Revocabilità della donazione indiretta realizzata mediante acquisto immobiliare con denaro del donante – Tribunale di Catania 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Diritto fallimentare – Azione revocatoria ordinaria
  • Oggetto: Donazione indiretta di immobile – Acquisto con denaro del genitore intestato ai figli
  • Normativa: artt. 2901, 1415, 1416, 1417 c.c., art. 146 L.F.
  • Giurisprudenza conforme: Cass. S.U. n. 9282/1992, Cass. n. 13619/2017, Cass. n. 13479/2025, Cass. n. 19230/2024, Cass. n. 20888/2019
  • Parole chiave: donazione indiretta, revocatoria ordinaria, acquisto immobile, denaro donante, spirito di liberalità

La donazione indiretta realizzata mediante acquisto di immobile con denaro del donante e intestazione del bene al donatario è pienamente revocabile ex art. 2901 c.c., configurandosi come atto dispositivo a titolo gratuito che diminuisce la garanzia patrimoniale del debitore.

Tribunale di Catania, sentenza del 2026, pronunciandosi su azione revocatoria promossa da curatela fallimentare. La curatela fallimentare aveva impugnato l’acquisto di un immobile in provincia di Catania intestato ai figli del fallito, il cui prezzo era stato interamente pagato dal padre mediante provvista derivante dalla vendita di un precedente bene immobile. Il nodo tecnico centrale atteneva alla qualificazione giuridica dell’operazione e alla revocabilità della donazione indiretta, con particolare riferimento ai requisiti dell’eventus damni e della scientia damni. La pronuncia assume rilievo pratico per la tutela delle ragioni creditorie nei casi di dismissione patrimoniale mediante schemi negoziali indiretti.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Distinzione tra simulazione relativa di donazione diretta e donazione indiretta, con analisi della diversità strutturale e causale tra le due fattispecie ai sensi degli artt. 1415-1417 c.c.
  • Trattazione dell’oggetto della donazione indiretta nell’ipotesi di acquisto immobiliare con denaro del donante, che si identifica nel bene acquistato e non nel denaro utilizzato per l’acquisto.
  • Prova della donazione indiretta mediante presunzioni, con esclusione delle limitazioni probatorie dell’art. 1417 c.c. applicabili alla simulazione relativa.
  • Requisiti dell’animus donandi e spirito di liberalità desumibili dal legame di parentela, dalle modalità di pagamento del prezzo e dalla destinazione della provvista.
  • Legittimazione attiva del curatore fallimentare ad agire in revocatoria ordinaria anche per crediti litigiosi o sub iudice, con esclusione della pregiudizialità necessaria ex art. 295 c.p.c.
  • Presupposti dell’eventus damni nell’azione revocatoria ordinaria, configurabile anche come modificazione qualitativa e non solo quantitativa del patrimonio del debitore.
  • Scientia damni negli atti a titolo gratuito, richiesta esclusivamente in capo al debitore disponente e non ai terzi beneficiari della liberalità.
  • Effetti della pronuncia revocatoria come inefficacia relativa dell’atto dispositivo, con permanenza del trasferimento ma assoggettabilità del bene all’aggressione dei creditori.