Carta docente per precari: diritto al beneficio per supplenze annuali ex art. 4 L. 124/1999 – Tribunale Brescia 2026

La Carta docente ex art. 1 c. 121 L. 107/2015 spetta ai docenti a tempo determinato con supplenze annuali ex art. 4 L. 124/1999 per violazione clausola 4 Accordo Quadro in assenza ragioni oggettive discriminazione. Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 2026, ha accolto il ricorso del docente precario condannando il ministero a riconoscere la Carta elettronica per aggiornamento e formazione per anni scolastici con supplenze su cattedre vacanti fino al termine dell’anno scolastico. La parte ricorrente docente a tempo determinato aveva dedotto prestazione di servizio mediante contratti a termine per anni scolastici dal 2020 al 2025, lamentando mancato riconoscimento della Carta docente dell’importo di circa [OMISSIS] euro annui prevista dalla normativa nazionale esclusivamente per personale assunto a tempo indeterminato. Il ministero convenuto aveva chiesto rigetto del ricorso sostenendo inammissibilità e infondatezza della domanda.​

Il Tribunale ha disapplicato l’art. 1 c. 121 L. 107/2015 per contrasto con clausola 4 Accordo Quadro self executing che vieta discriminazioni tra lavoratori a termine e indeterminati in situazioni comparabili. Il Giudice ha richiamato Cass. 29961/2023 secondo cui la taratura annua del beneficio evidenzia connessione con didattica annuale, sicché docenti precari con prestazione pienamente comparabile devono ricevere analogo trattamento. Il Tribunale ha precisato che sono comparabili le supplenze su cattedre vacanti su organico di diritto o di fatto fino al termine anno scolastico ex art. 4 cc. 1-2 L. 124/1999, trattandosi di supplenze destinate a protrarsi per intera durata attività didattica su cattedre specifiche con nesso certo tra formazione docente e funzionalità rispetto ai discenti. Il Giudice ha escluso rilevanza dell’eventuale orario ridotto rispetto alle 18 ore standard, ritenendo che la taratura sull’intero anno scolastico renda irrilevante il minor impegno orario ai fini del beneficio. Il Tribunale ha condannato il Ministero al riconoscimento della Carta con stessa forma e vincoli di destinazione previsti per personale a tempo indeterminato, escludendo liquidazione somma liquida che vanificherebbe impianto normativo finalizzato ad assicurare beni e servizi formativi.​

Estratto della sentenza

“L’avere il legislatore riferito quel beneficio all’anno scolastico non consente di escludere da un’identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l’ordinamento scolastico, abbia analoga taratura….Essi infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento. […] Possa invece essere utile il disposto dei commi 1 e 2 dell’art.4, l. 124/1999, dedicati rispettivamente alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili (c.d. vacanza su organico di diritto) e non vacanti ma di fatto disponibili (c.d. vacanza su organico di fatto) entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico, ivi compresa l’ipotesi di copertura di ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario; […] nei casi di cui alla lett. c), la relazione tra supplenza e didattica annua è chiaramente enunciata, trattandosi di ‘supplenze destinate a protrarsi per l’intera durata dell’attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo’; […] rispetto alle citate tipologie di incarico ‘si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall’assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo'”

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