Onere di allegazione dell’inadempimento qualificato nella responsabilità sanitaria senza individuazione specifica della condotta omessa – Tribunale di Salerno 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Responsabilità civile – Responsabilità sanitaria
  • Oggetto: Risarcimento danni da mancata diagnosi tempestiva – Torsione testicolare
  • Normativa: artt. 1218, 1228, 1176, 2043 c.c.; art. 696-bis c.p.c.; L. 24/2017
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: inadempimento qualificato, responsabilità sanitaria, onere allegazione, diagnosi omessa, nesso causale

In tema di responsabilità sanitaria, la necessità dell’allegazione di un inadempimento qualificato astrattamente idoneo a costituire causa del danno non onera l’attore della necessità di individuare specificamente la condotta omessa o l’errore commesso, essendo sufficiente che venga individuata la prestazione asseritamente mal adempiuta e che venga ipotizzato un nesso causale fra la stessa e il pregiudizio lamentato, sicché ove sia dedotta un’omessa o errata diagnosi in relazione al quadro clinico che si presenta al sanitario, l’accertamento giudiziale deve estendersi all’esame complessivo della prestazione sanitaria dedotta in causa per valutarne la correttezza o meno e l’eventuale incidenza causale rispetto al pregiudizio lamentato, senza essere circoscritto alla rilevabilità della specifica omissione diagnostica in ipotesi allegata.

Il Tribunale di Salerno, con ordinanza depositata nel mese di febbraio 2026, ha accolto la domanda risarcitoria nei confronti di una struttura sanitaria per mancata diagnosi tempestiva di torsione testicolare, affermando che nei casi in cui siano necessarie conoscenze tecniche specialistiche non solo per la comprensione dei fatti accertati ma ai fini della loro stessa rilevabilità, ciò che rileva è la possibilità di accertare una qualsiasi omissione correlata al pregiudizio lamentato.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria ex artt. 1218 e 1228 c.c. derivante dal contratto atipico di spedalità concluso con l’accettazione del paziente e applicabilità della diligenza qualificata ex art. 1176 comma 2 c.c.
  • Responsabilità della struttura per inadempimento dei sanitari quale ausiliario necessario dell’organizzazione aziendale ai sensi dell’art. 1228 c.c. anche in assenza di rapporto di lavoro subordinato come confermato dall’art. 7 L. 24/2017
  • Onere probatorio del danneggiato limitato alla prova del contratto, dell’evento dannoso e del nesso causale secondo il criterio del più probabile che non anche tramite presunzioni, con onere del debitore di dimostrare diligenza nell’esecuzione o causa imprevedibile e inevitabile
  • Acquisizione dell’ATP nel giudizio di merito senza necessità di provvedimento formale essendo sufficiente materiale acquisizione e possibilità di contraddittorio della controparte secondo orientamento Cass. 2017 e 2016
  • Liquidazione danno non patrimoniale con tabelle Milano 2024 comprensive di componente morale senza necessità di personalizzazione in assenza di prova di situazioni particolari
  • Riduzione proporzionale del risarcimento per concorso di colpa del danneggiato quantificato nella misura del 25% per ritardo nell’accesso al pronto soccorso dopo il trauma
  • Calcolo interessi su debito di valore con devalutazione alla data della messa in mora e rivalutazione anno per anno secondo indici ISTAT fino alla pubblicazione della sentenza

🔒

Contenuto riservato agli abbonati

Con l’abbonamento potrai accedere a:

  • Testo integrale della massima e ratio decidendi
  • Principi di diritto citabili in udienza
  • Giurisprudenza conforme e orientamenti contrari
  • Download della sentenza in PDF o del modello di atto in Word
🚧 Servizio in manutenzione — disponibile a breve.
Ci scusiamo per il disagio.
📞  Per urgenze o richieste contatta lo Studio

Iscriviti alla newsletter

Resta sempre aggiornato sulle ultime pubblicazioni del sito 📚⚖️💼

✅ Ho letto l'informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei dati

✨ Gratuito

Iscriviti alla newsletter

Resta sempre aggiornato sulle ultime pubblicazioni del sito 📚⚖️💼

✅ Ho letto l'informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei dati