Il Tribunale di Milano Γ¨ recentemente intervenuto su un caso significativo riguardante la responsabilitΓ di un istituto di credito per il ritardo nella chiusura di conti correnti, nonostante l’assenza di condizioni usurarie nei contratti di finanziamento. La vicenda processuale vede contrapposti un imprenditore, titolare di un’attivitΓ commerciale, e un importante istituto bancario con cui intratteneva diversi rapporti contrattuali. La controversia, conclusasi nel 2025, ha affrontato diversi profili di rilevanza giuridica: dall’analisi dell’usura soggettiva e oggettiva, ai doveri della banca nei confronti del cliente in fase di chiusura dei rapporti, fino alle conseguenze dell’illegittima segnalazione alle centrali rischi senza preavviso. Il giudice ha stabilito un importante principio in materia di responsabilitΓ bancaria per ritardo nella chiusura dei conti correnti richiesta dal cliente, condannando l’istituto al risarcimento del danno pur in assenza di usura nei contratti di finanziamento. La pronuncia mette in evidenza come, nonostante le banche possano legittimamente prevedere l’addebito delle rate di mutuo su conto corrente dedicato, esse siano comunque tenute a rispettare tempistiche ragionevoli nella chiusura del rapporto una volta estinto il finanziamento principale. Questo principio rappresenta un importante precedente per la tutela dei diritti dei correntisti, sottolineando che la richiesta di chiusura di un conto corrente deve essere evasa dall’istituto bancario in tempi tecnici ragionevoli, non potendosi protrarre per diversi mesi senza una valida giustificazione. La sentenza rappresenta una guida importante per valutare la correttezza dell’operato degli istituti bancari nella gestione dei rapporti con la clientela, specialmente nella fase di cessazione del rapporto, offrendo spunti interpretativi utili sia per il contenzioso bancario che per la definizione di best practices operative.
AVV. COSIMO MONTINARO – e-mail segreteria@studiomontinaro.it β‘οΈRICHIEDI UNA CONSULENZA β¬ οΈ
Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda processuale trae origine dall’azione promossa da un imprenditore, titolare di un’attivitΓ di ristorazione, nei confronti di un istituto bancario con cui intratteneva molteplici rapporti contrattuali. In particolare, l’attore aveva aperto nel settembre 2008 un conto corrente aziendale con affidamento ad un tasso annuo nominale del 14%, maturando a dicembre 2013 uno scoperto di poco superiore a 20.000 euro. Successivamente, nel gennaio 2011, aveva stipulato un contratto di mutuo al TAEG del 5,28% di circa 16.700 euro per l’acquisto di un autoveicolo, accumulando un debito residuo di circa 8.000 euro al dicembre 2013. In tale contesto di esposizione debitoria, il cliente sottoscriveva un nuovo contratto di mutuo a tasso fisso il 24 dicembre 2013 per consolidare le precedenti posizioni. Questo nuovo mutuo prevedeva un TAEG sensibilmente piΓΉ elevato rispetto al precedente, pari al 13,26%, circostanza che l’attore attribuiva ad una precedente segnalazione alla Centrale Rischi effettuata dalla banca senza il necessario preavviso. L’illegittimitΓ di tale segnalazione veniva successivamente accertata dall’Arbitro Bancario Finanziario con decisione del 2018. A seguito di questa pronuncia, il cliente sospendeva il pagamento delle ultime cinque rate del mutuo di consolidamento, ritenendo di vantare ragioni risarcitorie, e veniva nuovamente segnalato, sempre senza preavviso, al sistema di informazioni creditizie CRIF.
Elemento centrale della controversia era la contestazione relativa ai conti correnti: l’attore lamentava che, contestualmente alla concessione del mutuo di consolidamento, la banca avesse “sterilizzato” sia il conto corrente aziendale che quello personale, ritirando il libretto degli assegni e le carte elettroniche, mantenendoli attivi soltanto per l’addebito delle rate di mutuo e rifiutandosi di chiuderli nonostante le specifiche richieste avanzate dal cliente sin dal 2013. Tale circostanza aveva comportato l’addebito continuativo di costi, interessi e commissioni su conti essenzialmente inattivi. Solo a seguito di formali richieste presentate nel maggio e giugno 2020, la banca aveva proceduto alla chiusura dei conti, rispettivamente a dicembre 2020 e febbraio 2021, con un ritardo di diversi mesi rispetto alle istanze del correntista.
NORMATIVA E PRECEDENTI
La decisione del Tribunale di Milano si fonda su un’attenta analisi del quadro normativo in materia di usura, di obblighi di comunicazione preventiva per le segnalazioni alle centrali rischi e di rapporti bancari in generale. Relativamente all’usura, il Giudice ha richiamato l’articolo 644, comma 3, del codice penale, che disciplina l’usura in concreto o soggettiva, stabilendo che sono considerati usurari gli interessi che, anche se inferiori al tasso soglia, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro quando chi li ha promessi si trova in condizioni di difficoltΓ economica o finanziaria.
Nel caso specifico, il tasso medio degli altri finanziamenti chirografari alle imprese per il dicembre 2013 era del 10,47%, con un tasso soglia corrispondente del 17,08%. Il mutuo di consolidamento era stato concesso ad un TAN dell’11,25% e un TAEG del 13,26%, valori superiori alla media ma comunque inferiori alla soglia di usura. Considerando anche i costi accessori del conto corrente aziendale, quantificati in 50 euro trimestrali, il TAEG effettivo saliva al 13,78%, rimanendo comunque al di sotto della soglia critica.
Per quanto riguarda le segnalazioni alle centrali rischi, la sentenza ha fatto riferimento all’articolo 125, comma 3, del Testo Unico Bancario, che impone ai finanziatori di informare preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano informazioni negative a una banca dati. Tuttavia, il Giudice ha correttamente rilevato che tale norma si applica specificamente ai consumatori e non agli imprenditori individuali, per i quali trova invece applicazione l’articolo 4 del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, emanato dal Garante della Privacy. La sentenza richiama inoltre importanti precedenti in materia, tra cui la decisione del Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario n. 9311 del 20 ottobre 2016, che ha chiarito l’ambito di applicazione delle norme sulla privacy e sull’obbligo di preavviso anche per gli imprenditori persone fisiche, alla luce della normativa europea che configura il diritto alla riservatezza come diritto fondamentale dell’individuo.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale di Milano ha proceduto ad un’analisi approfondita di tutti gli aspetti della controversia, giungendo a conclusioni articolate sui diversi profili di responsabilitΓ contestati all’istituto bancario. In primo luogo, relativamente alla doglianza sull’usura, il Giudice ha escluso sia la configurabilitΓ dell’usura oggettiva che di quella soggettiva. Il tasso globale applicato, anche considerando i costi accessori del conto corrente, non risultava sproporzionato rispetto all’utilitΓ ricevuta di estinguere due posizioni debitorie preesistenti, una delle quali (lo scoperto di conto corrente) prevedeva giΓ un TAN del 14% e rappresentava i due terzi della debitoria estinta. Inoltre, la rateizzazione dello scoperto di conto corrente attraverso il mutuo rappresentava un vantaggio concreto per il cliente. Il Tribunale ha anche valutato la condizione economica del mutuatario al momento della conclusione del contratto, rilevando che, sebbene avesse giΓ maturato esposizioni significative verso altri istituti di credito, dalle certificazioni CRIF non emergevano situazioni debitorie anomale prima della stipula del mutuo contestato.
Particolarmente rilevante Γ¨ stata la valutazione del Tribunale in merito al mantenimento dei conti correnti. Il giudice ha riconosciuto che il metodo di pagamento puΓ² essere legittimamente stabilito dal creditore, che nel caso specifico aveva imposto l’addebito delle rate di mutuo sul conto corrente aziendale. Tale previsione conferiva una causa negoziale al mantenimento del conto fino alla conclusione della rateizzazione, avvenuta nel 2018. Tuttavia, il punto decisivo della controversia Γ¨ stato individuato nel ritardo ingiustificato con cui la banca ha dato seguito alle richieste formali di chiusura avanzate dal cliente nel maggio e giugno 2020, cui l’istituto ha risposto solamente a dicembre 2020 e febbraio 2021. Il Tribunale ha ritenuto che non vi fossero motivi tecnici che potessero giustificare tempistiche cosΓ¬ dilatate, configurando quindi una responsabilitΓ della banca per tale ritardo. La sentenza ha pertanto riconosciuto al cliente il diritto ad un risarcimento, quantificato equitativamente in 550 euro (350 euro per il conto professionale e 200 euro per quello personale), oltre rivalutazione e interessi legali.
In merito alle illegittime segnalazioni alla Centrale Rischi e al CRIF, il Tribunale ha ritenuto non provato il nesso causale tra le stesse e i danni patrimoniali lamentati dal cliente, in quanto non risultava dimostrata una reale preclusione all’accesso al credito. Al contrario, dalla documentazione prodotta in giudizio emergeva che l’attore aveva successivamente ottenuto un altro finanziamento da un diverso istituto bancario, e che i risultati economici della sua attivitΓ commerciale erano addirittura migliorati negli anni successivi alla contestata segnalazione. Il giudice ha quindi escluso la sussistenza tanto del danno patrimoniale quanto di quello non patrimoniale, non avendo l’attore fornito prova concreta a sostegno delle proprie allegazioni.
ESTRATTO DELLA SENTENZA
“Si ritiene tardiva questa chiusura non essendovi motivi tecnici ostativi che possano durare mesi; considerato che non vi Γ¨ prova dell’adempimento da parte della banca dell’avvenuto esercizio stragiudiziale del diritto alla copia della documentazione contabile ex art. 119 TUB, deve risarcirsi la somma equitativa (art. 1226 c.c.) di 350 per il conto professionale visto il costo mensile provato fino al 2020 e 200 euro per quello personale visto il numero di mesi intercorsi prima della chiusura del conto. Trattandosi di debito di valore la somma di 550β¬ va rivalutata all’indice medio Istat dei prezzi al consumo dal 1.6.2020 alla data della presente pronuncia e gli interessi legali decorrono dal 22.6.2021 alla data odierna sulla somma rivalutata annualmente oltre ulteriori interessi legali dalla data 8.3.2025 fino al soddisfo.”
(Tribunale di Milano, sentenza n. 1925/2025)
