Temporaneità missione staff leasing – Tribunale Brescia 2026

La temporaneità della missione è inderogabile anche nella somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing). Un lavoratore era stato somministrato presso lo stesso utilizzatore per complessive 49 mensilità mediante contratto iniziale a termine e 6 proroghe dal 2020 al 2024, assumendo status di tempo indeterminato con l’agenzia dal novembre 2021. Le mansioni erano identiche (operatore mezzi speciali presso aeroporto in provincia di Brescia), con orario da 24 a 30 ore settimanali. La questione di diritto verteva sulla temporaneità della missione inderogabile ex art. 5 par. 5 Direttiva 2008/104/CE anche per staff leasing, invocando disapplicazione dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 81/2015 (che esclude limiti oltre 24 mesi per lavoratori stabilizzati dall’agenzia) e conversione del rapporto con utilizzatore per reiterazione abusiva oltre 36 mesi (limite CCNL).

Il Tribunale ha accolto la domanda, dichiarando costituito rapporto subordinato a tempo indeterminato e pieno con l’utilizzatore dal superamento dei 36 mesi, disapplicando l’art. 31 D.lgs 81/2015 per contrasto con principi eurounitari (CGUE C-681/18, C-232/20). La temporaneità della missione inderogabile richiede misure anti-abuso nazionali; reiterazioni senza spiegazione oggettiva eccedono lasso “ragionevolmente temporaneo“, eludendo tutele contro perpetuazione precarietà nonostante stabilizzazione agenzia.

Massima della sentenza

“Osserva il Giudice che la presente controversia afferisce ad un contratto di somministrazione e proroghe che si sono succeduti dal 2020 al luglio 2024, con contratto a tempo indeterminato tra parte ricorrente e l’agenzia di lavoro interinale dal novembre 2021. […] Non sussiste nessun dubbio, dunque che, in base ai principi eurounitari lo svolgimento di missioni successive del medesimo lavoratore per l’espletamento di identiche mansioni presso la stessa impresa, qualora la durata complessiva della prestazione lavorativa somministrata superi un lasso di tempo che possa essere incluso nel concetto di temporaneità, può essere considerata somministrazione irregolare con conseguente possibilità per il lavoratore di chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore. […] L’art. 31, comma 1, D.lgs. 81/2015 (che consente missioni >24 mesi con lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’agenzia senza conversione) va disapplicato per contrasto con l’art. 5, par. 5, Direttiva 2008/104/CE, poiché non garantisce misure contro abusi e perpetua situazioni non temporanee“