Introduzione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, affronta con rigore sistematico una questione di fondamentale rilevanza pratica nell’ambito delle controversie bancarie: la prova dell’esistenza di un’apertura di credito in assenza di documentazione contrattuale formale e le conseguenze che tale accertamento determina sulla qualificazione delle rimesse come solutorie o ripristinatorie ai fini della decorrenza della prescrizione. La vicenda trae origine da un contenzioso relativo a un rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, nel quale la società correntista aveva agito in giudizio per la ripetizione di indebito oggettivo, contestando l’applicazione di interessi anatocistici e ultralegali, nonché l’addebito di spese e commissioni di massimo scoperto non previamente concordate. L’istituto di credito aveva eccepito la prescrizione delle pretese restitutorie e, in via riconvenzionale subordinata, aveva formulato domanda di accertamento del proprio credito con compensazione.
La decisione assume particolare rilievo sistematico perché chiarisce, in conformità a consolidata giurisprudenza di legittimità, che l’esistenza di un affidamento bancario può essere provata anche per facta concludentia, attraverso elementi indiziari quali gli estratti conto che evidenzino la differenziazione dei tassi di interesse applicati a seconda che la base di calcolo sia entro o extra fido, le risultanze del libro fidi, la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, o il reiterato adempimento da parte della banca di ordini di pagamento impartiti dal correntista anche in assenza di provvista. La pronuncia affronta inoltre la delicata questione del rapporto tra conto corrente ordinario e conti accessori quali anticipi su fatture, salvo buon fine e operazioni di import-export, affermando il principio dell’unitarietà del rapporto ai fini della decorrenza della prescrizione e della individuazione delle rimesse solutorie. Particolarmente significativa risulta l’affermazione secondo cui, per verificare la natura solutoria o ripristinatoria di un versamento, occorre fare riferimento non al saldo banca risultante dalle appostazioni contabili con addebiti illegittimi, bensì al saldo ricostruito mediante eliminazione di tutte le voci indebite, al fine di determinare il reale passivo del correntista e verificare se quest’ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento.
La decisione si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato che valorizza la sostanza economica del rapporto bancario rispetto alla forma documentale, garantendo al contempo la tutela del correntista attraverso il riconoscimento della nullità di protezione prevista dall’art. 117 TUB per i contratti stipulati in epoca successiva all’entrata in vigore della normativa sulla trasparenza bancaria. La Suprema Corte respinge il ricorso dell’istituto di credito, confermando la sentenza della Corte d’Appello che aveva ritenuto provata l’esistenza dell’affidamento e conseguentemente rigettato l’eccezione di prescrizione, accertando un saldo positivo del conto corrente a favore della società correntista. L’ordinanza offre spunti di riflessione cruciali sulla ripartizione dell’onere probatorio nelle controversie bancarie, sulla portata della forma scritta prevista per i contratti di apertura di credito stipulati anteriormente all’entrata in vigore della L. 154/1992, e sulle modalità di individuazione delle rimesse solutorie attraverso il criterio del saldo ricostruito quale presupposto per la corretta applicazione delle norme sulla prescrizione.
Principi di diritto trattati e risolti
1. Prova apertura credito per facta concludentia mediante estratti conto con differenziazione tassi interesse e segnalazione Centrale Rischi Banca d’Italia
L’esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente può essere provata anche per facta concludentia, in assenza di documentazione contrattuale formale, attraverso elementi indiziari quali gli estratti conto che evidenzino la differenziazione dei tassi di interesse applicati a seconda che la base di calcolo sia entro o extra fido, le risultanze del libro fidi attestanti l’esistenza di una delibera di concessione di finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia nella misura in cui tali elementi possano essere considerati idonei a dimostrare l’esistenza di un accordo tra le parti per l’utilizzazione da parte del correntista di importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione. Tale principio opera con particolare riferimento ai rapporti instaurati anteriormente all’entrata in vigore della normativa sulla trasparenza bancaria che ha introdotto l’obbligatorietà della forma scritta ad substantiam.
La Corte afferma testualmente: “questa Corte si è più volte pronunciata circa la legittimità – ratione temporis – di un accertamento di fatto della sussistenza di un fido ed ha sempre affermato che la prova dell’esistenza di apertura di credito alla data della rimessa, alla quale correlare la natura non solutoria della medesima, poteva essere assolta anche per facta concludentia – ferma la necessità di distinguere l’affidamento in apertura di credito in conto corrente e la mera esistenza di un atteggiamento tollerante della banca verso sconfinamenti del cliente – con mezzi quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l’esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l’esistenza di un accordo tra le parti per l’utilizzazione da parte della correntista d’importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione”.
Nella fattispecie concreta, la Corte d’Appello aveva ritenuto di valorizzare le risultanze degli estratti conto da cui emergeva la differenziazione dei tassi di interesse applicati a seconda che la base di calcolo fosse entro o extra fido, nonché la relativa segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia da cui si evinceva l’esistenza di una linea di credito depositata dalla stessa banca convenuta. Tale accertamento di fatto, fondato sulla ricognizione delle risultanze istruttorie, si conforma alla giurisprudenza di legittimità e sfugge al sindacato in sede di cassazione, non configurandosi alcuna violazione delle norme sull’onere probatorio. Il principio assume particolare rilevanza pratica nelle controversie relative a rapporti bancari di lunga durata nei quali la documentazione contrattuale originaria può risultare dispersa o comunque non più disponibile, consentendo al correntista di dimostrare l’esistenza dell’affidamento attraverso la produzione degli estratti conto e della documentazione relativa alla segnalazione alla Centrale Rischi.
2. Nullità di protezione art. 117 TUB e forma scritta apertura credito: inapplicabilità requisito formale a contratti ante L. 154/1992
La nullità prevista dall’art. 117, commi primo e terzo, del d.lgs. n. 385 del 1993 per i contratti bancari privi della forma scritta si configura come una nullità di protezione, stante l’inequivocabile disposto dell’art. 127, comma secondo, del TUB, la cui rilevazione officiosa incontra il limite della conformità del rilievo al solo interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l’azione di nullità, in tal modo evitando che la controparte possa sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interesse suo proprio destinato a rimanere fuori dall’orbita della tutela. Con riferimento ai contratti di apertura di credito stipulati anteriormente all’entrata in vigore della L. 154/1992, il requisito della forma scritta ad substantiam non trova applicazione, potendo tali contratti essere stipulati a forma libera con conseguente possibilità per il correntista di fornire la prova dell’affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale.
Il Collegio precisa: “il conto corrente in questione è stato concluso in data antecedente alla entrata in vigore della L.154/1992, con la conseguenza che anche il contratto di apertura di credito poteva essere stipulato a forma libera e che, comunque, la nullità prevista dall’art. 117, commi primo e terzo, del d.lgs. n. 385 del 1993 si configura come una nullità di protezione, stante l’inequivocabile disposto dell’art. 127, comma secondo, del d.lgs. n. 385 cit. la cui rilevazione officiosa incontra il limite della conformità del rilievo al solo interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l’azione di nullità, in tal modo evitando che la controparte possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interesse suo proprio, destinato a rimanere fuori dall’orbita della tutela”. La pronuncia ribadisce pertanto che le norme sulla forma scritta introdotte dalla L. 154/1992 e successivamente dal TUB non precludevano alla correntista la possibilità di fornire la prova dell’affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale per i rapporti instaurati anteriormente.
La decisione chiarisce inoltre che la natura di nullità di protezione comporta che la relativa eccezione non possa essere sollevata dall’istituto di credito ma soltanto dal contraente debole, sicché risulta inconferente la censura della banca relativa alla presunta violazione delle norme sulla forma scritta quando sia lo stesso correntista ad aver provato l’esistenza dell’affidamento e ad averne dedotto la rilevanza ai fini della qualificazione delle rimesse come ripristinatorie. La Corte respinge pertanto come infondata la censura dell’istituto di credito che lamentava l’erroneo accertamento dell’esistenza dell’apertura di credito sulla base di elementi indiziari in assenza di documentazione contrattuale formale, rilevando che tale modalità probatoria era pienamente legittima ratione temporis e si conformava alla giurisprudenza consolidata di legittimità in materia di prova per facta concludentia dell’affidamento bancario.
3. Rapporto unitario tra conto corrente ordinario e conti accessori anticipi sbf per individuazione rimesse solutorie e decorrenza prescrizione
I conti accessori relativi ad anticipazioni su fatture, salvo buon fine, operazioni di import-export e altre forme tecniche di finanziamento non sono normalmente operativi ma rappresentano una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente. Su di essi l’istituto annota in dare al correntista l’importo delle anticipazioni erogate in occasione della presentazione di effetti o della carta commerciale, e lo riannota in avere una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del mandato all’incasso usualmente conferitogli. Il rapporto di debito/credito fra la banca e il correntista è rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario sul quale le anticipazioni affluiscono mediante giroconto alla stregua di ogni altro versamento eseguito da terzi, con la conseguenza che è il conto corrente ordinario, a prescindere dalla data di chiusura dei rapporti accessori, che va scrutinato al fine di verificare le debenze ed anche al fine della decorrenza della prescrizione.
La Suprema Corte afferma: “i conti accessori in questione, non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente; su di essi, in sostanza, l’istituto annota in dare al correntista l’importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti o della c.d. carta commerciale, e glielo riannota in avere una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del mandato all’incasso usualmente conferitogli: attraverso l’annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell’affidamento concessogli. Ne consegue che quantomeno sino alla data di definitiva chiusura, ove questa intervenga prima della dichiarazione di fallimento, il saldo passivo di tali conti non è indicativo di uno scoperto e che gli accrediti in essi annotati non costituiscono rimesse solutorie. Il rapporto di debito/credito fra la banca e il correntista è invece rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono, mediante giroconto, alla stregua di ogni altro versamento eseguito da terzi”.
Nella fattispecie, la Corte d’Appello aveva correttamente ritenuto che conto corrente ordinario e conti anticipi dessero luogo ad un rapporto unitario tramite l’operatività tecnica dei secondi sul primo, sicché era il conto corrente ordinario, a prescindere dalla data di chiusura dei rapporti accessori, che doveva essere scrutinato al fine di verificare le debenze ed anche al fine della decorrenza della prescrizione. Tale accertamento si conformava alla giurisprudenza di legittimità e rendeva inammissibile la censura della banca che lamentava l’omessa considerazione della compresenza sul conto ordinario di operazioni di finanziamento tramite anticipi, con conseguenti argomentazioni in punto individuabilità di pagamenti e decorrenza della prescrizione del relativo eventuale indebito. Il principio assume particolare rilievo pratico nelle controversie bancarie caratterizzate dalla presenza di molteplici rapporti accessori, chiarendo che la chiusura dei singoli conti tecnici non determina la decorrenza della prescrizione fintantoché rimane aperto il conto corrente ordinario sul quale tali operazioni confluiscono.
4. Saldo ricostruito con eliminazione addebiti illegittimi criterio per individuare rimesse solutorie e verificare superamento limiti affidamento
Per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all’esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista, e ciò anche al fine di verificare se quest’ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. L’eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione. Il criterio del saldo banca risultante dalle appostazioni contabili con addebiti illegittimi non può essere utilizzato, dovendosi invece fare riferimento al saldo legale ottenuto mediante ricostruzione del rapporto con eliminazione delle voci indebite.
Il Collegio afferma testualmente: “per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all’esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest’ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. L’eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione”. La pronuncia ribadisce che per verificare quell’effettivo spostamento patrimoniale dal solvens all’accipiens che la Cassazione a Sezioni Unite ha individuato come solutorio, deve farsi riferimento non al saldo risultante dalle appostazioni contabili curate dalla banca con addebiti illegittimi ma al saldo legale.
La Corte respinge quindi come infondata la censura dell’istituto di credito relativa all’uso del criterio del saldo rettificato in luogo del saldo banca, rilevando che il criterio censurato dalla ricorrente è quello che secondo la giurisprudenza consolidata deve essere applicato. Nella fattispecie, la Corte d’Appello aveva fatto corretta applicazione di tale principio accertando le rimesse solutorie di addebiti illegittimi sulla base della ricostruzione del saldo operata dal consulente tecnico d’ufficio mediante eliminazione di tutte le voci indebite, con conseguente accertamento di un saldo positivo del conto corrente a favore della società correntista. Il criterio del saldo ricostruito consente di verificare in modo oggettivo se al momento di ciascuna rimessa il correntista si trovasse effettivamente in posizione debitoria rispetto alla banca o se invece il versamento fosse meramente ripristinatorio della disponibilità nell’ambito dell’affidamento concesso, con evidenti conseguenze in tema di decorrenza della prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito.
Decisione del caso e analisi approfondita della vicenda processuale
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’istituto di credito, confermando la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che aveva accolto l’appello principale della società correntista e riformato la decisione di primo grado in punto di prescrizione e di accertamento del saldo. La vicenda processuale presenta elementi di particolare complessità sotto il profilo della ricostruzione del rapporto bancario e della qualificazione giuridica delle rimesse effettuate nel corso del tempo. Il giudizio aveva preso le mosse dalla domanda proposta dalla società correntista dinanzi al Tribunale di Lucca, con la quale era stata dedotta la ripetizione di indebito oggettivo con riguardo a un rapporto di conto corrente acceso nel 1987, assistito da apertura di credito cui accedevano conti anticipi, lamentando l’applicazione di interessi anatocistici ed ultralegali, nonché l’addebito di spese e commissioni di massimo scoperto non previamente concordate.
L’istituto di credito convenuto aveva eccepito la prescrizione e, contestando il fondamento della domanda, aveva formulato in via riconvenzionale subordinata domanda di accertamento del proprio credito e di compensazione con l’eventuale credito della società attrice. Il Tribunale, accertata la nullità delle appostazioni illegittime contestate, per il periodo antecedente al gennaio del 2003 aveva accolto l’eccezione di prescrizione e respinto la domanda di ripetizione dell’indebito oggettivo, mentre per il periodo successivo aveva accertato un credito restitutorio di circa tremilasettecento euro, accogliendo l’eccezione di compensazione con il maggior debito di circa ottocentonovantaseimila euro. In particolare, il primo giudice aveva ritenuto ai fini della decorrenza della prescrizione che dovesse considerarsi pagamento delle competenze trimestrali anche quello effettuato con addebito della chiusura trimestrale mediante la medesima somma messa a disposizione del correntista, criterio successivamente censurato in sede di appello.
Contro la sentenza di primo grado la società correntista aveva proposto appello principale limitando la domanda all’accertamento del saldo e rinunciando a quella di ripetizione, mentre l’istituto di credito aveva proposto appello incidentale condizionato. La Corte d’Appello di Firenze aveva riformato la decisione gravata accogliendo il primo motivo di appello principale con cui la società correntista si doleva dell’erroneo accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca. I giudici del gravame avevano ritenuto che non potesse attribuirsi valenza solutoria ai pagamenti effettuati con la provvista messa a disposizione del correntista da parte della banca, non essendo configurabile in tal caso alcuno spostamento patrimoniale a favore di quest’ultima. Quanto alle indebite rimesse ripristinatorie, la Corte territoriale aveva affermato che il termine di decorrenza della prescrizione non poteva che individuarsi con quello di chiusura del conto corrente, essendo quello il momento in cui la banca percepisce il saldo finale in cui eventualmente sono ricompresi interessi non dovuti.
La Corte d’Appello aveva inoltre rilevato che la correntista aveva tempestivamente allegato e provato la sussistenza del contestato affidamento del conto, quale impedimento al decorso della prescrizione, tenuto conto delle risultanze degli estratti conto da cui emergeva la differenziazione dei tassi di interesse applicati a seconda che la base di calcolo fosse entro o extra fido, e della relativa segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia da cui si evinceva l’esistenza di una linea di credito depositata dalla stessa banca convenuta. Quest’ultima si era limitata a proporre l’eccezione di prescrizione negando semplicemente la presenza di un’apertura di credito senza fornire altre indicazioni circa periodi di sconfinamento in conto o circa il tetto dell’affidamento. I giudici di secondo grado avevano quindi condiviso le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio circa l’individuazione di rimesse solutorie relative ad addebiti illegittimi per circa sessantasettemila euro sul saldo ricostruito, respingendo l’eccezione di prescrizione e accertando un saldo positivo del conto corrente di importo corrispondente a favore della società correntista.
Avverso la sentenza d’appello l’istituto di credito, a mezzo della sua mandataria, aveva proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Con il primo motivo la banca denunciava violazione delle norme sulla forma scritta prescritta ad substantiam per i contratti di apertura di credito e sulla corretta ripartizione dell’onere probatorio, sostenendo che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto provata la sussistenza delle linee di credito individuando i fidi sulla base dei tassi di interesse applicati risultanti dagli estratti conto e della documentazione inviata alla Centrale Rischi priva di alcun riferimento specifico alle tipologie dei fidi, alla loro natura e durata. La ricorrente lamentava inoltre che la Corte di merito avrebbe errato nella qualificazione di eccezione in senso lato di quella che in realtà era allegazione del fatto costitutivo del diritto a tutela del quale la società aveva agito, posto che il correntista che agisce in ripetizione dell’indebito ha l’onere di provare gli indebiti pagamenti e di documentare l’andamento del rapporto mediante produzione di tutti gli estratti conto.
La Cassazione ha respinto tale motivo rilevando che la censura relativa all’onere del correntista di allegare integralmente gli estratti conto era inammissibile in quanto la questione non risultava trattata nella sentenza impugnata né il ricorrente aveva allegato di averla sottoposta al giudice di merito. Parimenti inammissibile era la censura relativa alla ritenuta natura di eccezione in senso lato della questione della sussistenza di un affidamento, essendo inconferente rispetto alla ratio decidendi della decisione gravata giacché la Corte di merito aveva affermato che la circostanza della stipula di un contratto di apertura di credito era stata non solo tempestivamente allegata ma anche provata dall’attore. Quanto alla censura relativa alla violazione delle norme sulla forma scritta, la Suprema Corte ha rilevato che il conto corrente era stato concluso anteriormente all’entrata in vigore della L. 154/1992, con la conseguenza che anche il contratto di apertura di credito poteva essere stipulato a forma libera, e che comunque la nullità prevista dall’art. 117 TUB si configura come nullità di protezione la cui rilevazione officiosa incontra il limite della conformità al solo interesse del contraente debole.
Con il secondo motivo la banca denunciava incompleta ed erronea valutazione delle risultanze peritali della consulenza tecnica d’ufficio, nonché violazione delle norme sulla prescrizione ordinaria, sull’anticipazione bancaria su fatture, sull’approvazione degli estratti del conto corrente. La ricorrente deduceva contraddittoria motivazione dell’adesione alle risultanze peritali in quanto la Corte fiorentina avrebbe quantificato il saldo di chiusura in importi diversi facendo riferimento a differenti tabelle del consulente. La Cassazione ha respinto tale censura rilevando che non vi era alcuna contraddizione logica né giuridica, bensì al più un errore materiale nella trascrizione di un dato numerico, essendo chiara la motivazione relativa all’accertamento delle rimesse solutorie e corretto l’importo indicato nel dispositivo. Quanto alla dedotta omessa considerazione della compresenza sul conto ordinario di operazioni di finanziamento tramite anticipi, la censura è stata ritenuta inammissibile in quanto non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza gravata, avendo il giudice di merito ritenuto che conto corrente ordinario e conti anticipi dessero luogo ad un rapporto unitario.
Infine, la Cassazione ha respinto come infondata la censura relativa all’uso del criterio del saldo rettificato in luogo del saldo banca, rilevando che il criterio censurato è quello che secondo la giurisprudenza consolidata va applicato, poiché per verificare l’effettivo spostamento patrimoniale dal solvens all’accipiens deve farsi riferimento non al saldo risultante dalle appostazioni contabili con addebiti illegittimi ma al saldo legale. La decisione ha quindi confermato integralmente la sentenza d’appello, ponendo a carico della banca ricorrente le spese del giudizio di legittimità e dichiarando la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002.
Sintesi conclusiva della decisione
La Corte di Cassazione ha dunque respinto il ricorso dell’istituto di credito, confermando la sentenza della Corte d’Appello che aveva accolto l’appello della società correntista, respinto l’eccezione di prescrizione e accertato un saldo positivo del conto corrente a favore della medesima. La pronuncia assume rilevanza sistematica perché ribadisce principi consolidati in tema di prova per facta concludentia dell’apertura di credito, di rapporto unitario tra conto corrente ordinario e conti accessori, e di criterio del saldo ricostruito per l’individuazione delle rimesse solutorie. In particolare, la decisione chiarisce che l’esistenza di un affidamento bancario può essere dimostrata attraverso elementi indiziari quali la differenziazione dei tassi di interesse applicati risultante dagli estratti conto, le segnalazioni alla Centrale Rischi, le risultanze del libro fidi, senza che sia necessaria la produzione di documentazione contrattuale formale per i rapporti instaurati anteriormente all’entrata in vigore della normativa sulla trasparenza bancaria.
