Plausibilità dell’ipotesi causale non equivale a probabilità prevalente – Corte di Appello di Venezia 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Responsabilità sanitaria – Nesso di causalità
  • Oggetto: Rabdomiolisi iatrogena – Danno biologico permanente
  • Normativa: art. 1218 c.c., art. 1228 c.c., art. 302 c.p.c.
  • Giurisprudenza conforme: Cass. civ., sez. III, 20 agosto 2018, n. 20812; Cass. civ., 10 giugno 2021, n. 10206; Cass. civ., 29 ottobre 2024, n. 29077; Cass. civ., 20 agosto 2025, n. 20805
  • Parole chiave: nesso causale, più probabile che non, plausibilità ipotesi, probabilità prevalente, consulenza tecnica ufficio

In tema di responsabilità sanitaria, la plausibilità di un’ipotesi causale prospettata dal consulente tecnico non equivale alla probabilità prevalente richiesta dall’ordinamento civile per l’accertamento del nesso di causalità. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 2026, ha rigettato l’appello degli eredi di un paziente deceduto che lamentavano danni biologici permanenti da rabdomiolisi iatrogena, confermando la sentenza del Tribunale di Vicenza. La pronuncia afferma che il riconoscimento del danno permanente richiede che il nesso causale sia dimostrato con un grado di certezza superiore al semplice possibile, ossia secondo il criterio del più probabile che non, e che la mera plausibilità di una sequenza causale ipotizzata non raggiunge tale soglia probatoria. La Corte ha confermato il risarcimento del solo danno biologico temporaneo e ha condannato le appellanti al pagamento delle spese processuali.

Massima

Occorre premettere che nel giudizio di responsabilità sanitaria l’attore deve provare, anche per presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta sanitaria e evento lesivo (aggravamento o nuova patologia); il debitore risponde poi (nel diverso ambito del nesso eziologico alternativo) solo dopo che tale prima soglia probatoria sia stata superata. È onere del danneggiato offrire la dimostrazione del nesso nei termini del più probabile che non e non di mera possibilità scientifica astratta. La CTU costituisce mezzo di ausilio al giudice nella valutazione dei fatti; ove il giudice aderisca alle sue conclusioni adeguatamente motivate e svolte nel contraddittorio, la motivazione per relationem è sufficiente e non è richiesta una autonoma riscrittura del ragionamento tecnico, fermo restando il controllo di coerenza logico-scientifica. La semplice contrapposizione delle valutazioni del CTP non è idonea, da sola, a scalfire la tenuta della CTU aderente ai canoni metodologici riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità. Inoltre, la consulenza di parte non ha valore probatorio autonomo e non può sostituire l’onere dimostrativo gravante sull’attore; se la CTU è completa e coerente, non s’impone né la rinnovazione dell’indagine, né la convocazione a chiarimenti, salvo puntuali e decisive lacune che qui non ricorrono […] Le risposte del CTU alle osservazioni del dott. [OMISSIS] riconoscono come plausibile, e una ipotesi da prendere in considerazione la sequenza congetturale che collega rabdomiolisi, disventilazione meccanica e ipossiemia al peggioramento delle condizioni encefaliche in contesto di encefalopatia vascolare cronica. Nondimeno, il CTU ha espressamente riaffermato che tale tesi non supera la soglia del più probabile che non con riferimento a postumi neurologici permanenti, difettando riscontri oggettivi clinico-strumentali e laboratoristici idonei a distinguere, con sufficiente specificità, l’apporto causale della rabdomiolisi rispetto alla preesistente patologia cerebro-vascolare che secondo la stessa CTU spiega il quadro residuo.