Risarcimento danni per sinistro stradale con veicolo non identificato: sentenza Giudice di Pace di Nocera Inferiore 2022

Risarcimento danni per sinistro stradale con veicolo non identificato: sentenza Giudice di Pace di Nocera Inferiore 2022

Può un danneggiato ottenere il risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale causato da un veicolo rimasto sconosciuto? La sentenza emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore nel 2022 affronta questa spinosa questione, esaminando le condizioni necessarie per accedere al risarcimento dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Il caso in esame solleva interrogativi sulla prova richiesta al danneggiato e sull’onere di dimostrare l’impossibilità di identificare il veicolo responsabile. Questa sentenza getta luce sugli orientamenti giurisprudenziali in materia, offrendo spunti di riflessione per chiunque si trovi ad affrontare situazioni simili.

INDICE

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Il caso riguarda un incidente stradale avvenuto il 19 aprile 2019 ad Angri, in cui l’attore, mentre percorreva in bicicletta Via Orta Corcia, veniva investito da un’autovettura di colore chiaro che, durante una manovra di sorpasso in prossimità di una curva, urtava il manubrio della bici facendolo cadere al suolo. Il veicolo si allontanava senza che fosse possibile rilevarne la targa. L’attore subiva lesioni personali e, dopo aver sporto querela, richiedeva il risarcimento dei danni a Generali Italia S.p.A., designata per la Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS). Non avendo ottenuto risposta, conveniva in giudizio la compagnia assicurativa.

NORMATIVA E PRECEDENTI

L’art. 19 lett. a) della legge n. 990/1969 e successive modifiche (art. 283 lett. a D.Lgs. 209/2005) prevede che il FGVS provveda al risarcimento dei danni causati dalla circolazione di veicoli non identificati, ponendo a carico del danneggiato l’onere di provare l’impossibilità oggettiva di identificazione.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il danneggiato deve dimostrare che il sinistro si è verificato per condotta colposa del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto e che, dopo la denuncia alle autorità, le indagini per l’identificazione hanno avuto esito negativo (Cass. civ., sez. II, 08/03/1990, n. 1860; Cass. civ., sez. III, 06/08/1999, n. 8467; Cass. 25/07/1995, n. 8086). La tempestiva denuncia e l’esito negativo delle indagini sono considerati una condicio sine qua non della prova.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha rilevato la mancanza di prova ai sensi dell’art. 19 lett. a), non risultando prodotta la certificazione attestante l’esito negativo delle indagini compiute dall’autorità giudiziaria (decreto di archiviazione ex art. 409 c.p.p.).

La deposizione testimoniale è stata ritenuta inidonea a soddisfare l’onere probatorio, in quanto il teste non ha precisato circostanze rilevanti come l’uso del casco protettivo da parte dell’attore, la sua posizione sulla carreggiata, l’accensione dei dispositivi di illuminazione della bici. Inoltre, nel referto medico non risultavano dichiarazioni dell’attore sull’omissione di soccorso e sulla responsabilità di terzi.

In assenza del decreto di archiviazione, il Giudice ha concluso che l’attore non ha provato il presupposto di fatto per l’applicazione dell’art. 19 lett. a), rigettando la domanda.

La sentenza evidenzia il rigore probatorio richiesto per ottenere il risarcimento dal FGVS in caso di sinistro con veicolo non identificato, ponendo l’accento sulla necessità di una pronta denuncia e di indagini infruttuose documentate.

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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura dell’estratto della sentenza.

ESTRATTO DELLA SENTENZA

Occorre previamente sottolineare come la presente domanda non difetti della necessaria condizione di proponibilità avendo l’attore sia ottemperato all’onere della preventiva richiesta risarcitoria nei tempi e con le forme dell’art. 283-287 del DLGs 205/09 sia esperito la negoziazione assista come risulta dalla lettere pec ricevute dall’istituto assicuratore è dalla Consap il 20.05.19 ed il 22.06.2020.

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