📌 LA VICENDA
- Materia: Contratti bancari – Conto corrente e apertura di credito
- Oggetto: Idoneità probatoria estratti conto parziali – Onere di specifiche contestazioni – Giudizio di rinvio dopo cassazione
- Normativa: art. 1832 c.c., art. 1857 c.c., art. 2033 c.c., art. 392 c.p.c.
- Giurisprudenza conforme: Cass., ord. 16041/2023; Cass., n. 2751/02; Cass., n. 12233/03; Cass., n. 21092/16; Cass., n. 17242/06; Cass., n. 29415/2020; Cass., n. 9526/19; Cass., n. 11543/2019; Cass., sez. III, n. 22551/2018
- Parole chiave: estratti conto parziali, specifiche contestazioni, illegittimi addebiti, onere probatorio banca, apertura di credito ipotecaria
La necessità della produzione integrale degli estratti conto si pone solo quando sia stata accertata l’illegittimità di addebiti annotati dalla banca a carico del correntista che alterano le risultanze del conto; in assenza di illegittimi addebiti accertati, gli estratti conto parziali provano il saldo a favore della banca salvo specifiche contestazioni. La Corte d’Appello di Bologna, in giudizio di rinvio dopo cassazione con ordinanza n. 16041/2023, ha accolto la domanda riconvenzionale della banca condannando il correntista al pagamento di oltre € 2.300.000,00 quale saldo debitore di apertura di credito ipotecaria. Il debitore aveva eccepito l’inidoneità probatoria degli estratti conto prodotti dalla banca in quanto non integrali e mai ricevuti. La Corte, richiamando l’orientamento nomofilattico, ha ribadito che ai sensi degli artt. 1832 e 1857 c.c. l’estratto conto prova il saldo a favore della banca ove il correntista non sollevi specifiche contestazioni, precisando che la produzione integrale degli estratti dall’apertura del rapporto è necessaria solo quando siano stati accertati illegittimi addebiti. Nel caso di specie, le contestazioni del cliente erano risultate generiche e non erano stati evidenziati addebiti illegittimi.
Massima
“In ossequio alle statuizioni contenute nella predetta ordinanza 16041/2023, la Corte d’appello in sede di rinvio è ora tenuta ad accertare se [OMISSIS] abbia sollevato (come lui sostiene) o no (come sostiene invece la [OMISSIS]) specifiche contestazioni avverso gli estratti conto prodotti. In proposito, dall’esame degli atti difensivi e dei documenti di causa, si evince che il debitore opponente, nei tre gradi di giudizio (nel presente è invece contumace) ha contestato tutti i contratti di conto corrente e mutuo (pagg.79-81 della memoria del 24.5.2010), tra i quali anche il conto corrente n.[OMISSIS] relativo al mutuo ipotecario del 1.7.2008 per cui è causa, deducendo la nullità, annullabilità anche ex art.1439, 1175 e 1375 c.c. per abuso del diritto con conseguente inefficacia, risoluzione o estinzione di ogni atto, contratto, rapporto relativo a tutti i rapporti di conto corrente intrattenuti con la banca, condanna alla restituzione di ogni somma illecitamente incassata e risarcimento del danno da liquidarsi in euro [OMISSIS], nonché la nullità ed inefficacia delle condizioni generali dei predetti contratti (anche il n.[OMISSIS]) nella parte relativa alla determinazione degli interessi ultralegali, alla capitalizzazione degli interessi competenze e spese con condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite a tale titolo comprese le CMS non pattuite per iscritto. In relazione agli estratti conto al 31.12.2008 prodotti sub doc.27 al fine di provare la fondatezza della domanda riconvenzionale spiegata dalla banca, [OMISSIS] ha eccepito di non averli mai ricevuti e comunque la loro inidoneità probatoria in quanto incompleti e non integrali. Orbene, sotto il primo profilo, come già ben evidenziato dalla Corte di Appello di Bologna nella sentenza 1864/2018, confermata dalla Suprema Corte sul punto e dunque passata in giudicato nella parte de qua, “le doglianze del [OMISSIS] sono state formulate in via del tutto generica, senza fornire il benchè minimo elemento a conferma del ritenuto superamento, per esempio, del tasso usura, all’anatocismo concretamente applicato, a spese e commissioni non dovute e l’onere di provare il proprio diritto di ripetizione ex art.2033 c.c. era totalmente a suo carico, onere che non ha assolto limitandosi a sostenere che la Banca non gli avrebbe mai trasmesso alcuna documentazione nonostante nessuna doglianza sotto tale profilo risulti aver sollevato nel corso dei vari pluriennali rapporti bancari, per poi contestare la documentazione contabile prodotta da controparte anche in relazione al c/c n.[OMISSIS] e n.[OMISSIS] senza chiarire in quale altro modo, diverso dalla produzione degli estratti conto, la [OMISSIS] avrebbe potuto assolvere il proprio onere probatorio, pretendendo di affidarsi ad una ctu esplorativa e priva, a questo punto, seguendo il suo assunto, dei necessari supporti documentali (la Suprema Corte ha avuto occasione di chiarire che la parte che deduca l’illegittimo addebito di interessi usurari, oltre a formulare contestazioni specifiche indicando in che termini e in quale periodo sarebbe avvenuto tale superamento, ha l’onere di produrre i decreti ministeriali di riferimento, non essendo agli stessi applicabile il principio iura novit curia, trattandosi di atti amministrativi; sul tema Cass. S.U. n.9941/2009; Cass. 15065/2014). Parimenti generiche e prive di collegamento con le effettive operazioni di investimento per cui è causa risultano le censure di invalidità delle stesse”. Sotto il secondo profilo, le risultanze degli estratti conto al 31.12.2008 relativi al c/c [OMISSIS] non risultano essere mai stati contestati dal cliente. Invero, [OMISSIS] assume di non averli contestati in quanto mai ricevuti. Tuttavia, anche per i suddetti estratti vale la considerazione effettuata dalla Corte di Appello in relazione al c/c n.[OMISSIS] oggetto del decreto ingiuntivo nella sentenza 1064/2018, confermata in parte qua, secondo la quale “è assolutamente inverosimile che il [OMISSIS] abile imprenditore abituato ad operare con istituti di credito e in sofisticati strumenti finanziari, abbia intrattenuto rapporti con [OMISSIS] per lunghi anni senza mai ricevere alcuna documentazione e i relativi estratti conto (se così fosse l’avrebbe formalmente richiesta mentre invece istanze in tal senso risultano solo a partire dal mese di marzo 2009)”.
