Validità del mutuo solutorio e perfezionamento con accredito su conto corrente – Corte di Appello di Campobasso 2026

La validità del mutuo solutorio destinato all’estinzione di debiti verso la stessa banca mutuante è stata confermata dalla Corte di Appello di Campobasso con applicazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2025. La controversia riguardava un contratto di mutuo ipotecario stipulato nel 2010 per un importo di circa € 215.000,00, erogato mediante accredito su conto corrente e immediatamente utilizzato per ripianare l’esposizione debitoria di una società verso la banca mutuante. I ricorrenti, mutuatario e fideiussori, avevano impugnato il contratto sostenendo la simulazione del mutuo solutorio e la mancanza di causa per assenza di effettiva traditio del danaro, configurando l’operazione come dissimulato negozio espromissorio nullo.​

La Corte ha rigettato l’appello confermando la piena validità del mutuo solutorio e stabilendo che il contratto si perfeziona nel momento in cui la somma mutuata viene posta nella disponibilità giuridica del mutuatario attraverso l’accredito su conto corrente, anche se immediatamente destinata a estinguere pregresse esposizioni debitorie nei confronti della stessa banca. I giudici hanno inoltre precisato che il mutuo solutorio non costituisce un mutuo di scopo, in quanto l’utilizzo delle somme rappresenta un elemento logicamente successivo che non attiene alla causa del contratto.​

Massima della sentenza

“Il «mutuo solutorio», vale a dire finalizzato alla estinzione di debiti nei confronti della stessa banca mutuante, si perfeziona, con conseguente nascita dell’obbligazione restitutoria a carico del mutuatario, «nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente»: in questi termini Cass., SU n. 5841/2025, che, superando una giurisprudenza minoritaria (di cui è espressione Cass. n. 20896/2019, citata da parte appellante), ha definitivamente chiarito che il suddetto contratto è pienamente valido, non rilevando in senso contrario la circostanza che le somme mutuate «siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale». L’accredito di danaro su conto corrente costituisce la traditio necessaria a far ritenere perfezionato il contratto di mutuo, essendo infondato l’argomento, che prima dell’intervento delle Sezioni unite era utilizzato dalla giurisprudenza minoritaria ricordata, per il quale tale accredito e la successiva estinzione dell’obbligazione nei confronti del mutuante costituiscono mere operazioni contabili; basti osservare che qualsiasi atto solutorio con moneta elettronica (ad. es. carta di credito o carta di debito) si sostanzia in un’annotazione contabile e non cessa di essere, per ciò solo, un pagamento (Cass., n. 23149/2022, richiamata anche in motivazione da Cass., SU n. 5841/2025).