Una recente pronuncia del Tribunale di Arezzo affronta un rilevante caso di responsabilità concorsuale in materia di sinistri stradali, offrendo importanti chiarimenti sul principio della c.d. “precedenza relativa“. La controversia giudiziaria vede contrapposti due automobilisti coinvolti in un incidente avvenuto presso un’intersezione stradale regolata da segnale di Stop. Il Giudice, nella sua articolata motivazione, ha elaborato un’approfondita disamina degli elementi probatori, giungendo a una ripartizione della responsabilità che si discosta dalla presunzione di pari colpa stabilita dall’art. 2054, comma secondo, del codice civile. Particolarmente interessante risulta l’analisi del comportamento del conducente che, pur godendo del diritto di precedenza, procedeva a velocità eccessiva rispetto alle condizioni ambientali, circostanza che ha inciso significativamente sulla quantificazione del danno risarcibile.
La sentenza si inserisce nel solco di quell’orientamento giurisprudenziale che invita a considerare il diritto di precedenza non come un privilegio assoluto, ma come una posizione che comporta comunque doveri di prudenza, specialmente in prossimità di intersezioni stradali. L’approccio adottato dal Tribunale di Arezzo si distingue per il minuzioso esame della dinamica del sinistro, con particolare riferimento all’analisi del verbale redatto dalle autorità intervenute sul luogo dell’incidente, alle testimonianze raccolte e agli accertamenti tecnici espletati mediante consulenza tecnica d’ufficio.
L’articolata motivazione offre spunti di notevole interesse sia sotto il profilo dell’accertamento della responsabilità nell’ambito degli incidenti stradali, sia relativamente ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, con un’attenta distinzione tra danno biologico, danno morale e danno dinamico-relazionale. Il provvedimento presenta inoltre profili di rilevanza in materia assicurativa, avendo il Tribunale affrontato anche questioni relative all’operatività della procedura di risarcimento diretto e ai rapporti tra compagnia assicurativa e assicurato.
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Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
Il contenzioso trae origine da un sinistro stradale verificatosi nel 2019, nel Comune di Arezzo, tra una Toyota Yaris, condotta dall’attore, e una BMW condotta dal convenuto. Secondo la ricostruzione fornita dall’attore, il conducente della BMW avrebbe omesso di arrestare il proprio veicolo al segnale di Stop presente all’intersezione e, nell’effettuare la manovra di svolta, sarebbe andato a collidere con la Toyota Yaris che stava transitando sulla strada principale. In conseguenza dell’incidente, l’attore riportava lesioni di notevole entità, tanto da rendere necessario il suo ricovero d’urgenza presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Donato di Arezzo, dove gli venivano diagnosticati cefalematoma fronto-parietale, dolore al rachide cervicale, alla spalla destra e allo scheletro costale. Ulteriori accertamenti diagnostici evidenziavano la frattura della VI e VII costa a sinistra e la frattura pluriframmentaria dell’acetabolo di destra.
La gravità delle lesioni riportate rendeva necessario un successivo ricovero presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi (Firenze), dove l’attore veniva sottoposto a trattamento chirurgico della frattura acetabolare. Seguiva un lungo e doloroso percorso riabilitativo, che comportava significative limitazioni funzionali e ripercussioni sulla qualità della vita del soggetto, impedendogli di svolgere numerose attività sportive e ricreative che erano parte integrante della sua quotidianità prima dell’incidente.
Mediante lettera raccomandata del 9 luglio 2019, l’attore avanzava una richiesta di risarcimento danni nei confronti del conducente della BMW e della sua compagnia assicurativa. Nonostante l’invio di ulteriore documentazione medica nelle date del 23 luglio 2019, 30 agosto 2019, 11 dicembre 2019 e 6 marzo 2020, la compagnia assicurativa comunicava, in data 19 marzo 2020, l’impossibilità di procedere alla formulazione di un’offerta. Successivamente, in data 25 giugno 2020, la compagnia informava di aver provveduto all’invio di un bonifico bancario per l’importo di euro 37.000,00, calcolato sulla base dell’applicazione di un concorso di colpa del 30% a carico dell’attore.
Quest’ultimo, con nota trasmessa a mezzo PEC in data 2 luglio 2020, contestava la sussistenza della presunta responsabilità concorsuale, affermando che il sinistro si era verificato per responsabilità esclusiva del convenuto e che, pertanto, la somma offerta dalla compagnia assicurativa veniva trattenuta solo a titolo di acconto sul maggior avere. Seguiva un tentativo di negoziazione assistita che si concludeva infruttuosamente, con il rifiuto della compagnia assicurativa di partecipare alla procedura.
Il convenuto si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione della dinamica fornita dall’attore. In particolare, sosteneva che l’impatto tra i due veicoli si era verificato quando la BMW aveva già impegnato l’intersezione, compiendo la manovra di immissione verso sinistra. Tale circostanza sarebbe stata avvalorata dalla tipologia di danni riportati dai mezzi: la BMW presentava danni nella parte posteriore, mentre la Toyota Yaris era danneggiata nella parte anteriore. Inoltre, il convenuto evidenziava che anche l’attore era stato sanzionato per violazione dell’art. 141 del Codice della Strada, per non aver tenuto una condotta di guida consona nell’approssimarsi all’intersezione. Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro, in regime di indennizzo diretto ex art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private.
Anche la compagnia assicurativa si costituiva in giudizio, sostenendo che dai rilievi effettuati dalla Polizia intervenuta emergeva una responsabilità maggiore in capo al veicolo condotto dal convenuto, ma che una percentuale – seppur inferiore – di responsabilità doveva essere attribuita anche all’attore. In particolare, quest’ultimo avrebbe omesso di regolare la propria velocità di marcia alle particolari condizioni presenti al momento dell’incidente (intersezione, orario notturno, scarsa visibilità), tant’è che gli era stata elevata una sanzione per eccesso di velocità ex art. 141 del Codice della Strada.
NORMATIVA E PRECEDENTI
La sentenza in esame si fonda su un articolato quadro normativo e giurisprudenziale in materia di responsabilità da circolazione stradale e risarcimento del danno. Il fulcro della decisione ruota attorno all’interpretazione dell’art. 2054 del codice civile e alle prescrizioni contenute nel Codice della Strada, con particolare riferimento agli obblighi di prudenza che gravano sui conducenti.
L’art. 2054, comma secondo, c.c. stabilisce che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. Tale presunzione di pari responsabilità rappresenta il punto di partenza dell’analisi del giudice, il quale verifica se, nel caso concreto, sussistano elementi sufficienti per superare detta presunzione e giungere all’accertamento di un diverso grado di responsabilità in capo ai conducenti coinvolti nel sinistro.
Di particolare rilevanza risulta l’art. 145, comma quinto, del d.lgs. n. 285 del 1992 (c.d. Codice della Strada), che prescrive espressamente che “i conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall’autorità competente ai sensi dell’art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale”. Nel caso di specie, il convenuto risulta aver violato tale disposizione, omettendo di arrestarsi al segnale di Stop posto all’intersezione.
Parallelamente, il Tribunale richiama l’art. 141 del Codice della Strada, che impone a tutti i conducenti l’obbligo di regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose. In particolare, il comma terzo della medesima norma stabilisce che il conducente deve regolare la velocità, tra l’altro, anche “in prossimità delle intersezioni”.
In questo contesto normativo si inserisce il richiamo alla giurisprudenza della Suprema Corte, che ha elaborato il principio secondo cui “in tema di responsabilità da sinistri stradali, il conducente favorito dal diritto di precedenza non deve abusarne ed è, pertanto, tenuto a moderare la velocità in prossimità di un incrocio, per essere in grado di affrontare qualsiasi evenienza, anche il mancato rispetto della precedenza spettantegli da parte di terzi” (Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza n. 30989 del 16.07.2015). Tale principio giurisprudenziale costituisce il fondamento della decisione del Tribunale di Arezzo, che attribuisce una concorrente responsabilità anche al conducente che godeva del diritto di precedenza.
Con riferimento al profilo probatorio, la sentenza richiama l’art. 2700 c.c., in base al quale gli atti pubblici fanno “piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”. Sulla base di tale principio, il verbale redatto dagli agenti della Polizia Stradale intervenuti sul luogo del sinistro assume un valore probatorio particolarmente qualificato.
Per quanto concerne la quantificazione del danno, il Tribunale fa riferimento ai criteri previsti dalle Tabelle del Tribunale di Milano per le macro-invalidità (invalidità superiore al 9%) e alla Tabella per il calcolo del danno biologico di lieve entità, elaborata sulla base di quanto disposto all’art. 5 della legge 05.03.2001, n. 57, e del D.M. Sviluppo Economico 12.06.2007 e successive modifiche.
In materia di danno non patrimoniale, la decisione richiama la giurisprudenza di legittimità che ha affermato l’autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, precisando che “il danno morale, dunque, non è suscettibile di accertamento medico-legale e pertanto deve essere considerato in maniera autonoma rispetto al danno biologico e degno di autonoma tutela” (Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 25164 del 28.09.2020/10.11.2020).
Infine, per quanto riguarda l’aspetto assicurativo, la sentenza fa riferimento all’art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private), che disciplina la procedura di risarcimento diretto nei casi di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale di Arezzo, nell’affrontare la complessa questione sottoposta al suo giudizio, elabora un’articolata motivazione che si sviluppa attraverso l’analisi di molteplici profili, con particolare riferimento all’accertamento della dinamica del sinistro stradale e alla conseguente attribuzione della responsabilità, alla quantificazione dei danni subiti dall’attore, alla valutazione della domanda di garanzia e manleva avanzata dal convenuto nei confronti della propria compagnia assicurativa, nonché alla disamina della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto.
