Risarcimento danni da sinistro stradale: foro competente

Risarcimento danni da sinistro stradale: foro competente

Il codice di procedura civile disciplina diverse regole di competenza territoriale per le controversie relative a sinistri stradali. Tali regole, contenute principalmente negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., prevedono fori generali, facoltativi e speciali, al fine di individuare il giudice territorialmente competente a conoscere della controversia.

Foro generale della residenza del convenuto (art. 18 c.p.c.)

L’art. 18 c.p.c. prevede un foro generale di carattere soggettivo, stabilendo che, salvo diversa previsione di legge, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza, il domicilio o la dimora. Qualora il convenuto non abbia residenza, domicilio o dimora nel territorio italiano, o questi siano sconosciuti, è competente il giudice del luogo in cui risiede l’attore.

Applicando tale criterio alle controversie relative a sinistri stradali, nel caso in cui il danneggiato (attore) risieda a Reggio Calabria e il presunto responsabile (convenuto) abbia la residenza o il domicilio a Bolzano, sarà competente il tribunale di Bolzano.

Tale disposizione normativa non prevede deroghe nel caso in cui il convenuto presunto responsabile sia assicurato e non abbia proposto alcuna domanda riconvenzionale, essendo privo di un interesse da far valere nel giudizio. In tali ipotesi, infatti, l’art. 18 c.p.c. mantiene la propria applicazione, al fine di rendere meno oneroso per il convenuto rispondere alla domanda.

Foro generale della sede dell’impresa assicuratrice (art. 19 c.p.c.)

L’art. 19 c.p.c. prevede un ulteriore foro generale, questa volta di carattere oggettivo, che individua la competenza territoriale in capo al giudice del luogo in cui ha sede la persona giuridica convenuta.

Applicando tale criterio alle controversie relative a sinistri stradali, qualora il danneggiato (attore) risieda a Reggio Calabria e l’impresa assicuratrice tenuta al risarcimento (convenuta) abbia la sede legale a Trieste, il foro competente sarà quello di Trieste.

Foro facoltativo del luogo di insorgenza dell’obbligazione (art. 20 c.p.c.)

L’art. 20 c.p.c. contempla due fori facoltativi, alternativi ai fori generali: il foro del luogo in cui è sorta l’obbligazione dedotta in giudizio e il foro del luogo ove l’obbligazione deve essere eseguita.

In relazione alle controversie relative a sinistri stradali, qualora il danneggiato (attore) risieda a Reggio Calabria ma l’incidente si sia verificato a Milano, il foro competente sarà altresì quello di Milano, in applicazione del criterio del “forum commissi delicti“.

Foro facoltativo del luogo di adempimento dell’obbligazione (art. 20 c.p.c.)

L’art. 20 c.p.c. prevede un ulteriore foro facoltativo, individuato nel luogo ove l’obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita.

In tema di competenza per le controversie relative a sinistri stradali, la determinazione del luogo di adempimento dell’obbligazione ha dato origine a numerosi interventi giurisprudenziali, volti a colmare la lacuna normativa presente nell’art. 20 c.p.c.

La giurisprudenza prevalente ha distinto a seconda della facilità o complessità nella determinazione del credito risarcitorio. Quando il credito è determinato o determinabile con semplici operazioni matematiche, trova applicazione il foro del creditore (ossia del danneggiato), in applicazione dell’art. 1182, comma 3, c.c. Viceversa, quando la determinazione del quantum risarcitorio richiede indagini e operazioni diverse dal mero calcolo aritmetico, trova applicazione il foro del domicilio del debitore (ossia dell’assicuratore o del presunto responsabile), in applicazione dell’art. 1182, comma 4, c.c.

Pertanto, salvo i casi in cui il danno sia incontestato e prontamente liquidabile, la necessità di una consulenza tecnica d’ufficio ai fini della quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale, comporta l’applicazione del foro del domicilio del debitore, ossia dell’assicuratore o del proprietario/conducente presunti responsabili.

Scelta del foro da parte dell’attore e “forum shopping interno”

Nell’ipotesi in cui vi siano più fori concorrenti, alternativamente competenti a conoscere della controversia, l’attore può effettuare una selezione del foro ritenuto più opportuno, anche in base a considerazioni di carattere economico, al fine di contenere i costi del giudizio.

Tale facoltà di “forum shopping interno” è riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che l’art. 20 c.p.c., nel prevedere il foro del luogo di adempimento dell’obbligazione, si applica indistintamente sia alle obbligazioni di natura contrattuale, sia a quelle di natura extracontrattuale, come è il caso delle controversie relative a sinistri stradali.

Pertanto, l’attore può legittimamente radicare la controversia innanti al giudice del luogo di adempimento dell’obbligazione, senza che il convenuto possa eccepire l’incompetenza territoriale, dovendo contestare la competenza del giudice adito con riferimento a entrambi i criteri di collegamento previsti dall’art. 20 c.p.c..

Conclusioni

In conclusione, la materia del risarcimento dei danni da sinistri stradali si caratterizza per una articolata disciplina in tema di competenza territoriale, contenuta principalmente negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.

Tali norme prevedono fori generali, facoltativi e speciali, la cui applicazione alle singole controversie richiede un’attenta valutazione della fattispecie concreta, al fine di individuare correttamente il giudice territorialmente competente.

In particolare, la determinazione del luogo di adempimento dell’obbligazione risarcitoria, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., ha dato origine a numerosi interventi giurisprudenziali, volti a distinguere i casi in cui trova applicazione il foro del creditore (danneggiato) da quelli in cui, invece, trova applicazione il foro del debitore (assicuratore o presunto responsabile).

Infine, la facoltà riconosciuta all’attore di effettuare una selezione del foro ritenuto più opportuno (“forum shopping interno“), conferma l’importanza di una puntuale conoscenza della disciplina sulla competenza territoriale, al fine di tutelare efficacemente i diritti del danneggiato.

Avv. Cosimo Montinaro

(avvocato esperto in infortunistica stradale)

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