📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto di famiglia – Divorzio
- Oggetto: Assegno divorzile e ripetibilità somme erogate – Onere di allegazione e prova dei sacrifici in matrimonio
- Normativa: Art. 5 comma 6 L. 898/1970; artt. 156, 1176 comma 2, 2041 c.c.; art. 342 c.p.c.
- Giurisprudenza conforme: Cass. S.U. (condictio indebiti e ripetibilità assegno); Cass. 5605/2020 (distinzione assegno separazione/divorzio); Cass. 4327/2022, 16809/2019, 12196/2017 (tenore di vita e permanenza vincolo)
- Parole chiave: assegno divorzile, ripetibilità somme, onere allegazione sacrifici, condictio indebiti, insussistenza presupposti ab origine
Il coniuge richiedente l’assegno divorzile deve provare che la propria condizione economica deteriore sia riconducibile al ruolo assunto in matrimonio e a sacrifici concordati con l’altro coniuge, non bastando il mero squilibrio reddituale, e in caso di accertamento giudiziale di insussistenza ab origine dei presupposti opera la condictio indebiti con ripetibilità integrale delle somme erogate.
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 2026, ha respinto il ricorso di una donna contro la sentenza della Corte d’Appello di Bologna che aveva revocato l’assegno divorzile riconosciuto in primo grado e disposto la restituzione delle somme percepite dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. La decisione, confermando l’orientamento delle Sezioni Unite in materia di ripetibilità, ha ribadito che l’inottemperanza all’onere probatorio circa la riconducibilità della situazione economica svantaggiata alle scelte familiari concordate comporta l’insussistenza ab origine del diritto all’assegno, con conseguente piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate secondo la regola generale civilistica.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Trattazione dei presupposti della condictio indebiti e ripetibilità delle somme erogate a titolo di assegno divorzile secondo principio Sezioni Unite con distinzione tra rivalutazione condizione richiedente (ripetibilità integrale) e rivalutazione condizione obbligato (irripetibilità)
- Discussione della distinzione tra assegno di separazione ex art. 156 c.c. e assegno divorzile ex art. 5 L. 898/1970, con diversa rilevanza del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e della permanenza del vincolo coniugale
- Analisi dell’onere di allegazione e prova gravante sul richiedente assegno divorzile circa la riconducibilità della condizione economica svantaggiata a scelte concordate in matrimonio, con insufficienza della generica affermazione di lavoro part-time
- Esame dei requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione ex art. 366 comma 1 nn. 4 e 6 c.p.c. in relazione a censura di violazione art. 342 c.p.c., con necessità di trascrizione essenziale atto di appello secondo Cass. 3612/2022
- Valutazione dell’ammissibilità delle critiche alla CTU formulate per la prima volta in appello senza osservazioni in primo grado, con esclusione del divieto ex art. 345 c.p.c. secondo Cass. S.U. 5624/2022
- Approfondimento della natura assistenziale, compensativa e perequativa dell’assegno divorzile con applicazione criteri art. 5 comma 6 L. 898/1970 e decorrenza dal passaggio in giudicato sentenza divorzio