📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto delle successioni e donazioni – Nullità donazione
- Oggetto: Donazione di cosa altrui – Nullità per difetto di causa – Appartenenza bene al donante quale elemento essenziale
- Normativa: Artt. 769, 2655 c.c., art. 7 d.lgs. 237/1990
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
- Parole chiave: donazione cosa altrui, nullità per difetto causa, art. 769 c.c., appartenenza bene donante, obbligo rilascio
In tema di donazione di cosa altrui, l’appartenenza del bene oggetto di donazione al patrimonio del donante costituisce elemento essenziale del contratto di donazione ex art. 769 c.c., in mancanza del quale la sua causa tipica non può realizzarsi, con conseguente nullità della donazione per difetto di causa, in quanto la donazione è il contratto con cui per spirito di liberalità una parte arricchisce l’altra disponendo a favore di questa di un suo diritto, sicché l’esistenza nel patrimonio del donante del bene che questi intende donare rappresenta elemento costitutivo del contratto e la non ricorrenza di tale situazione impedisce in radice la possibilità di realizzare la causa del contratto.
Il Tribunale di Benevento affronta una complessa vicenda di nullità di donazione conseguente alla dichiarazione di nullità del testamento che aveva attribuito i beni al donante. La questione centrale attiene alla configurabilità della donazione di cosa altrui e alla sua qualificazione giuridica. Nel caso di specie, il presunto erede testamentario aveva donato beni ereditari ad alcuni beneficiari, ma successivamente il testamento in suo favore era stato dichiarato nullo con sentenza passata in giudicato dalla Corte d’Appello di Napoli. Il Giudice, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 5068/2016, dichiara la nullità della donazione per difetto di causa, rilevando che l’appartenenza del bene al donante costituisce elemento essenziale del contratto di donazione ex art. 769 c.c.. La non ricorrenza di tale situazione impedisce la realizzazione della causa tipica del contratto. Conseguentemente, i donatari vengono condannati al rilascio dei beni, risultando la loro detenzione priva di titolo.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Elementi costitutivi del contratto di donazione: arricchimento del donatario con correlativo depauperamento del donante e animus donandi quale consapevolezza di attribuire vantaggio patrimoniale in assenza di costrizione giuridica e morale
- Interpretazione art. 769 c.c. e individuazione dell’oggetto della disposizione in un diritto del donante con conseguente consustanzialità dell’appartenenza del bene alla validità della donazione
- Efficacia del giudicato di nullità del testamento rispetto alla successiva donazione dei beni ereditari effettuata dal presunto erede testamentario
- Obbligo di rilascio dei beni da parte dei donatari e dei loro aventi causa in caso di donazione nulla per mancanza di titolo della detenzione
- Limiti del rilascio: intero del diritto di proprietà per i beni trasferiti in piena proprietà e quota di proprietà trasferita per i beni condivisi
- Annotazione marginale della sentenza di nullità donazione ex art. 2655 c.c. a margine della trascrizione dell’atto nullo
- Procedura di annotazione ai sensi art. 7 d.lgs. 237/1990 a cura dei soggetti e nei termini indicati dalla norma
- Cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda risarcitoria per sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia
