Responsabilità esclusiva dell’automobilista per incidente mortale con ciclista: il Tribunale di Lecce riconosce il danno da perdita del rapporto parentale ai nipoti – 2024

Il Tribunale di Lecce ha riconosciuto la responsabilità esclusiva di un automobilista che, non rispettando lo stop, ha causato un incidente mortale investendo una ciclista. La sentenza risulta particolarmente significativa poiché, oltre ad accertare la dinamica del sinistro, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore dei nipoti della vittima, valorizzando l’intenso legame affettivo esistente tra gli stessi, rimasti orfani in giovane età, e la zia deceduta, alla quale erano legati da frequentazioni quotidiane e da un rapporto assimilabile a quello genitoriale.

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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura del testo completo.

INDICE

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

Il caso trae origine da un tragico incidente stradale avvenuto il 18 settembre 2014, intorno alle ore 7.00, lungo la S.S. 275 all’altezza del km 21.500, in agro di Lucugnano. Una ciclista, mentre transitava in direzione Montesano in prossimità di un’intersezione semaforica, veniva travolta da una vettura Chevrolet Matiz che proveniva dalla S.P. 75 in direzione Tricase-Specchia. A seguito delle gravi lesioni riportate nell’impatto, la ciclista decedeva.

I nipoti della vittima, in qualità di prossimi congiunti ed eredi, hanno intentato causa nei confronti del conducente, del proprietario del veicolo e della compagnia assicurativa, richiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita della loro cara zia. Nella loro ricostruzione, hanno evidenziato come, essendo rimasti orfani in giovane età, avessero sviluppato con la zia, nubile e senza figli, un legame affettivo particolarmente profondo, caratterizzato da costanti frequentazioni quotidiane.

La compagnia assicurativa, costituitasi in giudizio, ha contestato principalmente l’intensità del vincolo affettivo tra la vittima e gli attori, chiedendo in subordine una riduzione dell’entità del risarcimento e, in via ulteriormente gradata, il riconoscimento di una corresponsabilità della vittima ai sensi dell’art. 2054 comma 2 c.c.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il quadro normativo di riferimento parte dall’art. 47 del Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992), che include i velocipedi nella categoria dei veicoli. Conseguentemente, come ribadito dalla Cassazione (sez. III, n. 10304/2009), in caso di scontro tra veicoli si applica l’art. 2054 comma 2 c.c., che prevede una presunzione di pari responsabilità tra i conducenti coinvolti.

Tuttavia, tale presunzione può essere superata dimostrando la colpa esclusiva dell’altro conducente o provando di aver rispettato tutte le norme sulla circolazione e quelle della comune prudenza, trovandosi nell’impossibilità di evitare il sinistro (Cass., sez. un., n. 557/2009).

Riguardo al danno non patrimoniale da perdita del congiunto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito fin dal 2003 (Cass., sez. III, n. 8828/2003) che i familiari della vittima sono danneggiati diretti, subendo la lesione dell’interesse all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare.

Particolarmente rilevante è la recente pronuncia della Cassazione (sez. III, n. 26140/2023) che ha riconosciuto la risarcibilità del danno anche al di fuori del nucleo familiare stretto, estendendola a rapporti parentali più lontani qualora si dimostri una consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale di Lecce ha accolto la domanda degli attori, riconoscendo la responsabilità esclusiva della conducente dell’autovettura. La decisione si basa su due elementi fondamentali: l’accertamento della dinamica del sinistro e la valutazione del danno non patrimoniale subito dai nipoti.

Quanto alla dinamica, il Tribunale ha ritenuto superata la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 comma 2 c.c., accertando che la conducente dell’auto aveva violato l’art. 145 commi 5 e 10 del Codice della Strada, non rispettando il segnale di STOP mentre percorreva la S.P. 75 Tricase-Specchia. La presenza di segni tangibili dell’urto sullo sportello anteriore sinistro della vettura, documentati dai Carabinieri intervenuti nell’immediatezza, ha confermato l’effettività della collisione.

Particolarmente significativa è stata la valutazione del danno non patrimoniale subito dai nipoti. Il Tribunale, seguendo il recente orientamento giurisprudenziale, ha riconosciuto la risarcibilità del danno anche al di fuori del nucleo familiare stretto, valorizzando le prove testimoniali che hanno confermato l’esistenza di un legame affettivo intenso tra gli attori e la zia defunta. Le testimonianze hanno evidenziato come, essendo rimasti orfani in giovane età, i nipoti avessero sviluppato con la zia un rapporto caratterizzato da frequentazioni assidue e costante condivisione di attività quotidiane.

Per la quantificazione del danno, il Tribunale ha applicato il nuovo sistema di liquidazione a punti previsto dalle Tabelle del Tribunale di Milano versione 2024, che considera vari fattori tra cui l’età della vittima (75 anni), l’età dei superstiti (51 e 53 anni), il grado di parentela e l’intensità del rapporto affettivo. Il giudice ha così determinato un risarcimento di € 59.430,00 per ciascun nipote, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.