Sinistro stradale: il risarcimento spetta anche al convivente more uxorio del defunto
introduzione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8801 del 27.01.2023, ha confermato il diritto del convivente more uxorio del defunto a ottenere il risarcimento dei danni, sia patrimoniali che morali, conseguenti al sinistro stradale in cui è deceduto il partner.
Nel caso di specie, la ricorrente, convivente more uxorio del defunto, aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali, consistenti nella perdita delle sovvenzioni economiche che il convivente deceduto le avrebbe fornito per tutta la vita, e dei danni morali, derivanti dalla perdita del rapporto affettivo.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo che la ricorrente non avesse fornito la prova di un apporto economico stabile e continuativo del convivente deceduto.
La Corte d’appello aveva confermato la decisione del Tribunale, ritenendo che la convivenza more uxorio, in quanto tale, non fosse sufficiente a dimostrare l’esistenza di un apporto economico stabile e continuativo.
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l’erroneità della sentenza impugnata, che avrebbe violato il principio secondo cui il convivente more uxorio ha diritto al risarcimento dei danni da fatto illecito, qualora sia stata provata l’esistenza di un apporto economico stabile e continuativo del defunto.
La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello in diversa composizione.
La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata ha errato nel ritenere che la convivenza more uxorio, in quanto tale, non fosse sufficiente a dimostrare l’esistenza di un apporto economico stabile e continuativo del defunto.
Infatti, la convivenza more uxorio, in quanto caratterizzata da un legame affettivo stabile e duraturo, presuppone necessariamente anche la reciproca assistenza morale e materiale, che può ben concretizzarsi in un apporto economico stabile e continuativo.
In particolare, la Corte ha evidenziato che, nel caso di specie, la ricorrente aveva fornito elementi concreti e concordanti a sostegno della sua tesi, quali:
- la durata della convivenza, che si protraeva da circa cinque anni;
- la cointestazione del conto corrente del defunto alla ricorrente;
- la mancanza di familiari a carico del defunto;
- l’elevato reddito del defunto.
Tali elementi, secondo la Corte, erano sufficienti a dimostrare l’esistenza di un apporto economico stabile e continuativo del defunto, che avrebbe consentito alla ricorrente di far fronte alle proprie esigenze economiche anche dopo la sua morte.
massima
Cassazione, ordinanza n. 8801 del 27.01.2023
“Per altro verso, sulla configurabilità di una relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale tra il convivente deceduto e la superstite, il giudice di appello non ha tenuto nel debito conto, nella fattispecie in esame, quanto da questa Corte già affermato con riferimento al diritto al risarcimento del danno da fatto illecito concretatosi in un evento mortale, che va riconosciuto – con riguardo sia al danno morale sia a quello patrimoniale allorquando emerga la prova di uno stabile contributo economico apportato, in vita, dal defunto al danneggiato – anche al convivente more uxorio del defunto (Cass. Sez. 3 n. 23725 del 2008; Cass. Sez. 3 n. 12278 del 2011)”
Conclusioni
La sentenza della Corte di Cassazione conferma il principio secondo cui il convivente more uxorio ha diritto al risarcimento dei danni da fatto illecito, qualora sia stata provata l’esistenza di un apporto economico stabile e continuativo del defunto.
In particolare, la sentenza evidenzia che la convivenza more uxorio, in quanto caratterizzata da un legame affettivo stabile e duraturo, presuppone necessariamente anche la reciproca assistenza morale e materiale, che può ben concretizzarsi in un apporto economico stabile e continuativo.
