Responsabilità professionale avvocato e onere probatorio nell’eccezione di inadempimento – Tribunale di Bari 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Diritto civile – Prestazione d’opera intellettuale e compenso professionale avvocato​
  • Oggetto: Liquidazione compenso professionale – Eccezione di inadempimento del legale – Onere probatorio del cliente sull’inadempimento, danno e nesso causale​
  • Normativa: art. 2230 c.c.; art. 1176 c.c.; art. 2236 c.c.; art. 2233 c.c.; art. 281 undecies c.p.c.; art. 14 d.lgs. n. 150/2011; D.M. n. 55/2014​
  • Giurisprudenza conforme: Cass. S.U. n. 13533/2001; Cass. n. 9254/2006; Cass. n. 16690/2014; Cass. n. 2638/2013; Cass. n. 11901/2002; Cass. n. 25112/2017​
  • Parole chiave: responsabilità professionale avvocato, onere probatorio inadempimento, obbligazione di mezzi, nesso causale, compenso professionale​

Introduzione

La responsabilità professionale dell’avvocato configura un’obbligazione di mezzi e non di risultato: il cliente che eccepisce l’inadempimento del legale deve provare i termini specifici dell’incarico, che la prestazione non è stata svolta secondo diligenza professionale, il danno subito e il nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio. Il Tribunale di Bari nel 2026 ha accolto parzialmente la domanda di un avvocato per compensi professionali, respingendo le eccezioni di inadempimento del cliente rimaste prive di specifica prova. La sentenza ribadisce che il professionista ha l’onere di provare solo l’an del credito e l’entità delle prestazioni eseguite, mentre il cliente che contesti un inadempimento deve provare l’esistenza e i termini dell’incarico, che la prestazione non è stata svolta secondo diligenza professionale, il danno subito e il nesso causale. La responsabilità del legale non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento, occorrendo verificare se l’evento produttivo del pregiudizio sia riconducibile alla sua condotta e se, con criteri probabilistici, il comportamento dovuto avrebbe evitato il danno.​

Massima

“Ed invero, è pacifico che tra le parti sia intercorso un rapporto contrattuale d’opera professionale, con conseguente applicabilità alla fattispecie in esame degli artt. 2230 c.c. e seguenti. In termini generali va dunque rammentato che nell’esecuzione di tale contratto, il professionista è tenuto a mantenere una diligenza commisurata al tipo di prestazione richiestagli (art. 1176 c.c.), ovvero un grado di diligenza medio “a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: in tal caso la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, secondo l’espresso disposto dell’art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente elusione nell’ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino soltanto gli estremi della colpa lieve” (cfr. Cass. civ., n. 8470/1995). Ed infatti, la responsabilità professionale dell’avvocato configura un’obbligazione di mezzi e non di risultato e quindi presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, c.c., da commisurare alla natura dell’attività esercitata. Senonché la responsabilità del legale non potrebbe, peraltro, affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell’attività professionale, essendo necessario verificare se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla sua condotta professionale, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (cfr. Cass. civ. sez. II, 22.07.2014, n. 16690). In buona sostanza, la responsabilità del prestatore d’opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente. Qualora si tratti poi dell’attività dell’avvocato, l’affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell’azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (così, fra le altre, Cass. 27 marzo 2006, n. 6967, 27 maggio 2009, n. 12354, 5 febbraio 2013, n. 2638, e 13 febbraio 2014, n. 3355).”