Stampa di documenti bancari digitali: obbligo di consegna, non di fare – Tribunale di Perugia (2020)

Nel 2020, il Tribunale di Perugia ha emesso una significativa pronuncia riguardante la natura dell’obbligo di consegna di documenti bancari in formato digitale. La sentenza ha chiarito che la stampa di file informatici costituisce una mera prestazione accessoria all’obbligo di consegna, non sufficiente a modificarne la natura giuridica. Questa decisione ha importanti implicazioni per la gestione delle richieste di documentazione bancaria nell’era digitale, confermando l’applicabilità delle procedure tradizionali anche per i documenti elettronici.

Per una consulenza specializzata su questioni di diritto bancario, contatta l’Avv. Cosimo MontinaroTel. 0832/1827251 – e-mail segreteria@studiomontinaro.it

Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura del testo completo.

INDICE

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
  • SCARICA L’ORDINANZA ⬇️

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Il caso in esame trae origine da un ricorso presentato dalla curatela fallimentare di una società. La curatela aveva richiesto alla banca la consegna di copie di 15 assegni circolari e della documentazione relativa al loro incasso, emessi dal conto corrente della società fallita. Di fronte al rifiuto della banca di fornire tali informazioni, la curatela aveva presentato un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., basandosi sull’art. 119 del Testo Unico Bancario (TUB).

La banca si era opposta al ricorso, sostenendo, tra le altre cose, che la richiesta di consegna della documentazione avrebbe dovuto essere avanzata attraverso un decreto ingiuntivo, non tramite un procedimento d’urgenza. La curatela, dal canto suo, aveva argomentato che, trattandosi di documentazione in formato digitale, non sarebbe stato possibile ricorrere al procedimento monitorio, in quanto non si sarebbe trattato di un vero e proprio obbligo di consegna, ma piuttosto di un obbligo di fare (trasformare la documentazione informatica in cartacea).

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il caso si inquadra nel contesto normativo delineato dall’art. 119 del Testo Unico Bancario (TUB) e dall’art. 700 del Codice di Procedura Civile. L’art. 119 TUB regola il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione bancaria, mentre l’art. 700 c.p.c. disciplina i provvedimenti d’urgenza.

Il Tribunale di Perugia ha fatto riferimento a una precedente decisione del Tribunale di Napoli (sez. II civile, 17/1/16) che aveva affrontato una questione simile relativa alla consegna di estratti conto in formato digitale. In quella sentenza, si era stabilito che “l’aspetto del dare prevale su quello del facere” nella consegna di documentazione bancaria digitale, considerando la formazione dell’estratto cartaceo come una mera modalità di esecuzione dell’obbligo di consegna.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il punto centrale della decisione del Tribunale di Perugia riguarda la natura dell’obbligo di consegna di documenti bancari in formato digitale. Il giudice ha sottolineato che la mera stampa di file informatici costituisce una prestazione accessoria all’obbligo di consegna, di minima importanza, non idonea a qualificare l’obbligo in questione in modo diverso da un mero obbligo di consegna.

Questa interpretazione si basa su un’analisi pragmatica delle attività coinvolte nella consegna di documenti. Il Tribunale ha fatto notare che anche la consegna di un documento originariamente cartaceo presuppone attività accessorie, come la ricerca, l’estrapolazione dall’archivio e la spedizione. In questo contesto, l’attività di stampa dei documenti informatici non rappresenta un impegno significativamente maggiore rispetto a queste altre attività accessorie.

Il giudice ha quindi respinto l’argomentazione della curatela secondo cui la natura digitale dei documenti avrebbe trasformato l’obbligo di consegna in un obbligo di fare. Ha invece confermato che, indipendentemente dal formato originale dei documenti (cartaceo o digitale), l’obbligo rimane essenzialmente un obbligo di consegna.

Questa interpretazione ha importanti conseguenze pratiche. In primo luogo, conferma che le procedure tradizionali per la richiesta di documenti bancari, come il decreto ingiuntivo, rimangono applicabili anche nell’era digitale. In secondo luogo, chiarisce che la natura dell’obbligo della banca non cambia semplicemente perché i documenti sono conservati in formato elettronico.

La decisione del Tribunale di Perugia offre quindi una guida importante per la gestione delle richieste di documentazione bancaria nell’era digitale. Sottolinea che la trasformazione tecnologica dei sistemi di archiviazione bancaria non modifica sostanzialmente la natura giuridica degli obblighi della banca nei confronti dei clienti o di terzi autorizzati.

ESTRATTO DELLA SENTENZA

“E’ infatti evidente come la mera stampa di files informatici (peraltro nella specie si tratta di documentazione verosimilmente assai meno copiosa degli estratti, magari integrali, di un rapporto di conto corrente) costituisca una prestazione accessoria all’obbligo di consegna di minima importanza, come tale non idonea a consentire di qualificare l’obbligo in questione in modo diverso da un mero obbligo di consegna; a ben vedere anche la consegna di un documento ab origine cartaceo presuppone alcune attività accessorie, come quella di andarlo a cercare, estrapolarlo magari da un archivio e spedirlo o depositarlo presso il destinatario o quant’altro e, certo, l’attività di mera stampa dei documenti informatici non rappresenta un impegno molto più significativo di altre modalità accessorie alla consegna come quelle esemplificate.”

(Tribunale Ordinario di Perugia, Seconda Sezione Civile, 2020)

SCARICA L’ordinanza ⬇️

Iscriviti alla newsletter 📧

Resta sempre aggiornato sulle ultime pubblicazioni del sito 📚⚖️💼

✅ Ho letto l'informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei dati

Torna in alto
📚 🔍
🔍
Share to...