Sinistro stradale: il responsabile è litisconsorte necessario

Sinistro stradale: il responsabile è litisconsorte necessario

La sentenza del Tribunale di Lecce n. 851/2021 (massima riportata in calce) ha ribadito il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il responsabile civile del danno deve essere chiamato in causa, quale litisconsorte necessario, nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore con azione diretta.

In particolare, la sentenza ha stabilito che tale litisconsorzio sussiste anche nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del Codice delle Assicurazioni, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, dello stesso decreto.

La ratio di tale litisconsorzio è duplice:

  • Da un lato, consente all’assicuratore di opporre al responsabile le eventuali clausole contrattuali limitative del rischio, inopponibili al terzo danneggiato.
  • Dall’altro lato, garantisce al responsabile la possibilità di intervenire nel giudizio e di estromettere l’assicuratore, riconoscendo la propria responsabilità.

In assenza di integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, la sentenza è da considerarsi inutiliter data e il procedimento deve essere dichiarato nullo.

La sentenza del Tribunale di Lecce conferma l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia e rappresenta un importante precedente per i danneggiati che intendano promuovere un’azione di risarcimento del danno derivante da sinistro stradale.

Conseguenze pratiche

La sentenza del Tribunale di Lecce ha le seguenti conseguenze pratiche:

  • I danneggiati che intendano promuovere un’azione di risarcimento del danno derivante da sinistro stradale devono sempre chiamare in causa, quale litisconsorte necessario, il responsabile civile.
  • In caso di omessa integrazione del contraddittorio, la sentenza è da considerarsi inutiliter data e il procedimento deve essere dichiarato nullo.

In particolare, tale obbligo sussiste anche nel caso in cui il danneggiato agisca con azione diretta nei confronti del proprio assicuratore, ai sensi dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni.


massima Tribunale di Lecce, sentenza n. 851/2021

In via preliminare, la Compagnia eccepisce la nullità della sentenza e del procedimento, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile del danno.

Rileva come, all’evidenza, il […] abbia agito ai sensi dell’art.141 cod. assicurazioni, mentre tale disciplina trova applicazione solo in caso di incidenti nei quali siano coinvolti due o più mezzi; ove avesse inteso agire ai sensi degli artt.2054 cod. civ., avrebbe dovuto citare in giudizio, a pena di inammissibilità, il responsabile civile del danno, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, cod. assicurazioni, sicché, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l’annullamento della sentenza ai sensi dell’art. 354 c.p.c.. (Cass. n. 7755/2020; Cass. n. 21896/2017).

2. Detta censura è fondata per quanto di ragione.

Ed invero, in disparte il nodo interpretativo dell’art.141 cod. ass., e la sua applicazione alle ipotesi in cui vi siano almeno due veicoli coinvolti nel sinistro, deve comunque rilevarsi, con effetto assorbente, la nullità della sentenza di primo grado, in quanto pronunciata in difetto di

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