📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto di famiglia – Separazione personale dei coniugi
- Oggetto: Assegno di mantenimento art. 156 c.c. – Tenore di vita matrimoniale e squilibrio economico
- Normativa: art. 156 c.c., art. 2697 c.c., artt. 99, 112, 115, 116 c.p.c., art. 360 nn. 3, 4, 5 c.p.c.
- Giurisprudenza conforme: Cass. n. 7068/2001, Cass. n. 2626/2006, Cass. n. 12196/2017, Cass. n. 16809/2019, Cass. n. 5605/2020, Cass. n. 10636/2007, Cass. n. 2151/2021
- Parole chiave: assegno separazione, tenore vita matrimoniale, ricostruzione presuntiva redditi, onere prova art. 156, squilibrio economico coniugi
Il giudice può e deve ricostruire in via presuntiva il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio facendo riferimento alla documentazione attestante i redditi dell’onerato quale parametro di valutazione della condizione reddituale della famiglia al momento della cessazione della convivenza. Un marito odontoiatra contestava l’assegno di mantenimento di circa € 1.500 mensili riconosciuto alla moglie, sostenendo l’errata ricostruzione dei redditi delle parti e del tenore di vita matrimoniale. La Cassazione ha respinto il ricorso, precisando che, se il richiedente l’assegno ha l’onere di dimostrare la fascia socio-economica di appartenenza della coppia e lo stile di vita durante il matrimonio di lunga durata (oltre quarant’anni), il giudice può desumere presuntivamente il tenore di vita dalla condizione reddituale della famiglia alla cessazione della convivenza. I cospicui redditi mensili professionali dell’obbligato costituivano la principale fonte di sostentamento familiare, giustificando lo squilibrio economico rilevato.
la sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
