Trib. Milano, n. 22779/2026: la sofferenza in EURISC sopravvissuta alla definizione del debito è illegittima e va cancellata in via cautelare.
La segnalazione a sofferenza in CRIF non si estingue automaticamente con il pagamento a saldo e stralcio. Accade invece – con una frequenza che i professionisti del settore bancario conoscono bene – che la banca dati EURISC continui a riportare uno stato di sofferenza per mesi successivi alla definizione di tutte le posizioni debitorie, con effetti devastanti sull’affidabilità creditizia dell’impresa. Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza n. 22779 del 2026, ha confermato il decreto cautelare già emesso inaudita altera parte, ordinando la cancellazione della segnalazione a sofferenza CRIF illegittimamente mantenuta dopo la chiusura di ogni posizione debitoria avvenuta nell’ottobre dell’anno precedente. Il provvedimento affronta tre profili di rilievo: il fumus boni iuris della domanda cautelare, il periculum in mora per l’imprenditore commerciale segnalato a sofferenza, e la questione – spesso trascurata nella pratica – dell’inadempimento di una transazione che condizionava la rinuncia alle pretese all’aggiornamento di tutte le banche dati creditizie. Un’ordinanza che merita attenzione per la chiarezza del ragionamento e per le criticità sistemiche che il giudice ha segnalato d’ufficio.
La vicenda processuale
Una società operante nel settore delle costruzioni aveva contratto con un istituto di credito tre posizioni debitorie – un mutuo chirografario e due rapporti di conto corrente, riconducibili verosimilmente al medesimo originario contratto – tutte integralmente definite mediante un unico pagamento a saldo e stralcio effettuato nell’ottobre del 2025, come documentato dalla quietanza rilasciata dalla mandataria dell’istituto bancario.
La definizione delle posizioni debitorie avrebbe dovuto determinare l’aggiornamento delle banche dati creditizie. Così non è stato. La banca dati EURISC continuava a riportare, alla voce «segnalazione di eventi rilevanti», uno stato di sofferenza riferito al mese di gennaio 2026, vale a dire tre mesi dopo l’avvenuta estinzione di tutti i debiti. Tale segnalazione – a differenza di quelle relative al mutuo chirografario, correttamente aggiornate con il codice di risanamento nell’ottobre 2025 e poi indicate come estinte – non era neppure riferita ad alcun rapporto specifico identificabile, presentandosi come una segnalazione priva di correlazione contrattuale nella banca dati.
La situazione si complica per un precedente. A seguito di un analogo contenzioso relativo ad altre segnalazioni sfavorevoli, le parti avevano già concluso una transazione nell’aprile 2026, con cui la ricorrente aveva dichiarato di rinunciare ad ogni pretesa in relazione ai contratti in essere, ma a condizione dell’«esatto adempimento» degli aggiornamenti nelle banche dati creditizie. L’istituto aveva provveduto ad aggiornare la Centrale Rischi gestita da Banca d’Italia, ma non la banca dati EURISC, ancora recante la sofferenza di gennaio 2026.
A fronte delle doglianze della società ricorrente, la banca aveva comunicato al gestore della banca dati il proprio nulla osta alla rettifica richiesta dalla cliente, dichiarando tuttavia di non potervi provvedere in proprio. Il gestore aveva risposto che, trattandosi di posizione «non rateale», non era possibile procedere con una rettifica parziale: le uniche alternative erano il mantenimento della posizione sospesa a tempo indeterminato ovvero la cancellazione integrale.
Nel frattempo la ricorrente aveva concluso un contratto preliminare per un’operazione di acquisto immobiliare che richiedeva l’accesso a nuovo credito bancario. A causa della segnalazione a sofferenza ancora presente in EURISC, l’accesso al credito era risultato impossibile, come attestato dalla comunicazione del mediatore creditizio incaricato dalla società. Il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. è stato depositato nel maggio 2026. Il giudice ha emesso decreto inaudita altera parte con immediato ordine di cancellazione, prontamente eseguito. All’esito dell’udienza del giugno 2026, sciolta la riserva, il Tribunale ha confermato il decreto.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
Il fondamento della tutela è l’art. 700 c.p.c., che consente al giudice, fuori dai casi regolati dalle norme sulle misure cautelari tipiche, di adottare i provvedimenti d’urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, quando vi sia fondato timore che il ritardo possa arrecare alla parte un pregiudizio imminente e irreparabile. Il ricorso a tale strumento presuppone la compresenza di due requisiti: il fumus boni iuris – la probabile fondatezza del diritto vantato – e il periculum in mora – il pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile durante il tempo occorrente per ottenere la tutela ordinaria.
Le segnalazioni nelle banche dati creditizie private come EURISC sono disciplinate dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dall’art. 2-terdecies del d.lgs. 196 del 2003 (Codice Privacy) e dalle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali in materia di sistemi di informazioni creditizie (SIC). L’art. 16 GDPR riconosce all’interessato il diritto di rettifica dei dati inesatti; l’art. 17 GDPR tutela il diritto alla cancellazione dei dati non più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti. La segnalazione a sofferenza sopravvissuta all’estinzione del debito è, per definizione, un dato inesatto e non più attuale.
Il profilo contrattuale chiama invece in causa l’art. 1366 c.c. sull’interpretazione del contratto secondo buona fede, determinante per valutare la portata della transazione precedente, e il principio generale in base al quale l’inadempimento di una parte non può riverberare effetti preclusivi a danno della controparte adempiente.
Gli istituti giuridici coinvolti
La segnalazione a sofferenza è la classificazione più grave che un istituto di credito può operare nelle banche dati creditizie: essa presuppone, in base alle istruzioni di Banca d’Italia per la Centrale Rischi e alle regole dei SIC privati, una valutazione complessiva della situazione finanziaria del debitore equivalente allo stato di insolvenza. Il Tribunale lo ribadisce con efficacia: è notorio che tale segnalazione pregiudica la concessione di nuovo credito e paralizza le iniziative commerciali dell’impresa che ne è colpita.
La tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. in materia di segnalazioni creditizie ha consolidato, nella giurisprudenza di merito, una propria specificità: la natura anticipatoria del provvedimento consente di ottenere immediatamente, in via provvisoria, l’effetto che sarebbe oggetto della decisione di merito – la cancellazione o la rettifica della segnalazione – senza attendere i tempi del giudizio ordinario. In questo contesto, la distinzione tra prova del danno e prova del pericolo del pregiudizio imminente non è questione teorica: è il discrimine pratico tra l’accoglimento e il rigetto del ricorso.
La transazione precedentemente conclusa tra le parti viene in rilievo sotto un duplice profilo. La resistente ne aveva eccepito l’effetto preclusivo, sostenendo che la ricorrente avesse già rinunciato ad ogni pretesa. Il Tribunale ha rovesciato la prospettiva: quella rinuncia era condizionata all’esatto adempimento, e l’inadempimento della banca – che non aveva aggiornato la segnalazione in EURISC – non solo non precludeva il nuovo ricorso, ma ne costituiva la causa stessa.
Il principio guida: segnalazione a sofferenza CRIF e cancellazione dopo il saldo e stralcio
Il principio che emerge con chiarezza dall’ordinanza è che la segnalazione a sofferenza in CRIF/EURISC deve essere aggiornata contestualmente alla definizione del debito: il saldo e stralcio che estingue ogni posizione debitoria priva di giustificazione qualunque sofferenza riportata per i mesi successivi. Il giudice lo afferma con la sinteticità propria del ragionamento cautelare – «se tutta la posizione debitoria della società era stata definita nell’ottobre 2025, non poteva sopravvivere una sofferenza ancora nel gennaio 2026» – ma il principio è di portata generale.
Ma cosa deve dimostrare in concreto l’imprenditore che agisce ex art. 700 c.p.c. per la cancellazione della sofferenza in CRIF? Il Tribunale traccia un percorso chiaro: è sufficiente documentare la definizione del debito con quietanza di saldo e stralcio, la sopravvivenza della segnalazione sfavorevole con visura della banca dati, e un elemento – anche presuntivo – che attesti l’impossibilità concreta di accedere al credito. La lettera del mediatore creditizio, attestante il rifiuto opposto dai potenziali finanziatori proprio a causa della segnalazione, è stata ritenuta «del tutto verosimile» e idonea ad integrare il quadro presuntivo del periculum in mora.
La decisione e il ragionamento del Tribunale
Il Tribunale ha confermato integralmente il decreto cautelare emesso inaudita altera parte, condannando solidalmente entrambe le parti resistenti al pagamento delle spese processuali, articolando la propria motivazione su cinque punti distinti.
Sul fumus boni iuris la motivazione è stringata ma efficace. La sopravvivenza di una segnalazione a sofferenza per i mesi successivi alla quietanza di saldo e stralcio è di per sé sufficiente a integrare la probabile fondatezza del diritto. A ciò si aggiunge un elemento dirimente: la banca aveva comunicato al gestore della banca dati il proprio nulla osta alla rettifica, riconoscendo implicitamente l’errore, e aveva poi espressamente qualificato come errata quella segnalazione nella richiesta di cancellazione successivamente trasmessa. L’autoriconoscimento dell’istituto segnalante è stato evidentemente decisivo.
Sull’eccezione di inammissibilità fondata sulla transazione del 2026, la risposta del giudice è altrettanto netta. La rinuncia della ricorrente ad ogni pretesa era condizionata all’«esatto adempimento» dell’aggiornamento delle segnalazioni nelle banche dati creditizie. L’interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c. impone di intendere tale aggiornamento in senso estensivo – riferito a tutti i sistemi informativi creditizi, incluso EURISC – e non in senso restrittivo, limitato alla sola Centrale Rischi di Banca d’Italia. Il primo ricorso cautelare aveva espressamente domandato la cancellazione sia in EURISC che in Centrale Rischi: circoscrivere l’accordo transattivo al secondo sistema avrebbe privato di senso la prima domanda, in violazione del canone ermeneutico della conservazione del contratto. La conclusione è lineare: la banca non ha correttamente eseguito la transazione, sicché non sussisteva alcuna preclusione al nuovo ricorso – era proprio quell’inadempimento ad averlo reso necessario.
Sul periculum in mora il ragionamento del Tribunale merita una sottolineatura per la sua utilità applicativa. Il giudice distingue nettamente tra prova del danno – non richiesta in sede cautelare – e prova del pericolo del pregiudizio imminente. Per l’imprenditore commerciale, la sofferenza è la classificazione più penalizzante in una banca dati creditizia: è notorio che essa preclude l’accesso al credito e paralizza le iniziative commerciali che lo richiedono. La lettera del mediatore creditizio si inserisce in questo quadro presuntivo coerentemente, senza che occorra attendere il verificarsi di un danno già quantificabile.
Le spese processuali sono state poste solidalmente a carico di entrambe le parti resistenti. Nell’ordinanza trova spazio anche una riflessione d’ufficio sulle criticità strutturali del sistema EURISC: il giudice segnala come impropria e foriera di incertezze la possibilità che esista una segnalazione a sofferenza priva di riferimento ad uno specifico rapporto contrattuale, e come pregiudizievole per il cliente l’impossibilità di rettificare con una semplice annotazione una segnalazione rivelatasi ex post errata per i rapporti non rateali, essendo percorribile solo la cancellazione integrale. Rilievi che, pur non incidendo sul dispositivo, offrono al professionista argomenti spendibili nelle controversie analoghe.
