Spettanza della NASpI in caso di dimissioni per giusta causa per mancato pagamento delle retribuzioni โ€“ Tribunale Catania 2026

๐Ÿ“Œ LA VICENDA

  • Materia: Previdenza โ€“ Ammortizzatori sociali
  • Oggetto: Accertamento diritto alla NASpI a seguito di dimissioni per giusta causa
  • Parole chiave: NASpI, dimissioni per giusta causa, omesso pagamento retribuzioni, disoccupazione involontaria

Il lavoratore che rassegna le dimissioni per giusta causa a causa del mancato pagamento delle retribuzioni ha diritto a percepire lโ€™indennitร  di disoccupazione (NASpI), in quanto lo stato di disoccupazione deve considerarsi involontario ai sensi della normativa vigente.

Il Tribunale di Catania ha accolto il ricorso di un lavoratore che si era visto negare lโ€™indennitร  NASpI dallโ€™ente previdenziale. Questโ€™ultimo sosteneva che la cessazione del rapporto non fosse dipesa da una โ€œdisoccupazione involontariaโ€œ. Il Giudice ha invece ribadito che il mancato pagamento della retribuzione per un periodo significativo (nel caso di specie, oltre due mensilitร ) integra una violazione degli obblighi contrattuali tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro. In tale scenario, le dimissioni non sono frutto di una libera scelta del dipendente ma sono indotte dallโ€™inadempimento datoriale, configurando dunque unโ€™ipotesi di disoccupazione involontaria tutelata dal sistema previdenziale.


โš–๏ธ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Criteri di accertamento della โ€œgiusta causaโ€ nelle dimissioni ai sensi dellโ€™art. 2119 c.c.
  • Obbligo dellโ€™ente previdenziale di erogare la prestazione pur in presenza di contestazioni sulla natura delle dimissioni
  • Valutazione della gravitร  dellโ€™inadempimento datoriale relativo al pagamento della retribuzione
  • Inapplicabilitร  delle sanzioni per disoccupazione volontaria in caso di mancato versamento degli stipendi
  • Decorrenza e durata dellโ€™indennitร  NASpI in base alla contribuzione accreditata nel quadriennio precedente