Trib. Roma, n. 13422/2026: riformata in parte la decisione del giudice di pace, responsabilità ripartita 80% e 20%.
Stop non rispettato, collisione all’incrocio, veicolo con la precedenza che procede più veloce del consentito. Chi risponde del danno? Non solo il primo conducente. Il Tribunale di Roma, giudicando in appello, ha ripartito la responsabilità nella misura di 80 e 20, riformando in parte la decisione del giudice di pace. L’omessa osservanza dell’obbligo di arresto fonda la colpa prevalente, ma non cancella i doveri di chi vanta la precedenza, tenuto a procedere con prudenza e a velocità moderata in prossimità del crocevia. In un caso di stop non rispettato, quindi, il concorso di colpa resta una questione di prova. Il giudice lo ha mostrato valutando schizzo planimetrico, fotografie, consulenza tecnica e testimonianza. Si ricostruiscono di seguito la vicenda, le norme e il percorso argomentativo, con attenzione alle conseguenze pratiche di ogni stop non rispettato.
La vicenda processuale
Il sinistro si verificò all’incrocio tra due viali interni a un’area cimiteriale in provincia di Roma. Sul viale percorso da una prima autovettura, il cui proprietario era anche conducente, erano presenti segnaletica verticale e orizzontale di arresto. Dall’altro viale, sulla destra della prima vettura, sopraggiungeva una seconda autovettura, assicurata per la r.c.a. presso una compagnia e condotta dal suo proprietario. La collisione provocò il testa-coda e il ribaltamento della prima vettura.
Il proprietario della prima vettura convenne la compagnia davanti al Giudice di pace di Roma, chiedendo il risarcimento dei danni materiali. Con sentenza del 2020 il primo giudice accolse in parte la domanda e condannò la convenuta al pagamento di [OMISSIS], oltre rivalutazione e interessi legali, ponendo a suo carico le spese di lite e metà delle spese di consulenza. Per ricostruire la dinamica del fatto si affidò alla dichiarazione di un testimone, ritenuta pienamente attendibile.
La compagnia ha proposto appello, lamentando che il giudice avesse recepito in modo acritico la versione dell’attore. Secondo l’appellante erano stati trascurati il segnale di stop e il suo mancato rispetto, la prosecuzione della marcia nonostante il conducente avesse dichiarato agli agenti di aver notato il veicolo in arrivo da destra, la diversa parte della vettura interessata dall’urto rispetto a quanto allegato in citazione (il fianco destro e non la parte posteriore destra) e la dichiarazione resa alla polizia municipale sull’assenza di testimoni. L’appellante ha chiesto di accertare la responsabilità esclusiva dell’attore e di rigettare la domanda. L’appellato si è costituito per ottenere la conferma della sentenza. Il proprietario e conducente della seconda vettura, regolarmente citato, è rimasto contumace. Dopo numerosi rinvii, dovuti alla vacanza del ruolo dal 2023, la causa è stata trattenuta in decisione nel 2026, ai sensi dell’art. 352, comma 1, c.p.c. nel testo anteriore alla riforma Cartabia, con i termini di cui all’art. 190, comma 2, c.p.c..
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
Il perno della decisione è l’art. 105 c.s., che impone ai conducenti di arrestare la marcia e cedere la precedenza nei due sensi in presenza del segnale di stop. Il Tribunale lo legge attraverso Cass. pen., Sez. IV, n. 5346/1986, secondo cui l’obbligo ha carattere rigido e va osservato anche in assenza di veicoli ai quali dare la precedenza. Si aggiunge Cass. pen., Sez. IV, n. 353/1989, che impone a chi si è fermato sulla linea di arresto di ispezionare la strada preferita prima di ripartire e, se sopraggiungono veicoli, di concedere loro il passo.
Sul piano probatorio il giudice applica il criterio del «più probabile che non», richiamando Cass. civ., n. 10978/2023. Quanto agli accessori del credito, interessi e rivalutazione poggiano su Cass. civ., Sez. un., n. 1712/1995, richiamata da Cass. civ., Sez. III, n. 19987/2016. Gli interessi compensativi dalla pubblicazione della sentenza sono riconosciuti ex art. 1282 c.c., mentre la compensazione delle spese dei due gradi si regge sull’art. 92 c.p.c..
Gli istituti giuridici coinvolti
Due istituti reggono il ragionamento. Il primo è l’obbligo di precedenza imposto dallo stop, che non esaurisce però la regola di condotta all’incrocio. Il conducente favorito conserva il dovere di marciare con la massima prudenza e a velocità particolarmente moderata in prossimità del crocevia, come ricorda Cass. pen., Sez. IV, n. 1330/1982, per la quale l’inosservanza dello stop non esclude automaticamente il concorso di colpa dell’antagonista.
Il secondo istituto è il concorso di colpa nella causazione del sinistro, che il giudice traduce in una ripartizione percentuale. Da quella quota discendono l’importo del risarcimento spettante al danneggiato e il regime delle spese di consulenza tecnica. Resta il tema degli accessori. Gli interessi per il lucro cessante si computano sulla somma liquidata e svalutata all’epoca del fatto, poi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, con tasso pari al rendimento medio degli interessi legali nel periodo di indisponibilità. Dalla pubblicazione della sentenza il credito, ormai liquidato, diventa debito di valuta e produce interessi legali sull’intero.
Stop non rispettato e concorso di colpa del conducente con precedenza
Il principio guida nasce dal confronto tra due obblighi. Chi proviene dalla strada con lo stop deve fermarsi, guardare e cedere il passo. Se riparte dopo aver visto il veicolo in arrivo, risponde in misura maggiore, qui stimata nell’80%. Il Tribunale ritiene però che questa circostanza non assorba ogni altra valutazione. L’altro conducente resta tenuto a un’andatura prudente e al rispetto dei limiti di velocità, e se li supera in modo da contribuire alla collisione risponde per la quota residua, nel caso del 20%.
Ma l’accertamento di una velocità eccessiva richiede una prova diretta? Il giudice non la pretende. Gli bastano le risultanze oggettive, cioè il testa-coda e il ribaltamento della prima vettura oltre l’incrocio, il punto d’urto sul fianco e il limite di 30 km/h segnalato da un cartello, e su queste applica il criterio del più probabile che non. La quota di colpa del conducente favorito, in altri termini, può emergere dalla violenza dell’urto senza il ricorso alla testimonianza.
La decisione e il ragionamento della Corte
Il Tribunale ha accolto l’appello per quanto di ragione, limitatamente all’an debeatur, e ha riformato in parte la sentenza del giudice di pace. Ha accertato il concorso di colpa dei due conducenti, nella misura dell’80% a carico del proprietario e conducente della vettura proveniente dalla strada con lo stop e del 20% a carico del conducente dell’altra. Di conseguenza ha condannato la compagnia appellante e il conducente contumace a pagare al danneggiato la minor somma di [OMISSIS], pari al 20% del danno materiale accertato, oltre al lucro cessante secondo il criterio descritto e agli interessi compensativi ex art. 1282 c.c. dalla pubblicazione al saldo. Le spese di lite dei due gradi sono state compensate integralmente. Quelle di consulenza tecnica gravano per l’80% sull’appellato costituito e per il restante 20%, in solido, sull’appellante e sul contumace.
Il ragionamento parte dal riesame degli atti di primo grado. Lo schizzo planimetrico della polizia municipale mostra che la vettura proveniente dalla strada con la segnaletica di arresto ha proseguito dritta, impegnando l’incrocio, dove ha urtato quella che sopraggiungeva da destra. Il conducente aveva riferito agli agenti di essersi fermato, di aver visto un’auto distante e di essere stato colpito sulla parte angolare posteriore destra, a manovra quasi conclusa. Il giudice d’appello osserva che questa versione è smentita dalle fotografie, utilizzate anche dal consulente tecnico di ufficio, che ritraggono il danno sulla fiancata destra centrale. La stessa consulenza ha giudicato le modalità del sinistro compatibili con la dinamica riportata nel verbale della polizia.
Se ne ricava che la vettura non aveva sgomberato la corsia dell’altro veicolo ma l’aveva impegnata per intero, tagliando la strada su una carreggiata a doppio senso. Un dato pesa però più degli altri. Il conducente è ripartito pur avendo scorto il veicolo in arrivo, e questo radica la colpa maggiore.
Per la quota del 20%, il Tribunale parte da un dato materiale. Dopo l’urto la prima vettura ha compiuto un testa-coda ed è finita rovesciata oltre l’incrocio, circostanza che denota la violenza della collisione e, secondo il giudice, una velocità della seconda vettura superiore al limite di 30 km/h indicato dal cartello ritratto nelle fotografie allegate alla relazione di incidente. In base al criterio del più probabile che non, ciò basta da solo a ravvisare il concorso di colpa del conducente favorito. Il giudice lo afferma prescindendo dalla testimonianza raccolta in primo grado, che giudica inattendibile per due ragioni. Il testimone aveva espresso una valutazione soggettiva sulla velocità elevata. Aveva poi dichiarato di essersi fermato e di aver lasciato il proprio recapito, mentre la relazione degli agenti, intervenuti dopo, dava atto dell’assenza di testimoni oculari.
Su un punto il Tribunale si discosta dalla decisione impugnata, che aveva recepito la ricostruzione dell’attore sulla scorta del solo testimone. Il giudice d’appello rovescia l’impostazione e dà peso agli elementi oggettivi, vale a dire planimetria, fotografie, consulenza e segnaletica, rispetto alle dichiarazioni dei protagonisti. Per il professionista la lettura offre indicazioni concrete. La violazione dello stop non esaurisce la responsabilità, e chi assiste il conducente favorito deve cercare nel fascicolo gli elementi su velocità e prudenza, mentre chi lo contrasta non può affidarsi a una testimonianza priva di riscontri. Resta l’effetto economico. Il danno materiale, determinato dalla consulenza di primo grado come differenza tra il valore del veicolo al momento del sinistro e quello del relitto, in ragione dell’antieconomicità della riparazione, è stato riconosciuto solo in proporzione alla quota di colpa del conducente favorito.
