Una vicenda di malasanità oncologica che si protrae per sei anni, dalla prima diagnosi nel 2007 fino al decesso del paziente nel 2013, ha portato il Tribunale di Varese a pronunciarsi su uno dei temi più delicati e controversi del diritto della responsabilità medica: la perdita di chances di sopravvivenza. La sentenza affronta questioni di fondamentale importanza per tutti coloro che si trovano ad affrontare percorsi terapeutici complessi, chiarendo quando e come la struttura sanitaria debba rispondere dei danni causati da errori diagnostici e terapeutici che compromettono le possibilità di guarigione del paziente.
Il caso trae origine dal trattamento di una neoplasia rettale che avrebbe dovuto seguire un percorso clinico ben definito, ma che invece si è trasformato in un calvario fatto di diagnosi errate, interventi inadeguati e omissioni terapeutiche. I familiari del paziente hanno dovuto assistere impotenti al progressivo peggioramento delle condizioni del loro congiunto, convinti che la malattia stesse seguendo il suo corso naturale, senza sapere che in realtà erano stati commessi errori che avevano compromesso definitivamente le sue possibilità di guarigione.
La complessità della vicenda emerge già dai primi accertamenti diagnostici. Durante un esame endoscopico vengono individuate delle neoformazioni che richiedono immediato intervento chirurgico. Tuttavia, sin da questo momento iniziale, la catena di errori e omissioni si mette in moto, con conseguenze che si riveleranno drammatiche. Il paziente viene sottoposto a un intervento chirurgico che però non affronta correttamente il problema diagnosticato, mentre contemporaneamente viene trattata una lesione diversa, scoperta casualmente durante la procedura.
Ma è nella fase successiva all’intervento che si consumano gli errori più gravi. Gli esiti degli esami istologici evidenziano una situazione ben più seria di quanto inizialmente ipotizzato, richiedendo un approccio terapeutico multidisciplinare e aggressivo. Tuttavia, questa informazione cruciale non viene comunicata correttamente al paziente, e soprattutto non viene impostato il protocollo terapeutico adeguato. Il tempo passa, la malattia progredisce, e quando finalmente viene riconosciuta la reale gravità della situazione, le possibilità di guarigione sono ormai drasticamente ridotte.
La sentenza del Tribunale di Varese rappresenta un punto di riferimento fondamentale perché affronta con precisione tecnica e sensibilità umana la distinzione tra diverse tipologie di danno risarcibile in caso di decesso del paziente. In particolare, viene chiarito quando è possibile riconoscere il danno da perdita di chances, distinguendolo dal danno da perdita anticipata della vita e dal danno biologico differenziale. Il Giudice si confronta con i più recenti orientamenti della Corte di Cassazione, applicando i principi espressi nella fondamentale sentenza numero 26851 del 2023, che ha ridefinito i confini della responsabilità medica in questi casi drammatici.
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Avv. Cosimo Montinaro – segreteria@studiomontinaro.it
INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda processuale prende avvio dall’iniziativa giudiziaria intrapresa dalla moglie e dalle due figlie di un paziente deceduto a seguito di una neoplasia rettale non adeguatamente trattata. Il signor aveva iniziato il suo percorso di cura presso una struttura ospedaliera pubblica nell’estate del 2007, quando aveva poco più di sessant’anni, e si sarebbe concluso tragicamente nell’aprile del 2013, dopo sei anni di sofferenze e continui ricoveri.
Tutto inizia con un esame diagnostico di retto-sigmoidoscopia eseguito nel giugno 2007, durante il quale viene identificata una neoformazione polipoide situata a dodici centimetri dal margine anale. L’esame istologico condotto sul campione bioptico evidenzia la presenza di un adenoma tubulo-villoso con displasia moderata e severa, una condizione che richiede intervento chirurgico tempestivo. Il paziente viene quindi ricoverato poche settimane dopo, nel luglio dello stesso anno, con la diagnosi di adenoma del retto e con l’obiettivo di procedere all’asportazione chirurgica della lesione identificata.
