📌 LA VICENDA
- Materia: Responsabilità civile – Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale
- Oggetto: Domanda risarcitoria iure proprio del coniuge e dei figli del lavoratore deceduto per neoplasia polmonare da esposizione ad amianto – Quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale mediante tabelle milanesi
- Normativa: Artt. 2043, 2051, 2909 c.c.; art. 281 sexies c.p.c.; D.Lgs. 626/1994 artt. 7 co. 2 e 3; DM 55/2014 e 147/2022
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- Parole chiave: tabelle milanesi, danno perdita rapporto parentale, liquidazione equitativa, danno non patrimoniale, Cass. 26826/2025
In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano costituiscono criterio vincolante e comunemente applicabile per tutti i giudici della Repubblica, i quali possono discostarsene solo fornendo una motivazione esplicita, adeguata ed esaustiva imposta dagli elementi e dalle circostanze del singolo caso, in quanto espressione della migliore metodologia valutativa disponibile per assicurare omogeneità nelle liquidazioni su tutto il territorio nazionale.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, con sentenza pubblicata nel 2026 , applica le tabelle milanesi per quantificare il danno da perdita del rapporto parentale subito dal coniuge e dai figli di un lavoratore deceduto per neoplasia polmonare contratta per esposizione ad amianto. Il Giudice recepisce e richiama espressamente l’arresto della Suprema Corte ottobre 2025, che all’esito di un’articolata analisi delle pronunce succedutesi nel tempo ha sancito la vincolatività de futuro delle sole tabelle milanesi, segnando un definitivo superamento del precedente orientamento che le considerava uno strumento di mera preferenza ed orientamento.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Efficacia di giudicato esterno della sentenza definitiva emessa dal giudice del lavoro nel separato giudizio risarcitorio iure proprio dei congiunti: identità di causa petendi e petitum, estensione agli accertamenti di fatto posti a fondamento logico-giuridico della pronuncia
- Responsabilità del committente ex art. 2051 c.c. per i danni subiti dai dipendenti dell’appaltatore operanti negli ambienti e sui beni di proprietà del committente, con particolare riferimento all’amianto nei cantieri militari
- Riduzione del risarcimento per concausa: incidenza del tabagismo della vittima nella dinamica causale della neoplasia polmonare e quantificazione in misura percentuale della responsabilità concorrente
- Prova dell’esistenza del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale: ricorso alla prova presuntiva per il nucleo familiare stretto e irrilevanza della convivenza ai fini dell’an risarcitorio
- Metodo di liquidazione equitativa: obbligo del giudice di esplicitare il valore monetario di base, i criteri di ponderazione dei punti e il percorso argomentativo che conduce alla stima finale
- Scomputo delle rendite INAIL dalla liquidazione del danno iure proprio dei congiunti del lavoratore deceduto: presupposti e limiti dell’operazione di compensatio lucri cum damno
