Inapplicabilità dell’art. 524 c.c. alla rinuncia all’azione di riduzione del legittimario pretermesso – Tribunale di Genova 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Diritto delle successioni – Tutela dei creditori del legittimario
  • Oggetto: Impugnazione rinuncia all’eredità ex art. 524 c.c. – Legittimario pretermesso che rinuncia all’azione di riduzione
  • Normativa: Artt. 524, 542, 481 c.c., art. 2900 c.c.
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: art. 524 c.c., legittimario pretermesso, rinuncia azione riduzione, chiamato eredità, tutela creditori

In tema di impugnazione della rinuncia all’eredità ex art. 524 c.c., l’azione mediante la quale i creditori del rinunciante chiedono di essere autorizzati all’accettazione con beneficio d’inventario in nome e luogo del rinunciante stesso non può essere esperita quando la rinuncia provenga dal legittimario totalmente pretermesso che abbia rinunciato all’azione di riduzione, non potendo quest’ultimo essere qualificato come chiamato all’eredità prima dell’accoglimento dell’azione di riduzione che abbia rimosso l’efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie, in quanto il legittimario pretermesso non ha acquisito la sua quota di riserva per non essere stato chiamato all’eredità e non per l’eventuale rinuncia a quest’ultima.

Il Tribunale di Genova affronta una questione di notevole rilevanza pratica relativa ai limiti di applicabilità dell’azione ex art. 524 c.c. nel caso in cui il debitore del creditore istante sia un legittimario totalmente pretermesso dal testamento che abbia rinunciato all’azione di riduzione. La vicenda trae origine dalla richiesta di un creditore di essere autorizzato ad accettare l’eredità in nome e luogo del proprio debitore, figlio del de cuius, il quale non aveva dichiarato di accettare l’eredità paterna nel termine assegnato ex art. 481 c.c. e successivamente aveva rinunciato all’azione di riduzione. Il Giudice, richiamando l’orientamento prevalente della Cassazione, rigetta la domanda rilevando che l’art. 524 c.c. presuppone necessariamente che il debitore rinunciante rivesta la qualità di chiamato all’eredità, qualità che il legittimario totalmente pretermesso acquista solo all’esito vittorioso dell’azione di riduzione.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Distinzione concettuale tra rinuncia all’eredità da parte del chiamato e rinuncia all’azione di riduzione da parte del legittimario pretermesso quali fattispecie giuridiche radicalmente diverse
  • Presupposti applicativi dell’art. 524 c.c. e necessaria qualificazione del debitore rinunciante come chiamato all’eredità ai fini dell’esperibilità dell’azione da parte dei creditori
  • Momento acquisitivo della qualità di chiamato all’eredità per il legittimario totalmente pretermesso e rilevanza della sentenza di accoglimento dell’azione di riduzione
  • Natura recuperatoria dell’azione ex art. 524 c.c. quale strumento di tutela del creditore volto a rendere inopponibile la rinuncia e consentire il soddisfacimento sul patrimonio ereditario
  • Assenza di delazione ereditaria in favore del legittimario pretermesso prima dell’accoglimento dell’azione di riduzione e conseguente insussistenza di quota ereditaria oggetto di rinuncia
  • Inapplicabilità dell’interpretazione analogica dell’art. 524 c.c. alle ipotesi di rinuncia all’azione di riduzione per difetto di similitudine tra le fattispecie
  • Indicazione dell’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. quale possibile rimedio alternativo per il creditore del legittimario che rinunci alla domanda di riduzione a tutela della quota di riserva
  • Ammissibilità della riformulazione della domanda giudiziale che non introduce un tema di indagine completamente nuovo tale da costituire mutatio libelli inammissibile