📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto bancario e finanziario – Buoni fruttiferi postali
- Oggetto: Appello avverso il rigetto delle domande di rimborso di quattro buoni fruttiferi postali serie AA2 e AA3, emessi nel 2001 – accertamento della prescrizione decennale del diritto al rimborso – pretesa violazione degli obblighi informativi da parte dell’intermediario collocatore – domanda di “annullamento” dei termini prescrizionali
- Normativa: Art. 2935 c.c. (decorrenza della prescrizione); art. 2936 c.c. (inderogabilità); art. 2941 c.c. (sospensione per doloso occultamento); art. 1339 c.c. (etero-integrazione del contratto); art. 8 D.M. 19 dicembre 2000 (prescrizione decennale buoni fruttiferi postali); art. 3 D.P.R. n. 116/2007 (rapporti dormienti); art. 1, commi 343 e 345 quinquies, L. 266/2005
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- Parole chiave: buoni fruttiferi postali, prescrizione rimborso, obblighi informativi intermediario, rapporti dormienti, decorrenza prescrizione
In tema di buoni fruttiferi postali emessi da Cassa Depositi e Prestiti e collocati da Poste Italiane, la prescrizione decennale del diritto al rimborso del capitale e degli interessi, prevista dall’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, decorre automaticamente dalla scadenza del titolo ai sensi dell’art. 2935 c.c., senza che l’omessa consegna del foglio informativo analitico o il mancato invio della comunicazione di “risveglio” prevista dall’art. 3 del D.P.R. n. 116/2007 – relativa ai rapporti “dormienti” – possano impedirne il compimento, poiché gli ostacoli di mero fatto e le carenze informative non integrano cause giuridiche ostative alla decorrenza della prescrizione, restando rilevante, in senso sospensivo, solo il doloso occultamento del debito di cui all’art. 2941 n. 8 c.c..
La Corte d’Appello di Messina, confermando integralmente l’ordinanza di primo grado del Tribunale di Barcellona P.G., ribadisce che la prescrizione del diritto al rimborso dei buoni postali opera ipso iure per il mero decorso del termine, indipendentemente dalla condotta dell’intermediario in punto di adempimento degli obblighi informativi. Il principio trova autorevole conferma nella recentissima Cass. n. 5384/2026, richiamata in motivazione, che ha ricostruito analiticamente il quadro normativo di riferimento e l’onere di attivarsi gravante sul titolare del buono.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Natura giuridica dei buoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione (non titoli di credito): assenza dei requisiti di letteralità e astrattezza; disciplina etero-integrata da decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale ex art. 1339 c.c..
- Distinzione tra rapporti “dormienti” ex art. 2 D.P.R. 116/2007 (rapporti di durata ancora efficaci ma non movimentati) e diritti estinti per prescrizione: inapplicabilità della comunicazione di “risveglio” ai rapporti già prescritti
- Obblighi informativi dell’intermediario collocatore (consegna del foglio informativo analitico ex art. 3 D.M. 19 dicembre 2000): funzione riepilogativa e ricognitiva, non riequilibratrice dell’asimmetria informativa; irrilevanza sulla decorrenza della prescrizione
- Onere di attivarsi del titolare del buono postale per conoscere scadenza, dies a quo e durata della prescrizione mediante consultazione dei decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale
- Difetto di legittimazione passiva (sostanziale) del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’ente emittente nel giudizio fondato sull’inadempimento degli obblighi informativi del solo intermediario collocatore
- Inammissibilità della domanda di “annullamento” dei termini prescrizionali: inderogabilità delle norme sulla prescrizione ex art. 2936 c.c.; rimedi consentiti (impedimento giuridico ex art. 2935, interruzione ex art. 2943, sospensione ex artt. 2941-2942 c.c.)
- Applicabilità del principio di non specificità del motivo di appello ex art. 342 c.p.c. e sufficienza della parte argomentativa che contrasti le ragioni del primo giudice, senza necessità di forme sacramentali
- Riproposizione delle eccezioni assorbite in primo grado ex art. 346 c.p.c. senza necessità di appello incidentale per la parte vittoriosa
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«In questo senso vale richiamare la recentissima pronuncia della Suprema Corte che, sulla scia anche di analoghi tracciati interpretativi, ha chiarito in maniera dettagliata, dopo un’accurata ricostruzione dei riferimenti normativi succedutisi nel tempo, che in tema di buoni postali fruttiferi emessi da [OMISSIS] le condizioni economiche dell’investimento – ivi compresa la durata del titolo – sono determinate dai decreti ministeriali che disciplinano le singole serie e sono oggetto, come tali, di conoscenza legale mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, integrando il contenuto del rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 1339 c.c.
Con la conseguenza che la mancata consegna al sottoscrittore del foglio informativo analitico non incide né sulla validità dell’operazione, né sulla conoscibilità della data di scadenza dei buoni e non è idonea a impedire la decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla riscossione, il quale inizia a decorrere dalla scadenza del titolo ai sensi dell’art. 8 d. m. 19 dicembre 2000. E ciò in quanto, ai fini dell’art. 2935 c.c., l’impossibilità di fare valere il diritto rilevante per escludere il decorso della prescrizione deve derivare da cause giuridiche che ne precludano l’esercizio, restando irrilevanti gli ostacoli di mero fatto o le carenze informative, salva l’ipotesi di doloso occultamento del debito di cui all’art. 2941 n. 8, c.c. (così precisamente Cass. civ. n. 5384/2026; in senso conforme, sempre di recente, Cass. civ. nn. 3787/2026; 9202/2025).
Deriva da questa dettagliata ricostruzione, del tutto pertinente rispetto alle questioni implicate dalla fattispecie in oggetto, che, nel caso in esame, anche a volere ritenere non adempiuti da [OMISSIS] gli obblighi informativi di cui al citato d. m. del 19 dicembre 2000 (di specifico riferimento per la fattispecie in oggetto) – in particolare la consegna del foglio informativo analitico – e anche a volere ritenere, solo per mera ipotesi astratta (ma dovendosene in concreto negare l’applicabilità per le ragioni suddette), che [OMISSIS] abbia omesso di inviare agli attori l’invito di cui all’art. 3 del D.P.R. 116/2007 (concernente più propriamente i rapporti “dormienti”), in ogni caso, non essendo stato mai nemmeno prospettato il doloso occultamento dell’esistenza del debito da parte di [OMISSIS], non vi sarebbe luogo nemmeno per l’applicazione dell’art. 2941, n. 8, c.c.
Non si tratta, dunque, di un rapporto di durata non movimentato per un certo tempo rispetto al quale l’intermediario avrebbe dovuto sollecitare il contraente a manifestare il proprio interesse alla prosecuzione, ma, piuttosto, del diritto al rimborso di prodotti finanziari collocati sul mercato da [OMISSIS] su emissione della [OMISSIS] (garantiti dallo Stato), e sottoscritti da privati investitori, rispetto al quale la prescrizione (in questo caso pacificamente decennale) matura ipso iure per il mero decorso del termine dalla rispettiva scadenza (nel caso di specie settennale), senza che esista alcuna norma, né del codice civile, né speciale, che stabilisca un obbligo giuridico a carico dell’intermediario di avvisare previamente il sottoscrittore del prossimo maturare della causa estintiva.
La ragione del convincimento del primo Giudice, pienamente condivisibile nei termini testé specificati, trova riscontro nella stessa norma invocata dagli appellanti, ossia l’art. 3 D.P.R. 116/2007, che, dopo avere sancito l’obbligo dell’intermediario di inviare al titolare dei rapporti “dormienti” l’invito anzidetto, espressamente fa salve, comunque, le cause di estinzione dei “diritti” (testualmente: “restano impregiudicate le cause di estinzione dei diritti”), per sottolineare, ove ve ne fosse bisogno, che, ovviamente, l’invio di detta comunicazione (cd. di “risveglio”) non potrebbe mai essere condizione per il verificarsi delle cause estintive dei diritti, le quali, come è noto, operano ipso iure indipendentemente dall’adempimento (o meno) dell’obbligo sollecitatorio di che trattasi.
Nessun rilievo possono assumere, dunque, rispetto al maturare della prescrizione del diritto al rimborso dei buoni postali fruttiferi (soggetto alle regole generali del codice civile riguardanti l’istituto della prescrizione), gli obblighi informativi gravanti in generale a carico degli intermediari (tra i quali la consegna del “foglio informativo analitico” e/o l’indicazione sul buono della data di scadenza), né, men che mai, quelli speciali previsti dalla normativa dei rapporti cd. “dormienti”.
È, quindi, sul piano giuridico, e non già su quello della logica comune, che una domanda così formulata non può ammettersi, dato che nel nostro ordinamento civilistico i termini di prescrizione non possono essere “annullati”, stante l’inderogabilità delle relative norme (art. 2936 c.c.), potendosi semmai eccepire il mancato compimento della causa estintiva per ragioni precise tratte dalla stessa disciplina legale (inderogabile), quali la sussistenza di un impedimento giuridico alla sua decorrenza (art. 2935 c.c.), la rinuncia ad essa (possibile, peraltro, solo al suo compimento; art. 2937 c.c.), la presenza di atti interruttivi (artt. 2943 e segg. c.c.) e/o di cause di sospensione (artt. 2941 e segg. c.c.) e simili.
Ha rimarcato, con altre parole, che la prescrizione rileva per il mero fatto dell’inerzia, senza che siano possibili connotazioni soggettive, emergendo dalla sua disciplina che per determinare l’estinzione del diritto è sufficiente il suo mancato esercizio per il tempo determinato dalla legge, non occorrendo, quindi, alcuna qualificazione o caratteristica di tale condotta omissiva. La legge, infatti, prende in considerazione unicamente il fatto oggettivo dell’inerzia, non attribuendo alcuna rilevanza al significato che altri soggetti eventualmente conferiscano a tale fatto.
Eccezioni a questo principio sono unicamente – precisa ancora la S. C. – le cause di sospensione previste dall’art. 2941 c.c., il cui n. 8 attribuisce rilevanza alla condotta del debitore, ma solo limitatamente all’ipotesi in cui lo stesso abbia dolosamente occultato l’esistenza del debito (e sino a che il dolo non sia stato scoperto). Dal che si desume che l’ordinamento, in ragione dell’interesse alla certezza dei rapporti giuridici cui l’istituto della prescrizione è preordinato, abbia inteso disinteressarsi di quelle condotte che abbiano ostacolato l’esercizio del diritto, sebbene imputabili al debitore, ma non presentanti carattere doloso.»
GIURISPRUDENZA CONFORME:
- Cass. civ. n. 5384/2026 – Buoni fruttiferi postali: mancata consegna del foglio informativo analitico non impedisce la decorrenza della prescrizione; condizioni economiche determinate da decreti ministeriali pubblicati in GU ex art. 1339 c.c.
- Cass. civ. n. 3787/2026 – Prescrizione diritto al rimborso buoni postali; irrilevanza delle carenze informative ai fini dell’art. 2935 c.c.
- Cass. civ. n. 9202/2025 – Decorrenza della prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali
- Cass. civ. n. 17451 del 29 giugno 2025 – Impossibilità di far valere il diritto ex art. 2935 c.c.: solo cause giuridiche ostative, non ostacoli di fatto o impedimenti soggettivi
- Cass. civ. n. 13343 del 28 aprile 2022 – Prescrizione e mera ignoranza circa le modalità di esercizio del diritto
- Cass. civ. n. 14193 del 24 maggio 2021 – Art. 2935 c.c.: irrilevanza degli impedimenti soggettivi alla decorrenza della prescrizione
- Cass. S.U. n. 3963/2019 – Buoni postali fruttiferi come titoli di legittimazione; conoscenza legale del contenuto affidata alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; onere di attivarsi del titolare
- Cass. civ. n. 4748/2020 – Natura giuridica dei buoni fruttiferi postali; disciplina integrata dai decreti ministeriali
- Cass. civ. n. 33649/2023 – Riproposizione delle eccezioni assorbite in primo grado ex art. 346 c.p.c. senza necessità di appello incidentale
- Cass. S.U. n. 13195/2018 – Parte pienamente vittoriosa: onere di riproposizione delle domande non esaminate nel merito
- Cass. civ. n. 40560/2021; n. 7675/2019; n. 20836/2018 – Requisiti dell’atto di appello ex art. 342 c.p.c.: sufficienza della parte argomentativa senza forme sacramentali
- Cass. civ. nn. 13524/2022; 26523/2020 – Mancata partecipazione del procuratore all’udienza di precisazione delle conclusioni: richiamo delle precedenti conclusioni
- Cass. civ. n. 25664/2025 – Liquidazione delle spese di lite per fasi processuali
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Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, sentenza n. 288/2026 depositata il 3 aprile 2026
