Assegno divorzile a funzione assistenziale e quantificazione ex art. 438 c.c. – Cassazione 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Diritto di famiglia – Divorzio
  • Oggetto: Riconoscimento e quantificazione dell’assegno divorzile a prevalente funzione assistenziale – Rinuncia all’assegno di reversibilità – Non autosufficienza economica dell’ex coniuge
  • Normativa: Art. 5, comma 6, L. n. 898/1970; art. 438 c.c.; art. 2697 c.c.; art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: assegno divorzile assistenziale, non autosufficienza economica ex coniuge, quantificazione art. 438 c.c., funzione assistenziale divorzio, onere della prova assegno divorzile

In tema di assegno divorzile a prevalente funzione assistenziale, il riconoscimento dell’obbligazione è subordinato all’accertamento di una effettiva e concreta non autosufficienza economica dell’ex coniuge richiedente, incolpevole, non altrimenti compensabile da obbligati legali o da forme di sostegno pubblico, con conseguente quantificazione tendenzialmente ancorata ai criteri di cui all’art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti in ragione della maggiore o minore entità degli apporti ricevuti o goduti dall’ex coniuge onerando.

La Corte di cassazione, con l’ordinanza in esame, consolida i presupposti applicativi dell’assegno divorzile assistenziale, precisando che la funzione assistenziale dell’assegno divorzile assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa quando la disparità economica tra gli ex coniugi si radica in una condizione di non autosufficienza concreta, incolpevole e non rimediabile attraverso altri strumenti. Nel caso esaminato, la rinuncia all’assegno di reversibilità contratta contestualmente alle nuove nozze e la patologia invalidante dell’ex coniuge richiedente, valutata unitamente all’età, integrano i presupposti tipici per il riconoscimento dell’assegno divorzile a funzione assistenziale.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Irrilevanza del decesso del ricorrente sull’impulso d’ufficio del giudizio di cassazione e mancata interruzione del processo ex artt. 299 ss. c.p.c.
  • Proseguibilità del giudizio di cassazione sull’assegno divorzile nei confronti degli eredi dell’ex coniuge deceduto, limitatamente all’accertamento della debenza fino al momento del decesso
  • Inammissibilità del ricorso per cassazione che sovrappone censure in fatto e in diritto senza distinzione ontologica tra i motivi
  • Limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione del materiale probatorio operata dal giudice di merito
  • Configurabilità della violazione dell’art. 2697 c.c. censurabile in sede di legittimità: distinzione tra erronea attribuzione dell’onere probatorio e valutazione delle prove
  • Inapplicabilità della disciplina dell’assegno sociale quale criterio ostativo al riconoscimento della funzione assistenziale dell’assegno divorzile

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