Sinistro stradale: è responsabile il conducente se il pedone attraversa improvvisamente la strada?

Sinistro stradale: è responsabile il conducente se il pedone attraversa improvvisamente la strada? Nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Lecce, definito con sentenza n. 1105/2021 pubblicata in data 20.04.2021, il padre di un minore conveniva in giudizio la Compagnia di assicurazione, nonché il proprietario-conducente del mezzo, per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dal figlio in occasione di un sinistro stradale. Nello specifico, deduceva l’esclusiva responsabilità del conducente ai sensi ex art. 2054 c.c., reo, a suo dire, di aver violato le più elementari regole di circolazione stradale, cagionando così l’investimento del minore.
Il Tribunale, alla luce dell’istruttoria svolta, addebitava l’esclusiva responsabilità dell’evento in capo al figlio minore, reo di essersi catapultato per strada repentinamente, nonché al comportamento gravemente omissivo del padre, il quale, distratto, lasciava incustodito il piccolo (di soli tre anni), nonché gli altri due figli. Sicchè, il carattere imprevedibile e imprevenibile della condotta del minore recidevano il nesso eziologico, con esonero del conducente da ogni responsabilità per quanto accaduto.

Avv. Cosimo Montinaro

ESTRATTO DELLA SENTENZA
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La giurisprudenza di legittimità ritiene, secondo un principio ormai consolidato, che la presunzione di colpa del conducente del veicolo “investitore” ex. art. 2054 comma 1 cod. civ. può essere superata “nel caso in cui risulti provato che non vi era, da parte dell’automobilista, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.” (Cass. civ. 25027/2019; in senso analogo cfr. Cass. n. 5819/2019; Cass. n. 31714/2019;).
La Suprema Corte ha altresì precisato che la prova liberatoria di cui all’art. 2054 cod. civ., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto ma può risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza.
Ne consegue che il comportamento colposo tenuto dal pedone può assurgere a ruolo causale autonomo ed esclusivo dell’evento dannoso, ove il conducente dimostri che “l’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l’evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un’idonea manovra di emergenza” (Cass. 4551/2017; Cass. 12595/2015; Cass. 14064/2010).
Ebbene, dalla espletata istruttoria è emerso che il … (conducente) percorreva a bordo della propria vettura Via … con direzione di marcia da Via … verso Via …. quando, da un garage posto alla sua sinistra, ove stazionavano irregolarmente due auto, usciva di corsa il piccolo … (figlio minore) che, nel tentativo di attraversare la strada per raggiungere il padre, che si trovava sul lato opposto intento a parlare con altre persone, andava a sbattere contro la fiancata laterale, all’altezza dello sportello anteriore sinistro, della vettura del … (convenuto).
Alla luce di una valutazione complessiva degli elementi emersi nel corso del giudizio, appare con tutta evidenza come la responsabilità dell’evento sia imputabile in toto al piccolo (figlio minore), che si catapultava per strada repentinamente, nonché al comportamento gravemente omissivo del padre il quale, distratto, lasciava incustoditi il piccolo di soli tre anni e gli altri due figli.
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Del resto, la condotta del minore presenta senza dubbio i caratteri della imprevedibilità e imprevenibilità in quanto non può certo ritenersi “normale” che un bambino di soli tre anni circoli da solo per strada, fuori dal controllo di un adulto. Inoltre, ad impedire ogni preventivo avvistamento del minore vi erano due auto in sosta che impegnavano la parte sinistra della carreggiata, proprio in corrispondenza del portone dal quale usciva in maniera improvvisa il piccolo (figlio minore). […]
Riepilogando, dunque, non solo la condotta del (conducente) appare esente da qualsivoglia profilo di rimproverabilità, atteso che lo stesso viaggiava a moderata andatura e lungo la propria traiettoria di marcia, tenendo una condotta di guida conforme alle comuni regole di prudenza e diligenza, ma vi è altresì prova della autonoma efficienza causale nella produzione dell’evento della condotta del minore, non previamente avvistabile e dunque non altrimenti evitabile dal conducente. In proposito, si rammenti, non fu il (conducente) tecnicamente ad investire il minore bensì quest’ultimo a sbattere contro la portiera laterale della vettura e, pertanto, qualsiasi diversa e ulteriore manovra posta in essere dal conducente non avrebbe comunque evitato l’impatto.
Deve pertanto concludersi, in relazione a tutte le circostanze contingenti descritte che l’evento dannoso sia eziologicamente riconducibile alla condotta imprudente del minore e al comportamento negligente del padre.
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(testo integrale su richiesta)

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