Mantenimento figli maggiorenni: anche la madre deve contribuire se convivono col padre – Cassazione 2025

Una vicenda familiare apparentemente conclusa si riapre in Cassazione, portando alla luce un principio fondamentale spesso trascurato nelle controversie di separazione: l’obbligo di mantenimento dei figli non conosce preferenze di genere né si esaurisce con il semplice versamento di un assegno da parte di un genitore all’altro. Quando una figlia maggiorenne, dopo anni di convivenza con la madre, decide di trasferirsi stabilmente presso il padre, cosa accade agli equilibri economici stabiliti dal giudice? La risposta della Suprema Corte illumina un aspetto cruciale del diritto di famiglia che riguarda migliaia di nuclei separati.

La controversia nasce da una separazione in cui due genitori, dopo la fine del matrimonio, avevano visto regolamentati gli aspetti economici relativi ai loro due figli. Il padre si era visto attribuire l’obbligo di corrispondere un contributo mensile al mantenimento della figlia, all’epoca minorenne, affidata alla madre insieme al fratello minore. Con il passare del tempo, però, la situazione familiare era mutata profondamente: la ragazza, divenuta maggiorenne, aveva scelto di andare a vivere stabilmente con il padre, abbandonando volontariamente la casa materna. Il padre, di fronte a questa nuova realtà, aveva chiesto al giudice di eliminare l’assegno che continuava a versare per una figlia che ormai conviveva con lui.

La Corte d’Appello aveva accolto parzialmente le sue richieste, eliminando effettivamente il contributo che il padre versava alla madre per la figlia maggiorenne ora convivente con lui. Tuttavia, il giudice di secondo grado si era fermato qui, senza compiere un passaggio ulteriore che si sarebbe rivelato decisivo: non aveva quantificato quale dovesse essere il contributo economico che la madre, a sua volta, avrebbe dovuto corrispondere al padre per il mantenimento della stessa figlia. Un’omissione che avrebbe determinato l’intervento della Cassazione.

La questione solleva interrogativi di grande rilevanza pratica per tutte le famiglie separate: il principio di proporzionalità del contributo al mantenimento dei figli si applica davvero in modo paritario? Quando un figlio maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente cambia collocamento, il genitore presso cui va a vivere ha diritto a un sostegno economico dall’altro? E soprattutto, quali sono i criteri che il giudice deve seguire per determinare questi contributi?

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INDICE

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
  • TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA ⬇️

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda processuale trae origine da un nucleo familiare composto da due genitori e due figli, in cui le dinamiche della separazione avevano portato a una prima regolamentazione degli aspetti economici e della collocazione dei minori. Il Tribunale di primo grado aveva disposto che entrambi i figli, all’epoca della pronuncia ancora minorenni, fossero collocati presso la madre, in regime di affidamento condiviso. Al padre era stato imposto il versamento di un contributo mensile di quattrocento euro per il mantenimento della figlia, oltre all’assegnazione della casa familiare alla madre in quanto genitore collocatario.

Con il passare degli anni, tuttavia, la situazione di fatto aveva subito una trasformazione significativa. La figlia maggiore, sin dalle prime fasi della separazione dei genitori, aveva manifestato la volontà di trasferirsi presso l’abitazione paterna, scelta che aveva poi consolidato nel tempo. Questa convivenza padre-figlia si era protratta per circa quattro anni, assumendo i caratteri della stabilità. Nel frattempo, il figlio minore era rimasto collocato presso la madre, la quale però aveva iniziato a trascorrere periodi presso l’abitazione dei propri genitori in un paese diverso da quello in cui era situata la casa familiare.

Il padre aveva quindi proposto appello contro la sentenza di primo grado, contestando diversi aspetti della regolamentazione economica. In particolare, chiedeva la revoca dell’assegnazione della casa coniugale alla madre, sostenendo che quest’ultima non abitasse più stabilmente nell’immobile, avendolo lasciato per trasferirsi nel paese dei genitori dove aveva iscritto il figlio minore alla scuola elementare. Inoltre, il padre domandava la revoca del contributo di mantenimento che continuava a versare per la figlia maggiore, ormai stabilmente convivente con lui e divenuta maggiorenne nel corso del giudizio.

La madre si era costituita in giudizio di appello contestando le richieste paterne. Aveva rappresentato che il suo allontanamento dalla casa familiare aveva carattere meramente temporaneo, legato a esigenze scolastiche del figlio minore, e che comunque aveva fatto ritorno nell’abitazione. Quanto alla figlia maggiore, aveva sostenuto che la convivenza di quest’ultima con il padre avesse carattere deleterio e non potesse considerarsi definitivamente stabilizzata. Nel corso del giudizio era intervenuta anche la stessa figlia maggiorenne, adesivamente alle richieste del padre, in particolare per quanto riguardava la domanda di revoca dell’assegnazione della casa coniugale alla madre.

La Corte d’Appello dell’Aquila, chiamata a decidere sulla controversia, aveva accolto solo parzialmente le richieste del padre. Per quanto riguardava l’assegnazione della casa familiare, il giudice di secondo grado aveva confermato il provvedimento del Tribunale in favore della madre, ritenendo provato che il suo allontanamento dall’abitazione fosse stato soltanto temporaneo e motivato dall’iscrizione del figlio minore alla scuola elementare di un paese vicino. La Corte aveva valorizzato le relazioni dei servizi sociali che avevano attestato il rientro della madre nella casa familiare già nell’estate del 2020, e aveva ritenuto irrilevante il fatto che la figlia maggiore avesse ormai da anni abbandonato volontariamente quell’abitazione per vivere col padre.

Diverso era stato invece l’esito per quanto riguardava il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne. Su questo punto la Corte d’Appello aveva dato ragione al padre, riconoscendo che la convivenza stabile padre-figlia comportava il venir meno del presupposto per cui il genitore non convivente dovesse continuare a versare un assegno all’altro genitore. Aveva quindi revocato il contributo mensile di quattrocento euro che il padre era tenuto a corrispondere alla madre, facendo decorrere tale revoca dalla data di deposito dell’atto di appello. Tuttavia, pur eliminando l’obbligo economico del padre, la Corte territoriale non aveva compiuto un ulteriore passaggio: non aveva stabilito se e in quale misura la madre, a sua volta, dovesse contribuire economicamente al mantenimento della figlia ora convivente con il padre.

NORMATIVA E PRECEDENTI

La disciplina applicabile alla controversia trova il suo fondamento nell’articolo 337-ter del codice civile, introdotto dal decreto legislativo numero 154 del 2013, che ha sostanzialmente riprodotto quanto già stabilito dall’articolo 155 del codice civile a seguito delle modifiche apportate dalla legge numero 54 del 2006 sull’affidamento condiviso. Questa norma rappresenta il cardine della regolamentazione economica dei rapporti tra genitori separati e figli, stabilendo principi di fondamentale importanza che si applicano non soltanto ai figli minorenni, ma anche ai figli maggiorenni che non abbiano ancora raggiunto l’indipendenza economica.

Il comma quarto dell’articolo 337-ter stabilisce che, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice, quando necessario, stabilisce la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare questo principio di proporzionalità, considerando una serie di parametri tassativamente indicati dalla legge. In primo luogo, devono essere valutate le attuali esigenze del figlio, che rappresentano il punto di partenza imprescindibile di ogni determinazione economica. In secondo luogo, occorre considerare il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza con entrambi i genitori, elemento che garantisce continuità nelle condizioni di vita nonostante la separazione.

Altri criteri fondamentali sono rappresentati dai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, dalle risorse economiche di entrambi i genitori, e dalla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi. Quest’ultimo aspetto è particolarmente significativo perché riconosce dignità economica anche alle attività di accudimento diretto, che costituiscono una modalità di adempimento dell’obbligo di mantenimento alternativa o complementare rispetto al contributo monetario.

La Suprema Corte ha costantemente affermato, attraverso numerosi precedenti giurisprudenziali, che l’obbligo di mantenimento dei figli presenta una duplice dimensione. Da una parte vi è il rapporto diretto tra ciascun genitore e il figlio, dall’altra esiste un rapporto tra i genitori obbligati, i quali devono contribuire in modo coordinato e proporzionale alle rispettive capacità economiche. Questo principio trova ulteriore conferma nell’articolo 316-bis del codice civile, che disciplina l’esercizio della responsabilità genitoriale anche per i genitori non coniugati, stabilendo che essi devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.

Il principio di uguaglianza che permea l’ordinamento civile dopo la riforma della filiazione impone di considerare che tutti i figli, indipendentemente dallo stato civile dei genitori e dalla circostanza che questi ultimi convivano o meno, hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, come stabilito dall’articolo 315-bis del codice civile. I figli di genitori separati non possono subire privazioni o vedere ridotto il loro tenore di vita per il solo fatto che i genitori abbiano deciso di non vivere più insieme.

La giurisprudenza di legittimità, in particolare con le sentenze numero 2020 del 2021 e numero 19299 del 2020 della Prima Sezione Civile della Cassazione, ha chiarito che questi principi si applicano anche ai figli maggiorenni che non abbiano ancora conseguito l’indipendenza economica, precisando che il criterio della proporzionalità deve guidare il giudice nella determinazione del contributo dovuto da ciascun genitore, tenendo conto di tutti i parametri indicati dalla legge. Il giudice deve quindi compiere una valutazione complessiva e bilanciata di tutti gli elementi rilevanti, senza limitarsi a eliminare un assegno preesistente ma provvedendo anche a regolare la posizione di entrambi i genitori secondo giustizia.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dal padre avverso la sentenza della Corte d’Appello, ha esaminato separatamente i tre motivi di impugnazione, giungendo a conclusioni diverse per ciascuno di essi. Il primo motivo, con cui il ricorrente contestava la conferma dell’assegnazione della casa coniugale alla madre nonostante il suo trasferimento nel paese dei genitori, è stato dichiarato inammissibile. La Cassazione ha rilevato che le argomentazioni del ricorrente si risolvevano sostanzialmente in una richiesta di riesame del merito della controversia, contrapponendo alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di appello una lettura alternativa del compendio probatorio.