Il presente modello di Accertamento Tecnico Preventivo aggiornato al quadro normativo del 2025 tiene conto della Riforma Cartabia e delle più recenti pronunce giurisprudenziali. Ho dedicato particolare attenzione all’evoluzione di questo istituto che, negli anni, ha ampliato notevolmente la sua portata pratica. 🧩
🔎 L’ATP oggi: molto più di una semplice “fotografia”
Come ben sappiamo, l’ATP rappresenta oggi uno strumento processuale di straordinaria versatilità:
- 📸 Funzione conservativa della prova – Preserva elementi probatori suscettibili di modificazione
- 🔬 Funzione valutativa – Consente di esprimersi su cause e responsabilità tecniche
- 🤝 Funzione conciliativa – Offre una base tecnica per la composizione della lite
- ⏱️ Funzione acceleratoria – Riduce significativamente i tempi di risoluzione della controversia
L’introduzione del secondo comma all’art. 696 c.p.c., che consente al consulente di esprimersi anche “in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica“, ha rappresentato una svolta fondamentale. In tanti anni di pratica, ho potuto constatare come questa modifica abbia davvero cambiato le prospettive risolutive dei contenziosi tecnici, specialmente in materia edilizia e condominiale. 🏗️
📜 Le novità più significative che ho integrato nel modello:
- 🧑⚖️ Sentenza Corte Costituzionale n. 202/2023 – Estensione della reclamabilità all’ordinanza di rigetto
- 👨💼 Novità sull’Albo Nazionale dei CTU – Ampliamento delle possibilità di nomina di esperti qualificati
- 📝 Formulazione scientifica dei quesiti – Adattati alle specifiche tipologie di contenzioso
- ⚙️ Impostazione rigorosa dei presupposti – Fumus boni iuris e periculum in mora secondo gli ultimi orientamenti
🛠️ Ambiti applicativi per cui ho sviluppato quesiti specifici:
- 💧 Infiltrazioni in condominio – Con particolare attenzione all’individuazione delle responsabilità tra proprietà esclusive e parti comuni
- 🧱 Vizi costruttivi – Distinguendo tra difetti ex art. 1667 c.c. e gravi difetti ex art. 1669 c.c.
- 🏛️ Danni strutturali – Con focus sulla sicurezza statica e i necessari interventi di ripristino
La prassi dei tribunali varia notevolmente da distretto a distretto, ma il modello che propongo cerca di incorporare gli elementi essenziali riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità, lasciando al contempo lo spazio per gli adattamenti necessari alle specificità locali e del caso concreto. 📊
💡 Perché questo modello può essere utile nella tua pratica quotidiana:
- 📈 Riduce il rischio di eccezioni di inammissibilità
- 🎯 Aumenta l’efficacia probatoria dell’accertamento nel giudizio di merito
- 🔄 Facilita la potenziale composizione della lite nella fase peritale
- ⏳ Ottimizza i tempi processuali in linea con gli obiettivi della Riforma Cartabia
Mi auguro che questo strumento possa esserti utile nella tua attività professionale, come supporto per la redazione di un atto efficace e tecnicamente ineccepibile, nel pieno rispetto dell’autonomia e della responsabilità che caratterizzano la nostra professione. 🤝
TRIBUNALE CIVILE DI __________
RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 696 c.p.c.
Per: [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO] ([PROV]) il [GG/MM/AAAA], residente in [CITTÀ] alla Via [INDIRIZZO], n. [CIVICO], C.F. [CODICE FISCALE], elettivamente domiciliato/a in [CITTÀ] alla Via [INDIRIZZO], n. [CIVICO], presso lo studio dell’Avv. [NOME AVVOCATO] (C.F. [CODICE FISCALE]) che lo/la rappresenta e difende, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi apposta in calce al presente atto, ai sensi dell’art. 83, comma 3, c.p.c.; con dichiarazione di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo PEC [INDIRIZZO PEC], iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), presso il quale elegge domicilio digitale, ovvero al seguente n. di fax [NUMERO FAX]
ricorrente –
CONTRO
[NOME E COGNOME/DENOMINAZIONE SOCIETÀ], [se persona fisica: nato/a a [LUOGO] ([PROV]) il [GG/MM/AAAA]], residente/con sede in [CITTÀ] alla Via [INDIRIZZO], n. [CIVICO], C.F./P.IVA [CODICE FISCALE/PARTITA IVA], [se società: in persona del legale rappresentante pro tempore]
resistente –
E NEI CONFRONTI DI
[eventuali altri soggetti interessati, es. in caso di condominio]
litisconsorte necessario –
PREMESSO IN FATTO
- L’istante è [specificare la posizione/qualità del ricorrente: proprietario/conduttore/usufruttuario/ecc.] dell’immobile sito in [CITTÀ], Via [INDIRIZZO], n. [CIVICO], [eventuale identificazione catastale], come risulta da [atto di provenienza/contratto di locazione/altro titolo] del [DATA] registrato presso [UFFICIO] al n. [NUMERO] (doc. n. 1);
- In data [DATA] l’istante ha riscontrato [descrivere dettagliatamente i danni/problemi/vizi riscontrati, ad es.: “la presenza di estese macchie di umidità e muffe sul soffitto e sulle pareti del soggiorno e della camera da letto, accompagnate da distacco dell’intonaco e deterioramento della tinteggiatura, fenomeni evidentemente riconducibili a infiltrazioni provenienti dal piano superiore/dal lastrico solare/dalla facciata”] come documentato dal materiale fotografico che si produce (doc. n. 2);
- Con comunicazione del [DATA], inviata a mezzo [raccomandata A/R/PEC] (doc. n. 3), l’istante ha prontamente informato [il resistente/l’amministratore del condominio] della situazione, richiedendo un immediato intervento volto all’accertamento delle cause e all’eliminazione del problema;
- A seguito di tale comunicazione, [descrivere la condotta del resistente: ad es. “il resistente non ha dato alcun riscontro” oppure “il resistente ha effettuato un sopralluogo in data [DATA] senza però adottare alcuna misura concreta” oppure “il resistente ha contestato ogni responsabilità sostenendo che…”];
- [Eventuale] Per una preliminare valutazione tecnica della situazione, l’istante ha incaricato [NOME DEL TECNICO], il quale, a seguito di sopralluogo effettuato in data [DATA], ha redatto una relazione (doc. n. 4) da cui emerge [riportare sinteticamente quanto emerso dalla relazione tecnica di parte];
- La situazione è particolarmente grave e urgente in quanto [descrivere le ragioni dell’urgenza: ad es. “le infiltrazioni continuano a peggiorare, come dimostra il confronto tra le fotografie scattate in data [DATA 1] e quelle più recenti del [DATA 2] (docc. nn. 5-6)”, “vi è concreto rischio di deterioramento degli arredi e degli impianti”, “l’umidità ha determinato la formazione di muffe potenzialmente nocive per la salute degli occupanti”, “i danni strutturali potrebbero compromettere la stabilità del fabbricato”, ecc.];
- La verifica tecnica dello stato dei luoghi si rende indispensabile per accertare l’origine delle infiltrazioni, le responsabilità e l’entità dei danni, prima che eventuali interventi di urgenza possano modificare lo stato attuale, rendendo difficile o impossibile una futura verifica;
- L’istante ha dunque interesse a promuovere la presente procedura al fine di far verificare, prima dell’instaurazione del giudizio di merito, lo stato dei luoghi nonché le cause e l’entità dei danni;
RILEVATO IN DIRITTO
- Nel caso di specie sussistono tutti i presupposti per l’ammissibilità del richiesto accertamento tecnico preventivo:
A) Con riferimento al fumus boni iuris:
- La posizione giuridica dell’istante merita tutela in quanto [illustrare il fondamento giuridico della pretesa: ad es. “proprietario di un immobile danneggiato da infiltrazioni provenienti da parti comuni dell’edificio/proprietà di terzi”, “acquirente di un immobile con vizi occulti”, ecc.];
- Sussistono evidenti profili di responsabilità in capo al resistente in quanto [indicare il fondamento della responsabilità: ad es. “proprietario dell’unità immobiliare sovrastante dalla quale provengono le infiltrazioni”, “costruttore dell’immobile affetto da vizi”, “condominio tenuto alla manutenzione delle parti comuni”, ecc.];
- Tale responsabilità trova fondamento [indicare la norma applicabile: ad es. “nell’art. 2051 c.c. in tema di responsabilità per cose in custodia”, “negli artt. 1667 e ss. c.c. in tema di vizi dell’opera appaltata”, “nell’art. 1669 c.c. in tema di rovina e difetti di cose immobili”, “nell’art. 1575 c.c. in tema di obbligazioni del locatore”, ecc.];
- La Suprema Corte ha stabilito che “in tema di accertamento tecnico preventivo, il requisito del fumus boni iuris deve essere valutato in chiave processuale, nel senso della potenziale rilevanza dell’attività istruttoria richiesta rispetto ad un possibile futuro giudizio” (Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 12681 del 27 novembre 1991);
B) Con riferimento al periculum in mora: