivamente dissociarsene per buona fede contrattuale. Soccombenza virtuale della conduttrice con condanna alle spese di entrambi i gradi.
Massima
“Ritiene, innanzitutto, il collegio che non v’Γ¨ motivo di dubitare che il contratto di lavoro … fosse allegato al contratto di locazione (allegato alla intimazione di sfratto). Esso, infatti, Γ¨ menzionato in modo esplicito, quale specifico allegato, alla riportata clausola n. 2 … e la contestazione che fu mossa dall’opponente non atteneva tanto alla mancanza del contratto di lavoro quale allegato di quello di locazione, quanto alla mancata produzione in causa di esso … In seguito, la produzione in giudizio del contratto di lavoro fu accompagnata da una precisa deduzione in merito alla sua allegazione … Questo fatto storico, allegato in modo specifico, non Γ¨ stato poi contestato in maniera altrettanto specifica; anzi, non lo Γ¨ stato affatto … Pertanto, sia per la presunzione semplice che si trae dal testo del contratto, che fa esplicito riferimento al contratto di lavoro come documento allegato (si presume che se i contraenti della locazione hanno dato atto che allegavano il contratto di lavoro, questo fosse realmente presente), sia per la possibilitΓ di applicare l’art. 115 c.p.c. nei termini mostrati, si conclude che va tenuto fermo che il contratto di locazione aveva con sΓ© quello di lavoro. … [OMISSIS] e [OMISSIS] costituivano una unica parte contrattuale, ancorchΓ© plurisoggettiva: non sono individuabili, nel contratto stipulato, due distinti rapporti locativi, uno fra [OMISSIS] e [OMISSIS] e uno fra [OMISSIS] e [OMISSIS] appunto perchΓ© il contratto Γ¨ unitario e la prestazione della locatrice (messa a disposizione di un immobile abitabile) Γ¨ indivisibilmente eseguita in favore di entrambi. SicchΓ©, da un lato, Γ¨ ben desunta dal Tribunale la presunzione che [OMISSIS] e [OMISSIS] a prescindere dal loro rapporto personale, costituissero un solo nucleo familiare, dall’altro, emerge che l’esigenza temporanea della parte conduttrice sussisteva a prescindere dal fatto che riguardasse una sola o entrambe le persone che quel contraente indivisibilmente impersonavano. L’unica parte conduttrice, insomma, aveva dichiarato con unica e concorde voce delle due persone che la costituivano, di avere, quale esigenza transitoria, quella riconnessa alla situazione personale di [OMISSIS] il che significa che la [OMISSIS] nei confronti della [OMISSIS] ha fatto propria quella esigenza, non potendo in seguito, con comportamento che viola anche i doveri di buona fede, dissociarsene. Le vicende contingenti del rapporto hanno scarso rilievo a tal fine, sicchΓ© poco conta che [OMISSIS] non sia stato interessato dalla causa per il rilascio, avendo egli abbandonato l’alloggio da tempo.”
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