Onere probatorio del danneggiato nei confronti del Fondo Garanzia Vittime della Strada per veicolo non identificato – Tribunale Reggio Emilia 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Responsabilità civile – Circolazione stradale e FGVS
  • Oggetto: Onere probatorio del danneggiato nei confronti del Fondo Garanzia Vittime della Strada per sinistro con veicolo non identificato
  • Normativa: Art. 2054 comma 2 c.c.; artt. 140, 141, 145 C.d.S.; D.Lgs. 209/2005
  • Giurisprudenza conforme: Cass. n. 10540/2023; Cass. n. 4213/2024; Cass. n. 33483/2024; Cass. n. 29927/2024; Cass. n. 16272/2023; Cass. n. 18056/2019
  • Parole chiave: Fondo Garanzia Vittime Strada, veicolo non identificato, onere probatorio, presunzione corresponsabilità, invalidità temporanea

Il danneggiato che evochi in giudizio il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada deve provare in modo puntuale sia l’imputabilità del sinistro al veicolo sconosciuto, sia che nessuna negligenza od imprudenza possa essere imputabile alla sua condotta, non essendo sufficiente la semplice prova di un incidente avvenuto e la mera attribuzione di colpa al conducente di un veicolo rimasto sconosciuto.

Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza del gennaio 2026, ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria proposta dagli eredi di una vittima di incidente stradale nei confronti della compagnia assicurativa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Il giudice ha confermato l’orientamento consolidato secondo cui l’onere probatorio a carico del danneggiato è particolarmente rigoroso quando si tratta di sinistri causati da veicoli non identificati, richiedendo la dimostrazione puntuale sia del coinvolgimento del veicolo ignoto sia dell’assenza di concorso di colpa. Nel caso di specie, pur ritenuta provata la presenza di un veicolo terzo, è stata applicata la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 comma 2 c.c. con riduzione del risarcimento al cinquanta per cento.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

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    Applicazione della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 comma 2 c.c. in caso di scontro tra veicoli, con necessità di prova liberatoria che dimostri che la condotta colposa dell’antagonista avrebbe comunque provocato il sinistro quale che fosse la condotta dell’altro conducente
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    Incompatibilità tra esistenza di malattia in atto ed invalidità permanente, con risarcibilità del solo danno biologico temporaneo nel caso di morte sopraggiunta dopo le lesioni personali e da esse causata, a prescindere dalla consapevolezza della vittima
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    Distinzione tra danno biologico da lesione della salute con fondamento medico legale consistente nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane e danno catastrofale da consapevolezza della morte imminente consistente in moto dell’animo sussistente solo con vittima cosciente
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    Compensatio lucri cum damno tra risarcimento del danno patrimoniale per spese di assistenza e indennità di accompagnamento percepita dall’INPS, con necessaria detrazione delle somme erogate dall’Ente anche se non coincidente con il soggetto danneggiante
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    Obbligo generale di prudenza ex art. 140 comma 1 C.d.S. che impone di adeguare la velocità alle condizioni concrete prescindendo dal limite vigente, con responsabilità anche del comportamento imprudente altrui purché rientri nel limite della prevedibilità
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    Personalizzazione del danno biologico temporaneo in misura elevata per gravità delle complicanze, invasività dei trattamenti sanitari, perdita di autodeterminazione consapevole e necessità di amministrazione di sostegno con aumento del punto base fino a raggiungere parametri prossimi al massimo tabellare