📌 LA VICENDA
- Materia: Responsabilità civile – Circolazione stradale e FGVS
- Oggetto: Onere probatorio del danneggiato nei confronti del Fondo Garanzia Vittime della Strada per sinistro con veicolo non identificato
- Normativa: Art. 2054 comma 2 c.c.; artt. 140, 141, 145 C.d.S.; D.Lgs. 209/2005
- Giurisprudenza conforme: Cass. n. 10540/2023; Cass. n. 4213/2024; Cass. n. 33483/2024; Cass. n. 29927/2024; Cass. n. 16272/2023; Cass. n. 18056/2019
- Parole chiave: Fondo Garanzia Vittime Strada, veicolo non identificato, onere probatorio, presunzione corresponsabilità, invalidità temporanea
Il danneggiato che evochi in giudizio il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada deve provare in modo puntuale sia l’imputabilità del sinistro al veicolo sconosciuto, sia che nessuna negligenza od imprudenza possa essere imputabile alla sua condotta, non essendo sufficiente la semplice prova di un incidente avvenuto e la mera attribuzione di colpa al conducente di un veicolo rimasto sconosciuto.
Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza del gennaio 2026, ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria proposta dagli eredi di una vittima di incidente stradale nei confronti della compagnia assicurativa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Il giudice ha confermato l’orientamento consolidato secondo cui l’onere probatorio a carico del danneggiato è particolarmente rigoroso quando si tratta di sinistri causati da veicoli non identificati, richiedendo la dimostrazione puntuale sia del coinvolgimento del veicolo ignoto sia dell’assenza di concorso di colpa. Nel caso di specie, pur ritenuta provata la presenza di un veicolo terzo, è stata applicata la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 comma 2 c.c. con riduzione del risarcimento al cinquanta per cento.
