๐ LA VICENDA
- Materia: Previdenza โ Ammortizzatori sociali
- Oggetto: Accertamento diritto alla NASpI a seguito di dimissioni per giusta causa
- Parole chiave: NASpI, dimissioni per giusta causa, omesso pagamento retribuzioni, disoccupazione involontaria
Il lavoratore che rassegna le dimissioni per giusta causa a causa del mancato pagamento delle retribuzioni ha diritto a percepire lโindennitร di disoccupazione (NASpI), in quanto lo stato di disoccupazione deve considerarsi involontario ai sensi della normativa vigente.
Il Tribunale di Catania ha accolto il ricorso di un lavoratore che si era visto negare lโindennitร NASpI dallโente previdenziale. Questโultimo sosteneva che la cessazione del rapporto non fosse dipesa da una โdisoccupazione involontariaโ. Il Giudice ha invece ribadito che il mancato pagamento della retribuzione per un periodo significativo (nel caso di specie, oltre due mensilitร ) integra una violazione degli obblighi contrattuali tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro. In tale scenario, le dimissioni non sono frutto di una libera scelta del dipendente ma sono indotte dallโinadempimento datoriale, configurando dunque unโipotesi di disoccupazione involontaria tutelata dal sistema previdenziale.
โ๏ธ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Criteri di accertamento della โgiusta causaโ nelle dimissioni ai sensi dellโart. 2119 c.c.
- Obbligo dellโente previdenziale di erogare la prestazione pur in presenza di contestazioni sulla natura delle dimissioni
- Valutazione della gravitร dellโinadempimento datoriale relativo al pagamento della retribuzione
- Inapplicabilitร delle sanzioni per disoccupazione volontaria in caso di mancato versamento degli stipendi
- Decorrenza e durata dellโindennitร NASpI in base alla contribuzione accreditata nel quadriennio precedente