📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto del lavoro – Somministrazione di lavoro (staff leasing)
- Oggetto: Costituzione rapporto a tempo indeterminato con utilizzatore per superamento limite temporaneità missioni – Disapplicazione art. 31 D.Lgs. 81/2015
- Normativa: Direttiva 2008/104/CE, artt. 1, 5, 6, art. 31 D.Lgs. 81/2015, art. 28bis CCNL somministrazione, artt. 1344, 1418 c.c.
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- Parole chiave: somministrazione a tempo indeterminato, staff leasing, temporaneità missione, limite 36 mesi, frode alla legge, disapplicazione normativa
In tema di somministrazione di lavoro, il requisito della temporaneità della missione presso l’utilizzatore costituisce un requisito inderogabile anche nel caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing), sicché la normativa nazionale che consente missioni illimitate nel tempo per il lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’agenzia deve essere disapplicata come in contrasto con il diritto comunitario, operando il limite massimo di 36 mesi come parametro di ragionevole temporaneità ai fini della frode alla legge ex art. 1344 c.c..
Il Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, con sentenza del 2026, ha affrontato la questione della temporaneità delle missioni nel caso di somministrazione a tempo indeterminato. La pronuncia chiarisce che il requisito della temporaneità della missione è funzionale a valorizzare la funzione di politica attiva del lavoro del contratto di somministrazione e a prevenire abusi. Il giudice ha evidenziato che la missione senza limiti temporali consentirebbe di eludere le tutele a salvaguardia della tendenziale stabilità del rapporto di lavoro e di invertire il rapporto di eccezione a regola tra somministrazione e rapporto a tempo indeterminato. Il principio è stato ribadito: la normativa nazionale che non prevede limiti temporali alla missione per il lavoratore a tempo indeterminato è in contrasto con la Direttiva 2008/104/CE e deve essere disapplicata.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Interpretazione conforme della Direttiva 2008/104/CE da parte della Corte di Giustizia UE (sentenze C-681/18 e C-232/20)
- Distinzione tra rapporto a tempo indeterminato con l’agenzia e temporaneità della missione presso l’utilizzatore
- Frode alla legge ex art. 1344 c.c. nel caso di reiterazione missioni oltre il limite di temporaneità
- Disapplicazione dell’art. 31, comma 1, D.Lgs. 81/2015 come modificato dall’art. 8 D.L. 104/2020
- Applicabilità del limite dei 36 mesi ex art. 28bis CCNL anche alla somministrazione a tempo indeterminato
- Conflitto tra normativa nazionale e principi comunitari della stabilità occupazionale
- Indennità risarcitoria per mancata tutela del lavoratore: parametri di liquidazione
- Riammissione in servizio del lavoratore presso l’utilizzatore
