📌 LA VICENDA
- Materia: Responsabilità civile – Responsabilità da cose in custodia
- Oggetto: Risarcimento danni da caduta su strada comunale – Buca non segnalata
- Normativa: artt. 2051, 2043, 2697, 1227, 1284, 1282 c.c.; art. 14 d.lgs. 285/1992; art. 5 R.D. 2506/1923
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- Parole chiave: art. 2051 cc, responsabilità custode, caso fortuito, prova liberatoria, vicinanza prova
Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, e ciò in ragione degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, e in ossequio al principio della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso.
Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza del febbraio 2026, ha affermato la responsabilità esclusiva del Comune per la caduta di un pedone in una buca stradale non segnalata, precisando che l’art. 2051 c.c. configura in capo al custode un’ipotesi di presunzione semplice di responsabilità che non richiede la dimostrazione dell’elemento soggettivo della colpa da parte del danneggiato.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Differenza tra responsabilità ex art. 2051 c.c. e regola generale del combinato disposto artt. 2043 e 2697 c.c. quanto alla necessità di allegare l’elemento soggettivo colposo e il particolare carattere occulto della situazione di pericolo
- Possibilità per l’amministrazione di invocare il fortuito riguardo a situazioni di pericolo derivate dalla condotta degli utenti che per l’estensione del bene in custodia non sia stata in grado di rimuovere o segnalare nel lasso temporale intercorso
- Obblighi dell’ente proprietario della strada di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 285/1992 e art. 5 R.D. 2506/1923
- Condotta incauta della vittima come componente del caso fortuito rilevante ai fini del concorso di responsabilità ex art. 1227 c.c. da graduare sulla base dell’effettiva incidenza causale sull’evento dannoso
- Inapplicabilità analogica dell’art. 139 cod. ass. a danni non derivanti da sinistri stradali trattandosi di previsione eccezionale e conseguente applicazione delle tabelle Milano 2024 in via equitativa
- Calcolo interessi compensativi come modalità liquidatoria del danno da ritardato conseguimento delle somme sull’importo svalutato all’epoca del sinistro e progressivamente rivalutato anno per anno
