📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto del lavoro – Previdenza sociale
- Oggetto: Accesso al Fondo di Garanzia INPS per TFR non corrisposto da datore sottoposto a liquidazione giudiziale chiusa per mancanza di attivo
- Normativa: art. 2 L. 297/1982, art. 208 D.Lgs. 14/2019, art. 2 D.Lgs. 82/1990
- Parole chiave: Fondo di Garanzia INPS TFR – liquidazione giudiziale chiusa mancanza attivo – INPS contestazione quantum TFR – autonomia rapporto previdenziale
L’INPS non può contestare il quantum del TFR accertato giudizialmente tra lavoratore e datore di lavoro ai fini dell’intervento del Fondo di Garanzia. Il Tribunale di Trani accoglie il ricorso di un lavoratore che aveva ottenuto decreto ingiuntivo per TFR dopo la chiusura della liquidazione giudiziale del datore per mancanza di attivo. L’INPS aveva rigettato la domanda eccependo sproporzione tra durata rapporto, contribuzione versata ed entità del TFR. Il Giudice ribadisce che il rapporto previdenziale è autonomo rispetto al rapporto di lavoro: l’INPS può opporre solo eccezioni interne al rapporto previdenziale (requisiti accesso Fondo), non eccezioni interne al rapporto di lavoro (quantum TFR). In caso di chiusura liquidazione per totale mancanza attivo, non serve esperire esecuzione forzata contro datore tornato in bonis.
Massima
«Il lavoratore può conseguire il pagamento del t.f.r. dal Fondo di garanzia costituito presso l’INPS ai sensi dell’art. 2 della l. n. 297 del 1982, ove, accertata l’insolvenza del datore con sentenza dichiarativa di fallimento, dimostri di essere stato ammesso al passivo ovvero, in mancanza, che l’esame della domanda tardiva di insinuazione è stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, sempre che, in tal caso, prima di agire per la condanna del Fondo, abbia esperito l’azione esecutiva contro il datore di lavoro tornato “in bonis” e il patrimonio di quest’ultimo sia risultato incapiente. […] Nel caso di specie, poiché la procedura di liquidazione giudiziale è stata chiusa dal Tribunale di Bari in data 17/7/2023 per mancanza totale di attivo, il lavoratore non era tenuto ad espletare ulteriori procedimenti di esecuzione forzata. […] Il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui all’art. 2 della legge 29 maggio 1982, n.297, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell’esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all’esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all’INPS e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia. […] In sostanza, il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria, con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro. La particolarità è data dal fatto che l’interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l’assunzione da parte dell’ente previdenziale, in caso di insolvenza del datore di lavoro, di un’obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro. In altri termini, il diritto alla prestazione del Fondo nasce non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale ed in presenza dei già ricordati presupposti previsti dalla legge, ossia: a) l’insolvenza del datore di lavoro e l’accertamento del credito nell’ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste; b) la formazione di un titolo giudiziale e l’esperimento non satisfattivo dell’esecuzione forzata. L’evidenziata autonomia del rapporto previdenziale tra lavoratore ed ente gestore rispetto a quello retributivo tra lavoratore e datore di lavoro ha posto il problema di stabilire se tra i due rapporti vi sia o meno una relazione di “astrazione totale”, ossia – detto altrimenti – se l’INPS possa contestare il credito del lavoratore per t.f.r. e, quindi, negare l’operatività della garanzia ex art. 2 della l. n. 297 del 1982. Ritiene questo Giudice che la natura autonoma dell’obbligo di corresponsione della prestazione impedisca all’INPS di opporre eccezioni derivanti da ragioni “interne” al rapporto di lavoro, ma non quelle che attengono ai requisiti necessari per accedere alla tutela assicurativa e che – per converso – sono “interni” al rapporto previdenziale. Nel caso di specie le contestazioni mosse dall’INPS attengono al fronte interno del rapporto di lavoro e non di quello previdenziale, sicchè esse non possono assurgere a motivo ostativo dell’intervento del Fondo. […]
