Responsabilità oggettiva del Comune per insidia sul marciapiede: condanna al risarcimento per caduta dovuta a mattonelle disconnesse – Tribunale di Lecce, 2024

La recente pronuncia del Tribunale di Lecce ha accolto la domanda risarcitoria di una settantenne che aveva subito lesioni a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso, condannando l’ente comunale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il giudice ha riconosciuto la responsabilità oggettiva dell’ente ai sensi dell’art. 2051 c.c., ritenendo insufficiente la difesa basata sulla presunta conoscenza dei luoghi da parte della vittima e sulla non costante vigilanza del territorio urbano. La decisione conferma l’orientamento consolidato in materia di responsabilità del custode, richiedendo la prova del caso fortuito per l’esonero dalla responsabilità.

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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura del testo completo.

INDICE

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

Il caso trae origine da un incidente avvenuto il 17 gennaio 2019, intorno alle ore 20:20, lungo via Tasselli. La vittima, mentre percorreva a piedi il marciapiede, inciampava e cadeva frontalmente a causa di una pavimentazione sconnessa. Nell’impatto, la donna riportava lesioni alle ginocchia, all’addome nella parte destra, al braccio destro – utilizzato nel tentativo di attenuare l’urto della caduta – e al volto.

A seguito dell’incidente, la danneggiata presentava denuncia alla Polizia Municipale il 21 gennaio 2019. Gli accertamenti effettuati dagli agenti confermavano la presenza di cinque mattonelle sollevate, di cui tre rotte, con un dislivello di circa 4 centimetri rispetto alla pavimentazione circostante. L’area venne successivamente messa in sicurezza con nastro bicolore.

Il dissesto della pavimentazione, come emerso dagli accertamenti del settore Lavori Pubblici, era stato probabilmente causato dall’innalzamento e dalla fuoriuscita delle radici degli alberi posti nel giardino interno alla proprietà privata adiacente al civico 11.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il caso è stato esaminato alla luce dell’art. 2051 del codice civile, che disciplina la responsabilità per danno cagionato da cose in custodia. Tale norma introduce una forma di responsabilità presunta in capo al custode, superabile solo attraverso la prova del caso fortuito.

La natura di questa responsabilità è oggettiva, fondandosi sul mero rapporto di custodia tra la cosa dannosa e il soggetto che ne ha l’effettivo potere. Come evidenziato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 12663 del 9 maggio 2024, il danneggiato deve provare il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, mentre il custode può liberarsi dalla responsabilità dimostrando la colpa del danneggiato o altri fatti idonei a interrompere il nesso causale.

La giurisprudenza consolidata, richiamata anche dalla Cassazione civile sez. III, n. 15608 del 16 maggio 2022, precisa che nel caso di cosa inerte, il danneggiato deve anche dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria, ritenendo sussistente la responsabilità dell’ente comunale. Diversi elementi hanno contribuito a questa decisione:

La non contestazione specifica dell’accadimento da parte dell’ente convenuto, che si è limitato a negare la propria responsabilità senza contestare le modalità del sinistro.

La pericolosità oggettiva dell’insidia, documentata dalla relazione della Polizia Municipale e dalle fotografie, che mostravano un dislivello significativo nella pavimentazione.

Le circostanze temporali dell’incidente (ore 20:20 in periodo invernale) che comportavano una visibilità ridotta, rendendo ancora più insidiosa la sconnessione del marciapiede.

Il Tribunale ha respinto la tesi difensiva dell’ente basata sulla presunta conoscenza dei luoghi da parte della vittima, ritenendo che la scarsa illuminazione e la presenza di altri pedoni abbiano oggettivamente limitato la percettibilità del pericolo.

ESTRATTO DELLA SENTENZA

“È onere del danneggiato provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e, ove la cosa sia inerte, dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno.

[…] Né può poi seriamente sostenersi che qualsiasi pedone, sebbene tenuto a sincerarsi del fondo stradale calpestato, debba procedere a capo chino e mantenersi a distanza da chi lo precede onde poter disporre dello spazio e del tempo necessario per verificare l’omogeneità del suolo che va calpestando.”

(Tribunale di Lecce, sentenza n. 3308/2024)

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