Reato di calunnia e risarcimento civile (Tribunale di Lecce, sentenza n. 2722/2022)

Reato di calunnia e risarcimento civile (Tribunale di Lecce, sentenza n. 2722/2022)

Il reato di calunnia è un reato che consiste nell’infierire sulla reputazione di un’altra persona, accusandola falsamente di un reato. La persona che subisce una denuncia calunniosa può richiedere il risarcimento del danno in sede civile.

calunnia – art. 368 c.p.

Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorita’ giudiziaria o ad un’altra Autorita’ che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, e’ punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena e’ aumentata se s’incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un’altra pena piu’ grave.

La reclusione e’ da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; e’ da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo; e si applica la pena dell’ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte.

La sentenza del Tribunale di Lecce

La sentenza del Tribunale di Lecce, n. 2722/2022, ha stabilito che la persona che invochi il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha l’onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo.

L’elemento oggettivo del reato di calunnia è costituito dalla falsa incolpazione di un reato a carico di una persona, mentre l’elemento soggettivo è costituito dal dolo, ossia dalla consapevolezza dell’innocenza della persona incolpata.

In caso di assoluzione dell’incolpato dal reato oggetto della calunnia, la sentenza penale di assoluzione non dà luogo a giudicato facente stato in sede civile. Ciò significa che la persona che ha subito la denuncia calunniosa deve provare, in sede civile, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di calunnia, ossia la falsità della notizia di reato e la consapevolezza dell’innocenza dell’incolpato da parte del denunciante.

la cassazione

“Colui che invochi il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha l’onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente ad un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate” (Cass. n. 112714/2020).

Conclusione:

La sentenza del Tribunale di Lecce conferma l’importanza della prova della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di calunnia per ottenere il risarcimento del danno in sede civile.

Avv. Cosimo Montinaro

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