Cass. civ., Sez. I, n. 16662/2026: dichiarato inammissibile il ricorso avverso ordinanza di reclamo su assegno divorzile provvisorio.
Il ricorso per cassazione contro i provvedimenti temporanei adottati nel corso di un giudizio di divorzio non รจ sempre ammissibile. Con lโordinanza n. 16662/2026, la Prima Sezione Civile della Cassazione ha ribadito un principio che ogni professionista del diritto di famiglia deve tenere presente: lโart. 473-bis.24 c.p.c., introdotto dalla riforma Cartabia, limita il sindacato di legittimitร ai soli provvedimenti che incidono in modo sostanziale sullโesercizio della responsabilitร genitoriale, sullโaffidamento e sulla collocazione dei minori. Le statuizioni di natura meramente economico-patrimoniale adottate in via interinale โ come la fissazione o la revoca dellโassegno divorzile provvisorio โ restano fuori dal perimetro del ricorso per cassazione provvedimenti temporanei divorzio.. Questo arresto consolida un orientamento giร tracciato dalla stessa Sezione nel 2025-2026 e ha ricadute immediate sulla gestione del contenzioso familiare post-riforma. Lโarticolo analizza la vicenda, il quadro normativo e le conseguenze pratiche per il professionista.
La vicenda processuale
Il procedimento prende le mosse da un giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, avviato davanti al Tribunale di Bologna. Nel corso del giudizio, con ordinanza adottata ai sensi dellโart. 473-bis.22 c.p.c., il Tribunale ha revocato ogni obbligo economico del marito nei confronti della moglie per il periodo successivo al passaggio in giudicato della sentenza parziale sul vincolo, ritenendo insussistente, allo stato degli atti, il presupposto assistenziale per la disposizione di un assegno divorzile.
La parte convenuta ha proposto reclamo avverso tale provvedimento davanti alla Corte dโappello di Bologna, che nellโestate del 2025 ha accolto lโimpugnazione. La Corte territoriale ha valorizzato una serie di elementi convergenti: il notevole squilibrio economico tra i coniugi โ testimoniato dalla relazione del consulente tecnico dโufficio nominato nel giudizio di separazione, che aveva stimato il patrimonio del marito (mobiliare e immobiliare, con numerosi beni nella provincia di Belluno) nellโordine di [OMISSIS] โ e la lunga durata della convivenza, protrattasi per circa venticinque anni. La Corte ha ritenuto attendibile che la scelta della moglie di non svolgere attivitร lavorativa fosse stata condivisa dai coniugi, in coerenza con il tenore di vita agiato della coppia, e ha valorizzato il contributo della parte reclamante alla gestione del mรฉnage familiare e al supporto delle attivitร sociali, culturali e commerciali del marito. Allโex moglie โ prossima ai sessantโanni, priva di redditi da lavoro, proprietaria dellโimmobile di residenza in Emilia ma contitolare di risparmi destinati verosimilmente ad esaurirsi โ รจ stato cosรฌ attribuito un assegno mensile di [OMISSIS].
Avverso lโordinanza di reclamo, il marito ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: il primo denunziava motivazione solo apparente in ordine alla ritenuta esclusivitร del contributo domestico della moglie; il secondo contestava la violazione dellโart. 2697 c.c. per il ricorso a presunzioni prive dei requisiti di cui allโart. 2729 c.c.; il terzo lamentava la violazione degli artt. 473-bis.22-24 c.p.c. in relazione allโart. 5, comma 6, della legge 898/1970, per non aver la Corte dโappello considerato la natura assertiva delle doglianze della reclamante. La controricorrente ha resistito con memoria.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
Il nodo centrale della pronuncia si colloca allโintersezione tra due piani normativi: le regole processuali introdotte dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) e il sistema dellโimpugnazione straordinaria dinanzi alla Corte di cassazione.
Lโart. 473-bis.22 c.p.c. disciplina i provvedimenti temporanei e urgenti che il giudice puรฒ adottare allโudienza di comparizione nei giudizi di separazione e divorzio. Si tratta di misure interinali โ tra cui la fissazione di assegni provvisori, il regime di affidamento dei figli, lโassegnazione della casa coniugale โ che reggono il procedimento in attesa della decisione definitiva.
Lโart. 473-bis.24 c.p.c. disciplina il reclamo avverso tali provvedimenti davanti alla corte dโappello e, al quinto comma, individua i casi in cui la decisione assunta in sede di reclamo รจ a sua volta impugnabile con ricorso per cassazione. Qui opera il criterio selettivo centrale: il rinvio ai ยซcasi di cui al secondo commaยป non รจ un rinvio al tipo di provvedimento, ma al contenuto delle statuizioni โ e il secondo comma riguarda specificamente le misure incidenti ยซsullโesercizio della responsabilitร genitoriale, sullโaffidamento e la collocazione dei minori o sullโaffidamento a terziยป..
Il D.Lgs. 164/2024 ha apportato modifiche alla formulazione originaria della norma, ma senza alterare la logica di fondo: il legislatore ha inteso limitare il ricorso per cassazione alle sole decisioni che toccano la sfera dei minori e delle loro relazioni parentali, escludendo le statuizioni di natura patrimoniale adottate in via interinale.
Gli istituti giuridici coinvolti
Il nodo interpretativo riguarda la natura del criterio selettivo dellโart. 473-bis.24, comma 5, c.p.c.. Prima della riforma Cartabia, la ricorribilitร per cassazione dei provvedimenti presidenziali e delle ordinanze temporanee era oggetto di orientamenti non uniformi, con frequenti dibattiti sulla qualificazione dei provvedimenti e sulla loro idoneitร al giudicato rebus sic stantibus. La riforma ha inteso razionalizzare il sistema, concentrando il sindacato di legittimitร sulle questioni di maggiore impatto per i soggetti deboli del procedimento โ in primo luogo i figli minori โ e sottraendo alla Corte di cassazione il contenzioso sulle misure economiche provvisorie, per loro natura modificabili in qualsiasi momento al mutare delle condizioni.
Lโistituto dellโassegno divorzile provvisorio si inserisce in questo quadro come misura di natura meramente interinale: esso non pregiudica la decisione definitiva sullโassegno, non รจ idoneo ad acquisire autoritร di cosa giudicata, e puรฒ essere modificato in ogni fase del procedimento. La sua collocazione tra le statuizioni ยซmeramente economico-patrimoniali adottate in via interinaleยป รจ coerente con la ratio della riforma.
Il principio guida: inammissibilitร del ricorso per cassazione sui provvedimenti temporanei di divorzio a contenuto economico
Il principio enunciato dalla Corte รจ netto: il ricorso per cassazione provvedimenti temporanei divorzio รจ inammissibile quando il contenuto del provvedimento รจ esclusivamente patrimoniale. Il criterio selettivo dellโart. 473-bis.24, comma 5, c.p.c. non guarda alla tipologia formale del provvedimento โ ordinanza temporanea, provvedimento presidenziale, decisione in sede di reclamo โ ma al suo contenuto sostanziale. Se le statuizioni non incidono sulla responsabilitร genitoriale, sullโaffidamento o sulla collocazione dei minori, il ricorso per cassazione รจ precluso.
Ma cosa succede se il provvedimento di reclamo contiene statuizioni miste โ in parte patrimoniali, in parte relative ai minori? La Corte non affronta esplicitamente questo scenario nellโordinanza n. 16662/2026, ma lโorientamento consolidato โ richiamato anche nelle pronunce Cass. n. 1486/2025 e Cass. n. 4979/2026 โ suggerisce che il sindacato di legittimitร sarร circoscritto alle sole statuizioni che incidono sullโinteresse dei minori, con inammissibilitร per le restanti.
La portata pratica รจ significativa: lโavvocato che impugna in cassazione unโordinanza di reclamo su assegno divorzile o mantenimento provvisorio deve aspettarsi la declaratoria di inammissibilitร , con condanna alle spese del giudizio e obbligo di versamento del doppio contributo unificato ai sensi dellโart. 13 d.p.r. 115/2002.
La decisione e il ragionamento della Corte
La Prima Sezione dichiara il ricorso inammissibile senza esaminare nel merito i tre motivi โ per quanto la vicenda sottostante, relativa allโassegno divorzile e allโaccertamento del contributo domestico della moglie, avrebbe presentato profili di indubbio interesse.
Il ragionamento รจ lineare. La Corte individua nel contenuto del provvedimento impugnato โ unโordinanza di reclamo su misure temporanee di natura meramente economica in sede di divorzio, senza alcun profilo afferente alla responsabilitร genitoriale โ lโelemento determinante per lโapplicazione del filtro di cui allโart. 473-bis.24, comma 5, c.p.c.. Non rileva che il ricorrente abbia articolato motivi potenzialmente fondati in punto di motivazione o di rispetto dellโonere probatorio: il difetto di ricorribilitร preclude lโesame del merito, qualunque sia la qualitร giuridica delle censure sollevate.
La Corte richiama il consolidato orientamento giร espresso in Cass. n. 6083/2026, Cass. n. 1486/2025 e Cass. n. 4979/2026, confermando la continuitร della propria giurisprudenza sul punto. Trattasi di un orientamento ormai granitico: il dato testuale dellโart. 473-bis.24, la ratio della riforma Cartabia e la coerenza sistematica del nuovo processo unitario di famiglia convergono nel senso della inammissibilitร .
Sul piano delle conseguenze processuali, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in [OMISSIS] per compensi oltre forfettarie al 15% ed esborsi, e la Corte dร atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato. Una sanzione processuale non trascurabile, che si aggiunge allโimpossibilitร di ottenere la sospensione dellโobbligo di corresponsione dellโassegno provvisorio per il tramite del giudizio di legittimitร .
Per il professionista del diritto di famiglia, la lezione operativa รจ chiara. Contro le ordinanze di reclamo rese in materia di assegno divorzile o di mantenimento provvisorio โ comprese quelle che, come nel caso in esame, stabiliscono importi rilevanti e sono fondate su ragionamenti presuntivi contestabili โ non รจ percorribile la via del ricorso per cassazione. Lโunico rimedio residuo, in pendenza del giudizio principale, consiste nel chiedere la modifica dei provvedimenti temporanei al Tribunale competente al mutare delle condizioni, ai sensi delle stesse norme della riforma Cartabia. Una strategia difensiva che impone di concentrare le energie sul merito del procedimento, piuttosto che tentare scorciatoie di legittimitร destinate allโinsuccesso.
