Fideiussione bancaria: decadenza dal beneficio del termine evitata con richiesta stragiudiziale in presenza di clausola a prima richiesta

Corte d’Appello di Firenze, Sez. II Imprese, n. 1919/2026: parzialmente riformata condanna su fideiussione con rideterminazione importo dovuto per violazione art. 117 TUB.

La fideiussione bancaria a prima richiesta in tema di decadenza dal beneficio del termine non richiede l’esercizio di un’azione giudiziale per evitare la decadenza ex art. 1957 c.c.: una semplice intimazione stragiudiziale di pagamento, se sufficientemente chiara sulla volontà del creditore di avvalersi della decadenza, è idonea a interrompere il termine semestrale. Questo il principio riaffermato dalla Corte d’Appello di Firenze con la sentenza n. 1919/2026, che ha parzialmente riformato il provvedimento di primo grado in materia di decadenza dal beneficio del termine fideiussione e di determinazione dell’importo dovuto alla luce dell’art. 117 TUB. La controversia riguardava il conteggio delle somme dovute dai fideiussori di un mutuo fondiario stipulato nel 2011 con una banca della provincia di Torino. Mentre il Tribunale di Arezzo aveva confermato l’importo ingiunto dal decreto ingiuntivo, la Corte d’Appello ha rideterminato la condanna per violazione delle norme bancarie sulla determinatezza del tasso di interesse e del TAEG, accogliendo il rilievo del CTU sulla incompletezza della documentazione contrattuale.


La vicenda processuale

Nella primavera 2011, due soggetti sottoscrivevano con una banca della provincia di Torino un contratto di mutuo fondiario garantito da una polizza fideiussoria specifica. I fideiussori si obbligavano a pagare immediatamente su semplice richiesta scritta del creditore. Nel gennaio 2017, a seguito del mancato pagamento delle rate, la banca inviava una diffida stragiudiziale in cui reclamava il pagamento delle rate scadute e intimava il pagamento – secondo la prospettiva dei fideiussori – del capitale residuo. Nel mese di novembre 2017 veniva emesso un decreto ingiuntivo nei confronti della società debitrice principale per [OMISSIS] euro, oltre interessi.

I fideiussori presentavano opposizione al decreto ingiuntivo eccependo la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust (Legge n. 287/1990), la decadenza dal diritto di agire entro il termine semestrale di cui all’art. 1957 c.c.., la nullità del mutuo per indeterminatezza dell’oggetto e violazione dell’art. 117 TUB per mancata indicazione del TAEG e dell’assenza del piano di ammortamento. Il Tribunale di Arezzo, con la sentenza n. 679/2024 del luglio 2024, rigettava le eccezioni e confermava la condanna al pagamento di [OMISSIS] euro circa. I fideiussori proponevano appello articolando tre motivi: violazione della normativa antitrust, violazione dell’art. 1957 c.c.. in tema di decadenza dal beneficio del termine, violazione dell’art. 117 TUB.


Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

Tre disposizioni normative sono state centrali nel procedimento. L’art. 1957 c.c.. disciplina la decadenza dal beneficio del termine nel caso di fideiussione: il fideiussore decade dal beneficio del termine se il creditore non agisce nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, salvo diversa pattuizione. L’art. 117 TUB (Decreto Legislativo n. 385/1993) fissa obblighi di trasparenza per i contratti di finanziamento e prevede, al comma 4, che in caso di mancata indicazione del tasso debitore, il contratto è nullo. Il comma 7 lett. a) e b) di tale articolo consente la rideterminazione del tasso secondo il tasso legale di cui all’art. 1283 c.c.. La Legge n. 287/1990 è la legge antitrust italiana che vieta gli accordi tra imprese volti a limitare la concorrenza; con il provvedimento del 2005, la Banca d’Italia ha sanzionato come anticoncorrenziale lo schema ABI di fideiussione omnibus contenente clausole uniformi che escludevano di fatto la scelta del cliente.

L’istituto della decadenza dal beneficio del termine in fideiussione

La decadenza dal beneficio del termine ex art. 1957 c.c.. è una sanzione che colpisce il creditore-banca nel caso in cui non agisca tempestivamente nei confronti del debitore principale o del fideiussore. La Corte d’Appello chiarisce che tale facoltà non opera automaticamente: il creditore deve manifestare la sua volontà di avvalersene. Quando il contratto di fideiussione contiene una clausola “a prima richiesta” – cioè l’impegno del fideiussore di pagare su semplice richiesta scritta – emerge una questione interpretativa delicata: se tale clausola deroga al termine semestrale di cui all’art. 1957 c.c.., di quale “iniziativa” ha bisogno il creditore per evitare la decadenza? Basta una richiesta stragiudiziale, oppure è necessaria una vera e propria azione giudiziale?

La giurisprudenza della Cassazione, recentemente confermata da pronunce di pochi mesi fa (sentenze n. 11321 del 29 aprile 2025, n. 5179 del 27 febbraio 2025, n. 835 del 13 gennaio 2025), ha consolidato il principio secondo cui quando le parti hanno convenuto che il pagamento debba avvenire “a semplice richiesta scritta”, il termine semestrale di cui all’art. 1957 c.c.. continua a operare, ma l’onere per il creditore di evitare la decadenza è soddisfatto da una richiesta stragiudiziale, non necessariamente da un’azione giudiziale. Come précisa la sentenza n. 11321/2025: «la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento» è «sufficiente ad evitare la decadenza», senza che «sia necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale».

L’art. 117 TUB e la determinatezza dell’oggetto del mutuo

L’art. 117 TUB impone al mutuante di comunicare al mutuatario – con specifiche modalità e tempistica – il tasso di interesse debitore, il TAEG e tutti gli elementi necessari a definire univocamente il piano di ammortamento. Manca nella norma una disposizione che dichiara la nullità del mutuo in caso di omissione di questi elementi, ma il comma 4 statuisce espressamente la nullità in caso di mancata indicazione del tasso debitore. Il comma 7, lettere a) e b), consente al giudice, in caso di indeterminatezza, di rideterminare il tasso secondo il tasso legale. La questione sottesa è se l’assenza del piano di ammortamento renda il mutuo nullo per indeterminatezza dell’oggetto ex art. 1346 c.c.., oppure se sia sufficiente una rideterminazione ex art. 117 TUB.

Il principio guida: piano di ammortamento e rideterminazione del tasso

La sentenza dichiara fondato il terzo motivo di appello, accogliendo la censura sulla incompletezza della documentazione contrattuale. Il CTU aveva evidenziato l’assenza di molteplici elementi essenziali per la ricostruzione univoca del piano di ammortamento: il tipo di ammortamento (francese, italiano, tedesco), la data di inizio dell’ammortamento, la composizione delle rate, il TAEG. Ma cosa succede quando questi elementi mancano: il mutuo è nullo per indeterminatezza, oppure va semplicemente rideterminato il tasso? La Corte d’Appello, pur riconoscendo che il primo giudice aveva affermato la nullità del mutuo non sussistere, accoglie la prospettiva secondo cui l’applicazione dell’art. 117 TUB consente di operare una rideterminazione del tasso secondo il criterio della norma, evitando così l’esito draconiano della nullità. Nel concreto, la determinazione corretta delle somme dovute va effettuata secondo le risultanze della perizia contabile, che ha considerato gli importi effettivamente erogati, i pagamenti già effettuati dal debitore principale, gli importi incassati in esecuzione forzata sui beni delle società, e gli interessi rideterminati conforme all’art. 117 TUB. Il risultato è stato una riduzione significativa dell’importo ingiunto: dai [OMISSIS] euro inizialmente richiesti ai [OMISSIS] euro confermati dal primo giudice, fino ai [OMISSIS] euro determinati dalla Corte d’Appello.


La decisione e il ragionamento della Corte d’Appello

La Corte d’Appello ha accolto parzialmente l’appello, riformando la sentenza di primo grado sotto due profili.

Sul primo profilo – la decadenza dal beneficio del termine – la Corte ha confermato il ragionamento del primo giudice secondo cui la diffida stragiudiziale del gennaio 2017 era idonea a evitare la decadenza dal diritto di agire, in forza della clausola “a prima richiesta” contenuta nella fideiussione. Il punto cruciale è che il creditore, pur intendendo recedere dai rapporti contrattuali con il debitore (come risultava dalla lettera di messa in mora), aveva manifestato con chiarezza sufficiente la volontà di avvalersi del diritto di chiedere il pagamento prima dello scadere del termine semestrale. La circostanza che la richiesta riguardasse inizialmente solo le rate scadute, e che il capitale residuo fosse reclamato solo successivamente con il ricorso per decreto ingiuntivo, non inficia la validità della manifestazione di volontà: come chiarisce la Cassazione nella sentenza n. 24330/2011, «la decadenza dal termine con richiesta integrale delle somme residue dovute anche per capitale è stata implicitamente richiesta solo con il ricorso monitorio», ma questo non significa che il termine semestrale sia stato violato, posto che la diffida stragiudiziale precedente aveva già validamente interrotto il decorso.

Sul secondo profilo – la determinazione dell’importo dovuto – la Corte ha accertato che la documentazione contrattuale non conteneva elementi sufficienti per la determinazione univoca del piano di ammortamento e del TAEG. Il CTU aveva circostanziato questa carenza in modo tecnico e puntuale. Piuttosto che dichiarare il mutuo nullo per indeterminatezza, la Corte ha optato per l’applicazione dell’art. 117 TUB commi 4 e 7, confermando il principio secondo cui «in assenza di documentazione contabile non è stato possibile individuare composizione (quota capitale, quota interessi, spese, etc) e valuta delle rate eventualmente pagate», con conseguente rideterminazione del tasso secondo i criteri normativi. Il conteggio corretto, secondo la perizia, portava a una somma residua di [OMISSIS] euro, non [OMISSIS] come affermato dal primo giudice.

Per i professionisti che assistono le banche in controversie su fideiussioni e mutui, la sentenza offre due insegnamenti correlati. Primo: la clausola “a prima richiesta” nella fideiussione non abolisce il termine semestrale di cui all’art. 1957 c.c.., ma consente al creditore di evitare la decadenza mediante una richiesta stragiudiziale, purché sufficientemente chiara e tempestiva. Secondo: l’art. 117 TUB funziona come meccanismo di sanatoria anche quando il contratto di mutuo presenta carenze documentali gravi; piuttosto che invalidare l’intero contratto, il giudice può rideterminare il tasso e gli importi dovuti sulla base dei criteri normativi, ricorrendo a perizia contabile per l’accertamento dei pagamenti effettuati.

Studio Legale Montinaro