Una controversia condominiale che ha interessato il Tribunale di Vicenza ha chiarito definitivamente i confini del diritto individuale all’installazione di pannelli fotovoltaici sulle superfici comuni degli edifici condominiali. La vicenda, risolta con decisione del 2025, rappresenta un importante precedente per tutti quei condomini che intendono investire nelle energie rinnovabili senza dover necessariamente ottenere il consenso assembleare.
Il caso ha preso origine da un ricorso possessorio presentato contro l’installazione di un impianto fotovoltaico realizzato da un condomino su una superficie comune dell’edificio. La questione ha sollevato interrogativi fondamentali sull’interpretazione dell’articolo 1122 bis del Codice Civile, introdotto dalla riforma del condominio del 2012, che disciplina gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
La controversia evidenzia una problematica sempre più frequente nella realtà condominiale italiana, dove l’interesse crescente verso il risparmio energetico e le agevolazioni fiscali per il fotovoltaico si scontra spesso con le dinamiche decisionali assembleari. Il Tribunale vicentino ha dovuto affrontare la delicata questione dell’equilibrio tra i diritti individuali dei singoli condomini e le prerogative dell’assemblea nella gestione delle parti comuni.
La pronuncia assume particolare rilevanza nel contesto dell’attuale transizione energetica, dove sempre più famiglie italiane stanno valutando l’opportunità di installare impianti fotovoltaici per ridurre i costi dell’energia elettrica e contribuire alla sostenibilità ambientale. La chiarezza interpretativa fornita dal Tribunale rappresenta quindi un punto di riferimento prezioso per tutti gli operatori del settore.
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Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
- TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA ⬇️
ESPOSIZIONE DEI FATTI
La controversia giudiziaria ha avuto origine dall’installazione di un impianto fotovoltaico realizzata da un condomino su una superficie comune dell’edificio condominiale, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale. L’intervento, consistente nella posa di pannelli solari destinati al servizio della singola unità immobiliare, aveva suscitato l’opposizione di altri partecipanti al condominio.
Contro questa installazione veniva presentato un ricorso possessorio, strumento giuridico utilizzato per tutelare il possesso di un bene quando questo venga turbato o minacciato da comportamenti altrui. I ricorrenti sostenevano che l’installazione dei pannelli fotovoltaici costituisse un’occupazione abusiva della superficie comune e rappresentasse una violazione dei loro diritti condominiali.
La parte convenuta, ovvero chi aveva realizzato l’impianto, eccepiva invece di aver agito nel pieno rispetto della normativa vigente, invocando la protezione prevista dall’articolo 1122 bis del Codice Civile. Secondo questa disposizione, l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità condominiali può essere realizzata anche sulle superfici comuni, purché vengano rispettate determinate condizioni.
Nel corso del procedimento emergeva che l’assemblea condominiale aveva espresso un parere contrario al progetto di installazione, ravvisandovi un pregiudizio al pari uso della parte comune. Tuttavia, questo parere non aveva carattere di deliberazione vincolante, trattandosi di una mera valutazione assembleare sollecitata dalle parti interessate.
Il Tribunale doveva quindi valutare se l’installazione realizzata godesse effettivamente della tutela normativa prevista dalla legge e se il ricorso possessorio fosse fondato. La questione si presentava particolarmente delicata perché coinvolgeva l’interpretazione di una norma relativamente recente, introdotta per favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili anche nell’ambito condominiale, ma che nella prassi genera spesso conflitti tra i diversi soggetti coinvolti.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il quadro normativo di riferimento trova la sua base nell’articolo 1122 bis del Codice Civile, introdotto dalla Legge 11 dicembre 2012 numero 220 che ha riformato la disciplina del condominio. Questa disposizione, rubricata “Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili”, rappresenta una significativa innovazione nel panorama legislativo condominiale.
Il comma 2 dell’articolo 1122 bis stabilisce espressamente che “è consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato”. La norma ha quindi introdotto un diritto soggettivo del singolo condomino all’installazione di tali impianti.
Il comma 3 disciplina invece l’ipotesi in cui “si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni”, prevedendo che in tal caso l’interessato debba dare comunicazione all’amministratore, il quale potrà riferire alla assemblea per l’adozione di eventuali cautele conservative. L’assemblea può prescrivere modalità alternative di esecuzione o imporre cautele per salvaguardare la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell’edificio.
Fondamentale è il comma 4 che precisa come “non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative”, confermando la natura di diritto individuale riconosciuto al singolo condomino. Questa disposizione ha rappresentato una svolta rispetto alla disciplina precedente, che subordinava ogni intervento sulle parti comuni all’autorizzazione assembleare.
La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente chiarito l’interpretazione di questa normativa. Particolarmente rilevante è l’ordinanza della Cassazione numero 1337 del 2023, citata estensamente nella decisione in esame, che ha stabilito i principi fondamentali per l’applicazione dell’articolo 1122 bis. La Suprema Corte ha chiarito che condizione normativa perché possano venire in rilievo le attribuzioni dell’assemblea è che l’intervento renda “necessarie modificazioni delle parti comuni”.
Nel caso in cui non siano necessarie modifiche alle parti comuni, l’installazione può essere realizzata dal singolo condomino nel proprio interesse e a proprie spese, senza richiedere alcuna preventiva autorizzazione assembleare, salvo che tale autorizzazione non sia imposta da una convenzione contrattuale approvata dai condomini.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale di Vicenza ha affrontato la controversia applicando il principio della ragione più liquida, concentrando l’analisi sull’eccezione sollevata dalla parte convenuta relativa alla protezione prevista dall’articolo 1122 bis del Codice Civile. Il giudice ha ritenuto questa eccezione fondata, il che ha determinato il rigetto del ricorso possessorio senza necessità di esaminare le altre questioni sollevate.