Corte d’Appello di Cagliari, Sez. distaccata Sassari, Sez. Lav., n. 72/2026: dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare per sproporzione rispetto al CCNL; la revoca tardiva con contestuale sanzione conservativa equivale a proposta contrattuale che richiede l’accettazione del lavoratore.
Il licenziamento disciplinare è illegittimo quando la sanzione espulsiva è sproporzionata rispetto alle condotte contestate e la contrattazione collettiva prevede, per quelle stesse condotte, sole misure conservative. La Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, lo ribadisce con una sentenza che affronta un tema di grande frequenza pratica: il datore di lavoro che revoca il licenziamento oltre il termine perentorio di 15 giorni previsto dall’art. 18, comma 10, St.lav., abbinando alla revoca una sanzione conservativa, non ripristina automaticamente il rapporto di lavoro, ma formula una proposta contrattuale che il lavoratore è libero di accettare o rifiutare. Se il lavoratore non accetta, il datore perde ogni potere disciplinare nei suoi confronti: un secondo licenziamento disciplinare adottato in quella fase è radicalmente invalido, perché emesso a non domino. Una pronuncia che percorre, in sequenza, tutti i profili più insidiosi del doppio licenziamento nel settore del trasporto pubblico locale, con richiamo alla recente Cass. 26957/2025 e alla Cass. 17548/2025, che a sua volta recepisce i principi della Corte Costituzionale n. 128/2024 sul primato della contrattazione collettiva nella graduazione delle sanzioni.
La vicenda processuale
La parte lavoratrice – autista di un’azienda di trasporto pubblico locale operante in provincia di Sassari – è stata destinataria, nel corso del 2025, di una sequenza di tre provvedimenti datoriali: un primo licenziamento disciplinare per destituzione, intimato nel marzo 2025 a seguito di contestazione per plurime condotte irregolari (ritardi alle partenze, mancato rispetto del percorso, soste non autorizzate, velocità eccessiva, abbandono di passeggeri in area non designata); la revoca di quel licenziamento, disposta nel maggio 2025, con contestuale applicazione della sanzione conservativa della retrocessione di due gradi ex art. 53 R.D. 148/1931; un secondo licenziamento, intimato nel giugno 2025 dal direttore generale per assenza arbitraria dal servizio, dopo che il lavoratore – tramite il proprio difensore – aveva comunicato di ritenere privo di efficacia l’ordine di riprendere servizio in posizione retrocessа.
Il Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato inammissibile la domanda relativa al primo licenziamento – per sopravvenuto difetto di interesse ad agire, ritenendo che la revoca ne avesse eliminato gli effetti – e aveva dichiarato legittimo il secondo, qualificando l’assenza del lavoratore come ingiustificata e contraria ai principi di buona fede e correttezza.
Il lavoratore ha proposto appello, censurando l’inammissibilità della domanda sul primo licenziamento, la legittimità del secondo e la mancata pronuncia sulla nullità della sanzione di retrocessione. La Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha accolto il primo motivo per ragioni diverse da quelle prospettate dall’appellante, con effetto assorbente su tutti gli altri.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
La sentenza si muove su un terreno normativo che intreccia lo Statuto dei lavoratori, il codice civile e la normativa speciale del settore dei trasporti pubblici.
L’art. 18, comma 10, L. 300/1970 – introdotto dalla L. 92/2012 – prevede la facoltà del datore di revocare il licenziamento entro 15 giorni dalla comunicazione dell’impugnazione, con effetto di ripristino automatico del rapporto senza applicazione dei regimi sanzionatori. Specularmente, l’art. 5 d.lgs. 23/2015 reca la medesima disciplina per i rapporti soggetti al decreto sul contratto a tutele crescenti. Trascorso quel termine, la revoca perde la propria efficacia ripristinatoria automatica e si trasforma, sul piano civilistico, in una proposta di ricostituzione del rapporto soggetta alla disciplina degli artt. 1326 c.c. e seguenti.
Il R.D. 148/1931 – Testo Unico sulle ferrovie e tranvie – regolamenta il procedimento disciplinare degli autoferrotranvieri con un sistema di sanzioni graduate: multa (art. 41), sospensione (art. 42), retrocessione (art. 44), destituzione (art. 45). L’art. 48 prevede l’unità della valutazione in caso di pluralità di addebiti, e l’art. 50 disciplina la recidiva.
L’art. 7 St.lav. governa il procedimento disciplinare generale, con il diritto del lavoratore all’audizione. L’art. 2119 c.c. definisce la giusta causa di recesso in tronco.
Gli istituti giuridici coinvolti
Due sono gli istituti centrali.
Il primo è la revoca tardiva del licenziamento e il suo inquadramento giuridico al di fuori del termine perentorio di 15 giorni. La Cassazione, con la pronuncia n. 26957/2025 integralmente recepita dalla Corte sassarese, ha chiarito che le disposizioni di cui all’art. 18, comma 10, St.lav. e all’art. 5 d.lgs. 23/2015 delineano un diritto potestativo del datore di lavoro – esercitabile entro il termine perentorio – che produce effetti immediati nella sfera giuridica del lavoratore senza necessità del suo consenso. Fuori da quel termine, qualsiasi proposta di ripristino del rapporto di lavoro è soggetta alle regole generali sull’accordo contrattuale e richiede l’accettazione del lavoratore. Questi, a sua volta, è libero di non accettare senza dover motivare il rifiuto.
Il secondo è la proporzionalità della sanzione disciplinare nel rapporto con la contrattazione collettiva. La Cassazione n. 17548/2025, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2024, ha ribadito che il CCNL – in quanto espressione dell’autonomia collettiva costituzionalmente tutelata – costituisce il parametro vincolante nella graduazione delle sanzioni disciplinari. Il giudice che si discosta dalla scala valoriale concordata dalle parti sociali deve motivare analiticamente e puntualmente.
Il principio guida: revoca tardiva del licenziamento disciplinare con sanzione conservativa – proposta contrattuale, non ripristino automatico
Cosa succede se il datore di lavoro revoca il licenziamento oltre i 15 giorni, abbinando alla revoca l’applicazione di una sanzione conservativa? La risposta della Corte sassarese è netta, in applicazione di Cass. 26957/2025: quella revoca non ripristina automaticamente il rapporto alle condizioni preesistenti, ma configura una nuova proposta contrattuale. La presenza della misura conservativa contestuale alla revoca è decisiva, perché evidenzia che il datore non intende ricostituire il rapporto alle medesime condizioni, bensì a condizioni modificate in peius per il lavoratore.
Se il lavoratore non accetta, l’accordo non si perfeziona, il rapporto di lavoro non riprende, e il datore perde ogni potere disciplinare nei confronti dell’ex dipendente. Un eventuale secondo licenziamento disciplinare irrogato in quella fase è adottato a non domino, in assenza del necessario substrato contrattuale. E il secondo licenziamento resta invalido anche nell’ipotesi in cui il primo venga successivamente dichiarato illegittimo con ripristino del rapporto ex tunc: il vizio originario dell’atto non retrocede nel tempo a sanare un potere disciplinare che, al momento dell’esercizio, non esisteva.
La decisione e il ragionamento della Corte
La Corte ha accolto il primo motivo di appello per ragioni diverse da quelle prospettate dal lavoratore, producendo un effetto assorbente su tutti gli ulteriori motivi.
Il punto di partenza è la ricostruzione della sequenza degli atti datoriali. Il primo licenziamento disciplinare per destituzione è stato intimato nel marzo 2025 e impugnato dal lavoratore. La revoca è intervenuta nel maggio 2025, ben oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell’impugnazione. Con quella revoca, il datore ha contestualmente applicato la sanzione della retrocessione di due gradi. Il lavoratore, tramite difensore, ha comunicato di ritenere l’ordine di riprendere servizio privo di efficacia. Il datore ha rimosso la turnazione e ha poi irrogato il secondo licenziamento per assenza arbitraria.
La Corte, applicando Cass. 26957/2025, ha qualificato la revoca tardiva come proposta contrattuale, non accettata dal lavoratore. In assenza di accettazione, il rapporto di lavoro non si è ricostituito e il datore era privo di qualsiasi potere disciplinare. Il secondo licenziamento è stato pertanto dichiarato invalido come atto a non domino, senza che fosse necessario esaminarne la legittimità nel merito.
La Corte ha poi proceduto all’esame del primo licenziamento disciplinare, verificandone la proporzionalità rispetto alle previsioni del R.D. 148/1931. Le condotte contestate – ritardi sistematici, soste non autorizzate, mancato rispetto del percorso, velocità eccessiva, omissione di fermate – integrano le fattispecie della sospensione (artt. 41-42 R.D. 148/1931) e della retrocessione (art. 44), non quelle della destituzione, che l’art. 45 riserva a comportamenti di ben diverso disvalore: fatti penalmente rilevanti, condotte dolose, ubriachezza in servizio, appropriazioni indebite. Anche tenuto conto della regola dell’art. 48 sull’addebito unitario in caso di pluralità di mancanze, nessuna delle condotte contestate raggiunge la soglia di disvalore che il codice disciplinare collettivo associa alla sanzione espulsiva.
Il primo licenziamento è stato dichiarato illegittimo per sproporzione. La Corte ha condannato il datore alla reintegrazione nelle medesime mansioni e luogo di lavoro, al pagamento dell’indennità risarcitoria in misura non superiore a dodici mensilità e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino all’effettiva reintegrazione, con interessi legali senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione.
Per il professionista del diritto del lavoro, la sentenza offre uno schema operativo completo sulla gestione del doppio licenziamento disciplinare: la revoca tardiva associata a una misura conservativa non è mai automatica, richiede il consenso del lavoratore, e la mancata accettazione azzera i poteri datoriali successivi.
