Il direttore dei lavori risponde dei vizi anche se non ha eseguito materialmente l’opera – Cassazione 2025
Il direttore dei lavori responde personalmente dei vizi dell’opera anche se non li ha eseguiti materialmente. La Cassazione 2025 conferma che la certificazione di esecuzione a regola d’arte senza riserve, in presenza di difetti rilevabili, costituisce grave violazione della diligentia quam in concreto (art. 1176 co. 2 c.c.), con condanna al risarcimento integrale e restituzione del compenso. La firma sul verbale di fine lavori può determinare la decadenza del committente dalla garanzia verso l’appaltatore.
