Rimesse ripristinatorie su conto corrente affidato: nessun pagamento alla banca e prescrizione inapplicabile – Tribunale Locri 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Contratti bancari – Conto corrente e apertura di credito
  • Oggetto: Azione di accertamento negativo del saldo – Distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie – Eccezione di prescrizione
  • Normativa: art. 2033 c.c.
  • Giurisprudenza conforme: Cass. Sez. Un. 2 dicembre 2010, n. 24418; Cass. civ., sez. I, 15 febbraio 2024, n. 4214; Cass. civ., sez. VI, 20 febbraio 2018, n. 4372; Cass. Sez. Un. 4 giugno 2019, n. 15895; Cass. civ., sez. I, 18 gennaio 2022, n. 1388
  • Parole chiave: rimesse ripristinatorie, rimesse solutorie, prescrizione ripetizione indebito, conto corrente affidato, sconfinamento fido

Le rimesse effettuate dal correntista su un conto corrente affidato ma non scoperto (senza sconfinamento del fido) costituiscono rimesse ripristinatorie che non determinano alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca e pertanto non sono soggette a prescrizione. Nel caso esaminato dal Tribunale di Locri, la parte attrice aveva promosso azione di accertamento negativo del saldo di conto corrente già oggetto di precedente giudicato dichiarativo di nullità di clausole contrattuali. La banca convenuta eccepiva la prescrizione decennale. Il Giudice, richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione, ha accolto la domanda distinguendo tra rimesse solutorie (versamenti su conto scoperto o non affidato che costituiscono pagamento) e rimesse ripristinatorie (versamenti su conto affidato ma non sconfinato che ripristinano la provvista). Nel caso di specie, accertato che il saldo depurato dalle clausole nulle risultava attivo, non era possibile individuare rimesse solutorie soggette a prescrizione.


Massima

“Quanto all’eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla banca, si osserva quanto segue. In giurisprudenza è in discussione l’ipotesi se l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca e collegata in genere solo ad un’azione di ripetizione d’indebito, possa anche valere in caso di sola azione di accertamento negativo. Di recente ( cfr. Cass. civ. n. 16113/24) la Suprema Corte ha ritenuto che anche in tale sola ipotesi, la banca possa far valere l’intervenuta prescrizione e ciò perchè invece il diritto alla ripetizione delle somme sorge anche in corso di rapporto, in presenza di rimesse solutorie, e perché l’eccezione di prescrizione, pur non avendo la funzione di impedire l’accertamento della eventuale illegittimità degli addebiti contestati, ha anche quella di paralizzare gli effetti pratici che da tale accertamento siano derivabili. Il suddetto principio, seppur condivisibile, presuppone, per come specificato dai giudici di legittimità, però l’individuazione delle rimesse solutorie. Pertanto sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, a eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione (cfr. Cass. Sez. 1 n. 9756-24). E’ fondamentale stabilire se esistano prelievi irripetibili per effetto della maturata prescrizione. Sostanzialmente l’impostazione in iure, dettata dalla Suprema Corte è la seguente: (a) la prescrizione ha a oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale, non l’azione concretamente instaurata o coltivata in secondo grado; (b) l’interesse a invocare la prescrizione rileva anche prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante; (c) nella correlazione con la domanda di ricalcolo del saldo la banca ha sempre interesse a vedere rideterminato l’ammontare ancorché dinanzi a dimostrate prassi illegittime, affinché il conteggio finale da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione; i quali dunque, per tale ragione, sono essi stessi idonei a incidere sulla quantificazione del saldo (Cfr. anche . Cass. Sez. 1 n. 9756-24, richiamata dall’ord. n.16113/24: “Premesso che la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale (non la correlativa azione), l’interesse a invocare la medesima prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante è speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del saldo: come tale soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l’ammontare del proprio credito, o del proprio debito, per effetto dell’elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione”.) Posta quindi l’ammissibilità dell’eccezione di prescrizione anche quando l’azione del correntista è solo di accertamento negativo, s’innestano a questo punto questioni rilevanti sotto il profilo probatorio, in quanto tutte le precedenti pronunce giurisprudenziali sulla ripartizione dell’onere della prova hanno come presupposto l’azione di ripetizione per individuare il dies a quo da cui far valere l’eccezione, nel senso che solo con la chiusura del conto possono distinguersi quelle rimesse che hanno natura solutoria o ripristinatoria. Resta da valutare quindi la decorrenza ovvero il momento da cui inizierebbe a decorrere la prescrizione e comunque l’onere a carico della banca di dover quantomeno affermare l’inerzia del correntista e l’intenzione di volerne approfittare (cfr. Cass. Sez. Un. 15895/2019; Cass. 18.01.2022, n. 1388). Ciò appare arduo fin quando il rapporto di conto corrente affidato, soggetto a movimentazioni continue, è aperto, con il concreto rischio di considerare in modo ingiustificato ai fini della prescrizione, tutte le rimesse come solutorie. Pertanto, se in linea di principio e sotto il profilo della sussistenza dell’interesse, l’eccezione di prescrizione può essere sollevata dalla banca anche in sede di accertamento negativo, sotto il profilo pratico appare arduo operare tale distinzione. Soccorre in tal senso la Sezione I della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4214 del 15 febbraio 2024, che è tornata sulla differenza fra le rimesse solutorie e ripristinatorie, nonché in tema di valenza probatoria degli estratti conto bancari. In particolare, aderendo alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 24418/2010, esplicita il seguente principio di diritto: “Costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato. Con riferimento, invece, alle rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non “scoperto” ma solo “passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, e non si determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell’affidamento.” Pertanto, sempre secondo il principio appena esposto, se, nel corso del rapporto di conto corrente, i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista hanno la semplice finalità di ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente, potrà parlarsi di pagamento solo dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia ottenuto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire, se corrisposti dal cliente all’atto della chiusura del conto.