La responsabilità medica per morte anticipata di un paziente oncologico rappresenta uno degli ambiti più delicati e complessi del diritto sanitario. Quando un errore chirurgico non solo compromette le condizioni cliniche del malato, ma gli preclude anche l’accesso alle cure necessarie, accelerando così il decorso verso un esito già infausto, si pongono questioni giuridiche di estrema rilevanza sotto il profilo sia della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, sia del risarcimento dei danni spettanti ai familiari.
Una recente pronuncia del Tribunale di Teramo del 2025 ha affrontato proprio questa drammatica situazione. La vicenda riguarda un paziente affetto da microcitoma polmonare in stadio avanzato, ricoverato presso una struttura ospedaliera pubblica per accertamenti diagnostici. Durante l’esecuzione di una biopsia mediante videotoracoscopia, i sanitari provocarono una lesione della parete esofagea che, secondo l’indagine peritale disposta dal giudice, si rivelò l’evento scatenante di una catena di complicanze drammatiche.
La lesione iatrogena non si risolse con la sutura effettuata in sede operatoria, ma evolvè in una fistola esofago-pleurica accompagnata da infezioni plurime, pneumotorace e progressivo deterioramento delle condizioni generali. Il quadro clinico si aggravò ulteriormente per l’omessa richiesta di una consulenza infettivologica specialistica, nonostante la presenza di ripetuti episodi febbrili che avrebbero dovuto allertare l’équipe medica. La conseguenza più grave fu che il paziente, già debilitato dalla patologia neoplastica di base, divenne talmente compromesso dalle complicanze da non poter più essere sottoposto alla chemioterapia palliativa, unica terapia indicata per quel tipo di tumore.
Gli eredi del paziente deceduto hanno quindi promosso azione risarcitoria nei confronti dell’azienda sanitaria, chiedendo il riconoscimento dei danni sia iure hereditatis (quali successori del defunto) sia iure proprio (per la perdita del rapporto parentale). La struttura convenuta ha contestato integralmente le pretese attoree, eccependo tra l’altro la prescrizione delle domande proposte dai congiunti, l’assenza di responsabilità medica e la corretta esecuzione dell’intervento secondo le regole dell’arte.
La decisione del Tribunale di Teramo ha affrontato tutte le questioni sollevate dalle parti, pronunciandosi sulla corretta individuazione del dies a quo della prescrizione, sulla sussistenza del nesso causale tra le condotte sanitarie e l’evento morte, sulla configurabilità di un danno da perdita anticipata della vita anziché di un semplice danno da perdita di chances, e sulla quantificazione delle diverse voci di danno risarcibile. L’esito del giudizio ha visto l’accoglimento parziale delle domande attoree, con la condanna della struttura sanitaria al risarcimento integrale dei pregiudizi accertati.
➡️ RICHIEDI UNA CONSULENZA ⬅️
Avv. Cosimo Montinaro – segreteria@studiomontinaro.it
INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
- SCARICA LA SENTENZA ⬇️
ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda processuale trae origine dal ricovero di un paziente presso la Divisione di Chirurgia Toracica di un ospedale pubblico abruzzese nel luglio del 2007. L’uomo, che all’epoca aveva sessantaquattro anni, si era recato alcuni giorni prima presso un altro presidio ospedaliero della regione lamentando dolori ossei persistenti. Gli accertamenti diagnostici eseguiti in quella sede avevano evidenziato la presenza di una massa epatica, sottoposta a biopsia, che aveva mostrato caratteristiche istologiche compatibili con un microcitoma polmonare con metastasi epatiche.
Contestualmente era stata eseguita anche una TAC del torace che aveva rilevato una formazione solida di probabile natura linfonodale a livello sottocarenale. Sulla base di questi riscontri, il paziente veniva trasferito presso la struttura ospedaliera convenuta per ulteriori approfondimenti. Fin da subito emergeva dunque che la diagnosi di microcitoma era già stata formulata attraverso l’esame istologico del nodulo epatico e confermata dalle indagini strumentali.
Nonostante la situazione diagnostica fosse già sufficientemente delineata, i sanitari del reparto di chirurgia toracica decisero di sottoporre il paziente a un intervento di videotoracoscopia per effettuare biopsie delle formazioni linfonodali mediastiniche. L’intervento venne eseguito pochi giorni dopo il ricovero, ma non fu preceduto dalla sottoscrizione di alcun modulo di consenso informato da parte del paziente, circostanza questa accertata dall’ausiliare del giudice nel corso dell’istruttoria.
Durante l’esecuzione della procedura chirurgica si verificò un evento avverso di particolare gravità. I sanitari, nell’effettuare le manovre bioptiche, provocarono una lacerazione della parete esofagea in prossimità della zona interessata dalle biopsie. La lesione venne immediatamente riconosciuta dall’équipe operatoria e si procedette alla sutura mediante punti staccati, dopo conversione dell’approccio videotoracoscopico in toracotomia tradizionale. L’evento venne regolarmente annotato nel verbale operatorio.
Nei giorni successivi all’intervento, il decorso post-operatorio si rivelò tutt’altro che regolare. Il paziente cominciò a manifestare episodi febbrili ripetuti nonostante fosse stata impostata una terapia antibiotica empirica. Vennero quindi eseguiti prelievi ematici per emocoltura che, in prima battuta, risultarono negativi per batteri aerobi, anaerobi e lieviti. Tuttavia, l’esame colturale eseguito da catetere venoso centrale rivelò la presenza di Staphylococcus aureus, mentre l’analisi del liquido pleurico, prelevato dopo il posizionamento di un drenaggio toracico reso necessario dall’insorgenza di uno pneumotorace, evidenziò la presenza sia di Staphylococcus aureus che di Candida albicans.
La situazione clinica continuò a peggiorare progressivamente. Un esofagogramma con mezzo di contrasto, eseguito circa due settimane dopo l’intervento chirurgico, dimostrò in modo inequivocabile la presenza di una breccia parietale sul versante laterale dell’esofago con diffusione distrettuale del mezzo di contrasto. Si era dunque formata una vera e propria fistola esofago-pleurica, complicanza grave che metteva in comunicazione il lume esofageo con la cavità pleurica, favorendo il passaggio di materiale infetto e alimentando lo stato settico del paziente.
A questo punto le condizioni generali del malato erano talmente compromesse che si rese necessario un ulteriore intervento chirurgico per confezionare una gastrostomia secondo la tecnica di Witzel, allo scopo di garantire un’alimentazione enterale bypassando l’esofago lesionato. Anche in questo caso, però, il modulo di consenso firmato dal paziente non riportava con precisione la natura dell’intervento da eseguire né specificava le eventuali complicanze correlate. Gli esami colturali successivi sul liquido pleurico continuarono a risultare positivi per miceti e altri microrganismi, confermando la persistenza di un grave stato infettivo non adeguatamente controllato.
Un aspetto particolarmente significativo emerso dall’analisi della documentazione clinica riguarda la mancata attivazione di una consulenza infettivologica. Dal diario infermieristico risultava che in più occasioni il personale sanitario aveva fatto riferimento alla necessità di richiedere un parere specialistico in malattie infettive, data la presenza di febbre persistente e di infezioni plurime documentate dagli esami microbiologici. Tuttavia, tale consulenza non venne mai effettivamente richiesta, privando così il paziente di una valutazione esperta che avrebbe potuto guidare una terapia antimicrobica mirata e più efficace.
Il progressivo deterioramento delle condizioni cliniche, conseguente alla fistola esofagea, alle infezioni sovrapposte e al quadro settico generale, rese il paziente eccessivamente debilitato. Quando venne richiesta una consulenza oncologica per valutare l’inizio della chemioterapia, unica terapia indicata per il microcitoma polmonare metastatico, lo specialista concluse che le condizioni generali del malato erano talmente compromesse da controindicare la somministrazione di qualsiasi trattamento farmacologico antiblastico. Il paziente era ormai entrato in un circolo vizioso dal quale non fu più possibile uscire, e circa due mesi dopo il ricovero iniziale sopragiunse il decesso.
NORMATIVA E PRECEDENTI
La controversia in esame ha imposto al giudice di fare applicazione di un complesso apparato normativo e giurisprudenziale che regola la responsabilità sanitaria nelle sue diverse articolazioni. Il quadro normativo di riferimento è costituito innanzitutto dalle disposizioni codicistiche in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, rispettivamente disciplinate dagli articoli 1218 e 2043 del codice civile.
L’articolo 1218 c.c. stabilisce il principio generale secondo cui il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Questa norma rappresenta il fondamento della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria nei confronti del paziente, atteso che tra i due soggetti si perfeziona un contratto atipico denominato contratto di spedalità o di assistenza sanitaria.
Strettamente connesso all’articolo 1218 c.c. è l’articolo 1228 c.c., che disciplina la responsabilità per fatto degli ausiliari. Secondo questa disposizione, il debitore che si avvale dell’opera di terzi nell’adempimento della propria obbligazione risponde dei loro atti come dei propri. Nel caso della responsabilità sanitaria, ciò significa che la struttura ospedaliera risponde dei fatti colposi commessi dai medici e dagli altri professionisti di cui si avvale, anche se questi non sono dipendenti ma solo convenzionati.
Sul versante della responsabilità extracontrattuale, trova applicazione l’articolo 2043 c.c., che impone a chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto per dolo o colpa di risarcire il pregiudizio. Questa norma costituisce il fondamento delle pretese risarcitorie avanzate dai congiunti della vittima primaria che agiscano iure proprio per il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto tali soggetti non sono parti del contratto di spedalità e pertanto non possono invocare la responsabilità contrattuale.
In materia di prescrizione, assumono rilievo gli articoli 2946 c.c. e 2947 c.c., che fissano rispettivamente in dieci anni il termine ordinario di prescrizione dei diritti e in cinque anni quello abbreviato per i diritti al risarcimento del danno derivante da fatto illecito. La giurisprudenza ha da tempo chiarito che le azioni proposte iure hereditatis sono soggette alla prescrizione decennale, mentre quelle promosse dai congiunti iure proprio sottostanno alla prescrizione quinquennale.
Fondamentale è poi l’articolo 1226 c.c. in tema di valutazione equitativa del danno, norma che consente al giudice di liquidare il pregiudizio sulla base di una stima equitativa quando risulta impossibile o estremamente difficile la prova del danno nel suo preciso ammontare. Tale disposizione trova ampia applicazione nella quantificazione del danno biologico e del danno da perdita del rapporto parentale.
Sul piano della legislazione speciale, assume particolare rilievo la legge 8 marzo 2017, n. 24, comunemente nota come legge Gelli-Bianco, che ha introdotto una disciplina organica della responsabilità medica. L’articolo 7, comma 1, di questa legge ha espressamente recepito il principio giurisprudenziale secondo cui “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Rilevante è anche l’articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, la cosiddetta legge Balduzzi. Questa disposizione ha introdotto un elemento di particolare interesse stabilendo che l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. La Cassazione ha tuttavia chiarito che tale previsione non incide sul regime della responsabilità civile, che continua ad essere governata dai principi ordinari.
Sul piano giurisprudenziale, la sentenza del Tribunale di Teramo richiama e fa propri numerosi principi consolidati dalla Corte di Cassazione in materia di responsabilità sanitaria. Tra le pronunce citate assume particolare rilievo la sentenza n. 8826 del 13 luglio 2007, che ha definitivamente affermato la natura contrattuale del rapporto tra paziente e struttura ospedaliera, anche quando si tratti di struttura pubblica, qualificando tale rapporto come contratto atipico di spedalità che si perfeziona per facta concludentia con la semplice accettazione del paziente presso la struttura.
Fondamentale è poi la pronuncia delle Sezioni Unite n. 9556 del 2002, che ha delineato il sistema di riparto dell’onere probatorio nella responsabilità contrattuale da prestazione sanitaria. Secondo questo orientamento, il paziente deve provare il contratto, l’aggravamento della situazione patologica o l’insorgenza di nuove patologie e il nesso di causalità tra l’intervento e l’evento dannoso, mentre la struttura deve dimostrare che l’impossibilità di adempiere è derivata da causa a sé non imputabile.
Con specifico riferimento alla responsabilità per fatto degli ausiliari, la Corte ha costantemente ribadito che è sufficiente la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l’operato del medico e l’obbligo della struttura, non essendo richiesta alcuna ulteriore valutazione sulla scelta o sul controllo dell’ausiliario. Questo principio è stato riaffermato, tra le molte, dalla sentenza n. 6243 del 2015.
In tema di quantificazione del danno non patrimoniale, la giurisprudenza di legittimità ha più volte riconosciuto alle Tabelle elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa, in applicazione del principio di uniformità di trattamento derivante dall’articolo 3 della Costituzione. Le sentenze n. 19506 del 2024 e n. 20287 del 2019 hanno ribadito questo orientamento, pur riconoscendo al giudice di merito la possibilità di discostarsi dalle tabelle purché con adeguata motivazione.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale di Teramo ha accolto parzialmente le domande proposte dalle parti attrici, condannando la struttura sanitaria al risarcimento dei danni sia iure hereditatis che iure proprio, ma respingendo alcune specifiche voci di danno per difetto di prova. La decisione si articola in diversi passaggi argomentativi di notevole interesse sotto il profilo tecnico-giuridico.
In via preliminare, il giudice ha esaminato l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta in relazione alle domande proposte dai congiunti iure proprio. La struttura sosteneva che, essendo decorsi più di cinque anni dalla morte del paziente, le pretese risarcitorie dei familiari fossero ormai precluse. Il Tribunale ha rigettato l’eccezione, ritenendo che il dies a quo della prescrizione non dovesse essere individuato né nella data dell’intervento chirurgico né in quella del decesso, bensì nel momento in cui gli eredi avevano acquisito effettiva conoscenza del danno ingiusto attraverso la consegna della cartella clinica.
Secondo il giudice, è infatti da tale momento che i familiari hanno potuto ricostruire la vicenda sanitaria e percepire oggettivamente il collegamento tra il decesso del congiunto e l’ipotizzato inadempimento della struttura. Il termine prescrizionale è stato poi interrotto per ben tre volte: con la richiesta di risarcimento inviata tramite posta elettronica certificata, con l’iscrizione a ruolo del procedimento per accertamento tecnico preventivo e infine con la notifica dell’atto di citazione nel giudizio di merito.
