📋 Indice
- Cosa dice la legge: l’art. 173 del Codice della Strada
- Le sanzioni attuali per l’uso del cellulare alla guida
- Le novità del 2025: riforme e inasprimenti
- Quando è consentito utilizzare il telefono
- Giurisprudenza di Cassazione: orientamenti consolidati
- Come contestare una multa: ricorso e opposizione
- Casi pratici e situazioni particolari
- FAQ: domande frequenti
- Conclusioni e consigli pratici
🚗 Introduzione
L’uso del cellulare alla guida rappresenta una delle principali cause di incidenti stradali in Italia. La distrazione alla guida con smartphone è, infatti, responsabile di un numero crescente di sinistri, motivo per cui il legislatore ha previsto sanzioni sempre più severe e sta valutando ulteriori inasprimenti per il 2025.
Ma cosa prevede esattamente la normativa? 🤔 Quando è possibile utilizzare il telefono? Come difendersi da una multa ingiusta? In questa guida completa analizzeremo tutti gli aspetti della normativa vigente, le recenti modifiche e gli strumenti di tutela a disposizione degli automobilisti.
📜 Cosa dice la legge: l’art. 173 del Codice della Strada
Il testo integrale della norma
Prima di analizzare le implicazioni pratiche, è fondamentale conoscere il testo completo dell’articolo che disciplina l’uso di dispositivi elettronici alla guida:
Art. 173 – Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida
1. Il titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l’obbligo di usarli durante la guida.
2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’art. 138, comma 11, e di polizia. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165 a euro 660.
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi. Qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
Fonte: Brocardi.it – Art. 173 Codice della Strada aggiornato al 25/02/2025
Analisi della norma
Il comma 2 rappresenta il cuore della disciplina: la norma è molto chiara e il divieto si estende a qualsiasi dispositivo che richieda, anche temporaneamente, di togliere le mani dal volante. 📵
Gli elementi chiave del divieto meritano particolare attenzione. Il riferimento a “durante la marcia“ significa che il divieto opera solo con veicolo in movimento, mentre l’espressione “anche solo temporaneamente“ chiarisce che basta un istante per configurare la violazione. Il criterio dell’“allontanamento delle mani dal volante“ rappresenta il parametro oggettivo di valutazione, mentre il riferimento ai “dispositivi analoghi” consente un’interpretazione estensiva a tutti i device elettronici.
Le eccezioni previste dalla legge
La stessa norma prevede però alcune eccezioni importanti. Sono consentiti gli apparecchi a viva voce che non richiedono l’uso delle mani, così come gli auricolari purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie. 📞 Particolari esenzioni sono previste per le Forze dell’ordine e i conducenti di veicoli delle Forze armate, nonché per i veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade e al trasporto di persone in conto terzi.
Ratio della norma e interpretazione giurisprudenziale
La ratio alla base del divieto è la necessità di impedire situazioni pericolose nella circolazione stradale, inducendo il guidatore a distrarsi ed a non avere il completo controllo del veicolo in movimento. La Cassazione ha chiarito che il divieto opera anche per il semplice “tenere in mano“ il dispositivo, indipendentemente dall’effettivo utilizzo, in quanto l’apparecchio può comunque causare distrazione e ridurre il controllo del veicolo.
💰 Le sanzioni attuali per l’uso del cellulare alla guida
Il quadro sanzionatorio completo
Il comma 3-bis dell’art. 173 CdS prevede un sistema sanzionatorio articolato che colpisce sia il portafoglio che la patente dell’automobilista. Le sanzioni per l’uso del cellulare alla guida sono state aggiornate per il 2025 secondo l’indice FOI ISTAT. La variazione a settembre 2024, rispetto allo stesso mese nell’anno 2022, è stata pari al 5,7%.
PRIMA VIOLAZIONE (art. 173, comma 3-bis):
- Multa: da €265 a €1.057 (aggiornamento 2025)
- Pagamento entro 5 giorni: €185,50 (riduzione 30%)
- Punti patente: -5 punti
- Sospensione: da 15 giorni a 2 mesi
SECONDA VIOLAZIONE (entro 2 anni):
- Multa: da €370 a €1.480 (aggiornamento 2025)
- Punti patente: -5 punti aggiuntivi
- Sospensione: da 1 a 3 mesi 💰
La sospensione della patente: quando scatta
A differenza di altre violazioni, per l’uso del cellulare la sospensione della patente scatta già dalla prima violazione. Come chiarisce espressamente la norma: “Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi.”
Questo significa che non serve la recidiva per perdere temporaneamente la patente! 🚨 Si tratta di una delle sanzioni accessorie più severe previste dal Codice della Strada.
Calcolo delle sanzioni in caso di inerzia
Se non si paga entro 60 giorni e non si presenta ricorso, ai sensi dell’art. 203, comma 3 CdS, il verbale diventa titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale più le spese. Per la prima violazione si pagheranno €528,50 più spese (metà di €1.057), mentre per la recidiva l’importo sale a €740 più spese (metà di €1.480).
Oltre alla multa e alla sospensione, si aggiungono sempre 5 punti di decurtazione per ogni violazione, possibili controlli successivi da parte delle forze dell’ordine, l’annotazione nel casellario e possibili effetti assicurativi con aumenti del premio RC Auto. 📈
🔄 Le novità del 2025: riforme e inasprimenti
Le riforme in corso
Il Governo ha approvato importanti modifiche al Codice della Strada. La riforma del Codice della strada è uno degli argomenti più dibattuti negli ultimi mesi, con l’obiettivo di ridurre drasticamente il numero di incidenti causati dall’uso del cellulare. Lo scorso 21 febbraio, in Commissione Trasporti della Camera, sono stati esaminati dai deputati i 770 emendamenti presentati, tra cui ha ricevuto l’approvazione un emendamento del PD relativo alla sospensione della patente per chi viene beccato con il telefono mentre guida.
Nuove sanzioni previste dal DDL
Le novità più significative riguardano la sospensione immediata della patente 🚨. La sanzione diviene ancora più aspra in caso di incidente stradale provocato dall’uso di smartphone alla guida. In questo caso il DDL prevede un raddoppio dei giorni di sospensione della patente: 14 giorni per chi ha tra i 10 e i 19 punti sulla patente, 30 giorni per chi ha tra 1 e 9 punti sulla patente.
Il nuovo sistema prevede la sospensione immediata alla prima infrazione fino a 3 mesi, multe raddoppiate fino a €1.294 per la prima infrazione, e in caso di incidente il raddoppio dei tempi di sospensione. È previsto anche il sequestro del telefono per verifiche in caso di sinistro. 📱
Inoltre, nel caso in cui il conducente provochi un incidente o mandi fuori strada un altro veicolo, oltre alle sanzioni previste al riguardo per il guidatore, i tempi della sospensione breve verrebbero raddoppiati. È evidente che tale riforma mira a punire severamente chi si concede distrazioni alla guida.
Tempistiche di attuazione
Come si vuole ricordare, queste misure non sono ancora in vigore ma dovranno passare al vaglio di entrambe le Camere del Parlamento e solo allora potranno diventare legge e sostituire la normativa attuale. Naturalmente, prima che entri in vigore, dovrà ricevere l’approvazione in Aula e al Senato, e quindi nel mese di marzo ne sapremo di più, ma la stretta per chi utilizza i cellulari alla guida è preannunciata e sembra pronta a divenire realtà.
✅ Quando è consentito utilizzare il telefono {
Modalità consentite dalla legge
È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie e che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani. 📞
I sistemi legali includono il vivavoce integrato nell’auto, gli auricolari bluetooth (purché non coprano entrambe le orecchie), i sistemi di infotainment dell’auto e i comandi vocali. 🗣️ L’importante è che in nessun momento il conducente debba togliere le mani dal volante per azionare o manipolare il dispositivo.
Il divieto delle cuffie
È importante prestare attenzione alle cuffie! 🎧 È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore. Il divieto si riferisce specificatamente alle cuffie che coprono entrambe le orecchie, in quanto comprometterebbero la capacità uditiva necessaria per percepire i rumori del traffico e i segnali di emergenza.
Situazioni di emergenza: nemmeno per i medici c’è deroga
La Cassazione ha chiarito in modo inequivocabile che non ci sono scuse per chi risponde al cellulare mentre è al volante, non dotandosi di auricolare o vivavoce, neanche per il medico che risponde ad una chiamata di emergenza riguardante un paziente. 👨⚕️
Un caso emblematico ha riguardato una specializzanda in medicina cardiovascolare multata dalla polizia municipale di Padova per aver usato il cellulare senza auricolare. La donna aveva tentato di invocare lo stato di necessità sostenendo di aver ricevuto una chiamata urgente del superiore per un paziente in fin di vita. La Cassazione ha respinto il ricorso osservando che “la opponente non poteva conoscere il contenuto delle richieste che le sarebbero pervenute dal suo superiore e che ove fosse stata a conoscenza della possibilità di ricevere telefonate relative a pazienti gravi, avrebbe dovuto predisporre le condizioni per rispondere con auricolare ovvero viva voce”.
⚖️ Giurisprudenza di Cassazione: orientamenti consolidati
Il principio del “tenere in mano”
La Corte di Cassazione ha sviluppato nel tempo orientamenti giurisprudenziali consolidati che chiariscono l’ambito applicativo dell’art. 173 CdS. La Cassazione civile, Sez. II, 25 luglio 2008, n. 20505 ha stabilito un principio fondamentale: “L’utilizzo del telefono cellulare alla guida è sanzionato dal Codice della strada non solo nel caso in cui l’apparecchio venga usato per telefonare, ma anche solo quando venga tenuto in mano dal conducente.”
Questo orientamento è stato confermato dal Tribunale di Pavia, Sez. III, 7 giugno 2021, n. 806, che ha ribadito come sia sufficiente il mero fatto di tenere il dispositivo in mano, indipendentemente dall’effettivo utilizzo. La ratio della giurisprudenza è chiara: “La ratio alla base del divieto è la necessità di impedire situazioni pericolose nella circolazione stradale, inducendo il guidatore a distrarsi ed a non avere il completo controllo del veicolo in movimento.”
Nessuna deroga per motivi di urgenza
La Cassazione civile, Sez. VI, 8 ottobre 2014, n. 21266 ha stabilito un principio inequivocabile: “Non ci sono scuse per chi risponde al cellulare mentre è al volante, non dotandosi di auricolare o vivavoce, neanche per il medico che risponde ad una chiamata di emergenza riguardante un paziente in fin di vita.”
Il principio di diritto emerso è che “l’esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da ‘stato di necessità’ ovvero da ‘adempimento del dovere’ postula una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile.” In sostanza, la semplice urgenza professionale o medica non giustifica la violazione della norma.
Controlli incrociati tra pattuglie
Il Tribunale di Firenze, 11 aprile 2016, n. 1405 ha chiarito un aspetto procedurale importante: “Non vi è dubbio che il caso di uso del cellulare al telefono su strada di scorrimento veloce possa non consentire la contestazione immediata ed il fermo dell’auto nel punto della violazione. Del tutto legittimo è dunque che la contestazione sia mossa da altra pattuglia dietro segnalazione via radio dell’agente avvistatore.”
Le implicazioni pratiche sono significative: se una pattuglia vi vede al telefono ma non può fermarvi immediatamente, può segnalarlo via radio ad altra pattuglia che procederà alla contestazione! 📡 Questo sistema di controllo incrociato è perfettamente legittimo e sempre più utilizzato dalle forze dell’ordine.
Validità dell’accertamento e onere della prova
Secondo l’art. 2700 Codice Civile sull’atto pubblico, “L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.”
La conseguenza è che il verbale di accertamento redatto dall’agente fa piena prova dei fatti in esso descritti. L’onere di dimostrare errori o irregolarità spetta interamente al trasgressore, che deve fornire prove concrete per confutare quanto attestato dal pubblico ufficiale.
Uso del telefono al semaforo
L’orientamento consolidato della giurisprudenza stabilisce che “è passibile di multa il conducente che, fermo al semaforo rosso, utilizzi il cellulare”. La ratio è che il veicolo è comunque “in marcia“ ai sensi della norma quando è fermo temporaneamente per esigenze del traffico con motore acceso.
La nozione di “dispositivi analoghi”
La giurisprudenza ha esteso il divieto dell’art. 173 a tutti i dispositivi elettronici che possano causare distrazione. Rientrano nel divieto smartphone e tablet, lettori MP3 e dispositivi multimediali, sistemi GPS portatili se richiedono uso delle mani, smartwatch per funzioni che richiedono manipolazione, e dispositivi di comunicazione radio non professionali. 📱
Il principio generale consolidato è che “il divieto opera indipendentemente dalla durata dell’utilizzo o dalla tipologia di funzione attivata sul dispositivo”. Quanto all’elemento soggettivo, “è sufficiente il dolo generico, consistente nella volontaria violazione del precetto normativo, senza necessità di ulteriori elementi finalistici”. Il momento consumativo della violazione si realizza “nel momento in cui il conducente toglie anche solo temporaneamente le mani dal volante per utilizzare il dispositivo”.
🛡️ Come contestare una multa: ricorso e opposizione
Il sistema duale di impugnazione
Gli automobilisti hanno due strade alternative per contestare una multa per uso del cellulare, come previsto dagli artt. 203 e 204-bis del Codice della Strada: il ricorso al Prefetto (procedimento amministrativo) e l’opposizione al Giudice di Pace (procedimento giurisdizionale). 📝⚖️
È fondamentale ricordare che “il ricorso al giudice di pace rende inammissibile il ricorso al prefetto, che non può più essere successivamente presentato” (art. 204-bis, comma 3 CdS). Si tratta di una scelta irreversibile che va ponderata attentamente.
Ricorso al Prefetto (art. 203 CdS)
Il ricorso al Prefetto rappresenta la via amministrativa per contestare la sanzione. Deve essere presentato entro 60 giorni dalla contestazione o notifica presso l’autorità competente del luogo dove è avvenuta la violazione. Si tratta di una procedura amministrativa completamente gratuita che non richiede necessariamente l’assistenza di un avvocato.
Il ricorrente può chiedere l’archiviazione del verbale per insussistenza della violazione, la modifica della sanzione in altra meno grave o la rateizzazione della pena pecuniaria. L’iter procedurale prevede tempi scanditi con precisione: presentazione del ricorso entro 60 giorni, trasmissione all’organo accertatore entro 30 giorni, controdeduzioni dell’organo di polizia entro altri 30 giorni e decisione finale del Prefetto entro 120 giorni complessivi.
I possibili esiti sono l’accoglimento con ordinanza di archiviazione motivata, il rigetto con ordinanza-ingiunzione per somma non inferiore al doppio del minimo più spese, oppure il silenzio-accoglimento se decorsi 120 giorni senza decisione.
Opposizione al Giudice di Pace (art. 204-bis CdS)
L’opposizione rappresenta la via giurisdizionale ed è disciplinata dall’art. 7 del D.Lgs. 150/2011 che prevede l’applicazione del rito del lavoro. Come stabilisce la norma: “L’opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.”
TERMINI E COMPETENZA:
- Termine: 30 giorni (60 se residente all’estero)
- Competenza: Giudice di Pace del luogo della violazione
- Rito: processo del lavoro (artt. 409 e ss. CPC)
COSTI:
- Contributo unificato: € 43,00
- Rischio soccombenza in caso di rigetto
Motivi di opposizione più frequenti
I vizi formali del verbale rappresentano spesso la strada più efficace per ottenere l’annullamento. Rientrano in questa categoria la mancata contestazione immediata quando possibile secondo l’art. 200 CdS, la notifica tardiva oltre 90 giorni secondo l’art. 201 CdS, errori negli elementi essenziali come data, ora, luogo o targa, la mancanza della sottoscrizione dell’agente accertatore, violazioni del contraddittorio e irregolarità nella notificazione secondo gli artt. 137 e ss. CPC 📋
I vizi sostanziali dell’accertamento riguardano invece il merito della contestazione. Si può invocare l’uso legittimo attraverso sistema vivavoce correttamente installato, lo stato di necessità in situazioni eccezionali documentabili, l’errore di persona o identificazione del veicolo, l’assenza del fatto materiale contestato, il vizio dell’elemento soggettivo per caso fortuito o forza maggiore, e l’incompetenza territoriale dell’organo accertatore. ⚖️
Non mancano i vizi procedurali che riguardano la mancanza dei presupposti per l’uso di strumentazioni tecniche, il difetto di taratura o manutenzione degli strumenti di rilevazione, violazioni delle prescrizioni del Codice di Procedura Penale e nullità degli atti per violazione di norme sostanziali. 🔍
La procedura davanti al Giudice di Pace
La fase introduttiva prevede il deposito del ricorso entro 30 giorni, la notificazione alla controparte entro 30 giorni dal deposito, la costituzione dell’amministrazione convenuta e l’eventuale richiesta di documenti secondo l’art. 7, comma 7, D.Lgs. 150/2011.
Durante la fase istruttoria il giudice può assegnare un termine per il deposito di documenti, disporre l’audizione delle parti su istanza o d’ufficio, ordinare una consulenza tecnica (raramente necessaria per violazioni CdS) e ammettere prova testimoniale limitata ai fatti direttamente percepiti.
La decisione può comportare una sentenza di accoglimento con annullamento totale o parziale della sanzione, oppure una sentenza di rigetto con conferma della sanzione e possibili spese processuali. Il termine per la decisione è di 6 mesi dal deposito del ricorso.
L’appello al Tribunale
L’art. 7, comma 12, D.Lgs. 150/2011 stabilisce che “Contro la sentenza del giudice di pace è sempre ammesso appello al tribunale in composizione monocratica”. Il termine è di 30 giorni dalla notificazione della sentenza, è necessaria l’assistenza obbligatoria di un avvocato e la competenza spetta al Tribunale del circondario dove ha sede il Giudice di Pace.
Sospensione dell’esecutività e costi
Durante il ricorso al Prefetto la procedura non sospende automaticamente l’esecuzione, mentre durante l’opposizione il ricorso non sospende l’esecutività del verbale, salvo istanza motivata di sospensione per gravi e fondati motivi secondo l’art. 7, comma 10, D.Lgs. 150/2011.
Il ricorso al Prefetto è completamente gratuito ma comporta il rischio di un’ordinanza-ingiunzione maggiorata in caso di rigetto. L’opposizione al Giudice di Pace richiede il contributo unificato di €43,00 per controversie fino a €5.000, spese di notificazione di circa €25-40, e comporta il rischio di soccombenza con spese processuali in caso di rigetto. È possibile richiedere il patrocinio a spese dello Stato per redditi bassi. 💰
📚 Casi pratici e situazioni particolari
Il telefono appoggiato all’orecchio ma spento
Una situazione interessante riguarda l’automobilista fermato con telefono all’orecchio ma effettivamente spento. In questo caso, se si riesce a dimostrare che il telefono era spento, la multa può essere annullata. Il principio è che deve sussistere l’effettivo utilizzo del dispositivo, anche se la giurisprudenza è molto rigorosa nel valutare queste situazioni.
L’uso del GPS sullo smartphone
L’utilizzo del navigatore sullo smartphone rappresenta una zona grigia che spesso genera confusione. Il principio generale è che risulta vietato se richiede di togliere le mani dal volante per impostare la destinazione o modificare il percorso durante la marcia. La soluzione consiste nell’utilizzare supporti fissi per il telefono e affidarsi esclusivamente ai comandi vocali. 🗺️
Risposta a chiamata di emergenza 112
Anche per le chiamate ai numeri di emergenza non esiste alcuna deroga senza l’uso di sistemi vivavoce. La raccomandazione è utilizzare sempre sistemi vivavoce anche per le emergenze, oppure accostare in sicurezza prima di effettuare la chiamata. 🚨
Veicolo fermo al semaforo
L’uso del telefono con veicolo fermo al semaforo è comunque vietato se il motore è acceso. La giurisprudenza consolidata stabilisce che “è passibile di multa il conducente che, fermo al semaforo rosso, utilizzi il cellulare” in quanto il veicolo rimane tecnicamente “in marcia” secondo l’interpretazione della norma.
Controllo documenti con telefono alla mano
Durante i controlli delle forze dell’ordine, essere fermati con il telefono in mano (anche se non in uso) è comunque sanzionabile. Il consiglio è riporre sempre il telefono in modo visibile durante i controlli per evitare equivoci. 👮♂️
❓ FAQ: Domande Frequenti
Posso usare gli auricolari wireless alla guida? Sì, purché non coprano entrambe le orecchie e il conducente mantenga adeguate capacità uditive. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie. L’importante è che l’auricolare non comprometta la percezione dei rumori del traffico.
Se pago subito, posso poi fare ricorso? Assolutamente no! Il ricorso al giudice di pace può essere presentato solo se il ricorrente non ha già provveduto al pagamento in misura ridotta. Il pagamento preclude qualsiasi impugnazione ed equivale all’accettazione della sanzione.
Quanto tempo ho per contestare una multa? I termini sono tassativi: 60 giorni per il ricorso al Prefetto e 30 giorni per l’opposizione al Giudice di Pace, che salgono a 60 se residente all’estero. Il decorso di questi termini comporta la decadenza dal diritto di impugnazione.
Posso usare lo smartwatch alla guida? Dipende dall’utilizzo: se richiede l’uso delle mani per essere azionato, è vietato. Per le chiamate, vale lo stesso principio del telefono e deve essere utilizzato solo tramite comandi vocali senza togliere le mani dal volante.
La multa vale anche per i ciclomotori? Sì, la normativa si applica a tutti i veicoli a motore, compresi ciclomotori e motocicli. Non esistono distinzioni tra diverse categorie di veicoli per quanto riguarda il divieto di uso del cellulare.
🎯 Conclusioni e consigli pratici
Punti chiave da ricordare
Questa guida ha evidenziato come il divieto sia assoluto senza sistemi vivavoce, senza alcuna deroga nemmeno per emergenze mediche. Le sanzioni aumenteranno significativamente nel 2025 con l’entrata in vigore delle nuove norme. Gli automobilisti hanno due strumenti di difesa alternativi tra loro, ma pagare subito preclude qualsiasi possibilità di ricorso. 🚫
Consigli per la sicurezza e la prevenzione
Prima di mettersi alla guida è fondamentale configurare correttamente il vivavoce, impostare il navigatore, attivare la modalità guida del telefono e preparare gli auricolari bluetooth. Durante la guida non bisogna mai togliere le mani dal volante per il telefono, utilizzare solo comandi vocali, accostare in sicurezza se necessario e silenziare le notifiche non essenziali. La prevenzione resta sempre la strategia migliore: un telefono configurato correttamente prima della partenza evita tentazioni pericolose durante il viaggio. 🛡️
L’importanza della sicurezza stradale
Ricordiamo che la distrazione alla guida con smartphone è una delle principali cause di incidenti in Italia. Oltre alle sanzioni pecuniarie, l’uso del cellulare può causare tragiche conseguenze per sé e per gli altri utenti della strada. La tecnologia deve essere al servizio della sicurezza, non rappresentare un pericolo.
Nessuna chiamata o messaggio vale una vita umana. 💙 L’obiettivo delle norme e delle sanzioni non è punitivo ma preventivo: salvare vite umane riducendo i comportamenti pericolosi alla guida.
L’evoluzione normativa
Il quadro normativo è in continua evoluzione, con un chiaro orientamento verso l’inasprimento delle sanzioni. È probabile che nei prossimi anni assisteremo a ulteriori modifiche volte a scoraggiare sempre più efficacemente l’uso improprio dei dispositivi elettronici alla guida. Rimanere aggiornati sulle novità legislative è essenziale per ogni automobilista responsabile.
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Ogni situazione richiede un’analisi specifica dei fatti e delle circostanze. La consulenza di un professionista esperto può fare la differenza tra l’accettazione di una sanzione ingiusta e il successo di un’opposizione fondata su solidi motivi di diritto.
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