Responsabilità extracontrattuale del datore di lavoro per danno parentale e legittimazione dei congiunti – Tribunale Roma 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Responsabilità civile – Danno parentale da infortunio mortale del lavoratore
  • Oggetto: Configurabilità della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. del datore di lavoro per danno parentale subito dai congiunti e legittimazione attiva iure proprio indipendente dalla qualità di erede
  • Normativa: art. 2043 c.c., art. 2087 c.c., art. 2059 c.c., art. 2909 c.c., art. 183 c.6 n.1 c.p.c.
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: danno parentale, responsabilità extracontrattuale, legittimazione congiunti, iure proprio, infortunio mortale, datore di lavoro

I congiunti del lavoratore deceduto a seguito di infortunio hanno legittimazione attiva iure proprio, indipendente dalla qualità di erede, per agire in responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. contro il datore di lavoro per il danno parentale subito per effetto della lesione del rapporto affettivo, essendo tale danno distinto e autonomo rispetto al danno risarcibile iure hereditatis per la perdita della vita del congiunto, con la conseguenza che il giudicato pronunciato sulle domande risarcitorie proposte dagli eredi in sede di responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. non preclude l’esercizio dell’azione da parte dei congiunti per il danno proprio.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 2026, ha affrontato la questione della legittimazione attiva dei fratelli di un lavoratore deceduto in un sinistro in itinere per agire in responsabilità extracontrattuale contro il datore di lavoro. Il giudice ha evidenziato che il danno parentale preteso dai congiunti non è collegato tanto alla qualità di erede, quanto piuttosto a quella di congiunto del deceduto, in ragione della lesione alla sfera degli affetti prodotta dalla perdita della persona cara. Tale danno, configurabile come danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., trova la sua fonte nella responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c., distinta dalla responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. che vincola esclusivamente gli eredi nel rapporto successorio. Di conseguenza, il giudicato interno pronunciato dal Giudice del Lavoro sulle domande risarcitorie proposte iure hereditatis non viola il principio del ne bis in idem ex art. 2909 c.c., trattandosi di domande diverse per titolo, soggetti attivi e interesse tutelato.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Inammissibilità della mutatio libelli proposta con memoria ex art. 183 c.6 n.1 c.p.c. per stravolgimento del thema decidendum
  • Distinzione tra danno risarcibile iure hereditatis e danno proprio iure proprio dei congiunti
  • Configurabilità dell’infortunio in itinere e interruzione del nesso causale per colpa grave della vittima
  • Efficacia del giudicato interno e principio del ne bis in idem ex art. 2909 c.c.
  • Estinzione del processo per inattività di parte ex art. 307 c.p.c. e trasmissione del fascicolo per competenza
  • • Valutazione della condotta imprudente del lavoratore come causa esclusiva del sinistro